AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.19
Data decisione, Autorità: 06.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00019
Lugano 6 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 1998 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
la risoluzione 7 gennaio 1998 (n. 19) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Stranieri, in materia di rifiuto di rilascio del permesso di dimora alle figlie __________ e __________ (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
11 febbraio 1998 del Consiglio di Stato
17 febbraio 1998 della Sezione degli Stranieri,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadina domenicana, è madre di quattro figlie, __________, , e __________.
E' entrata in Svizzera per la prima volta nel mese di agosto 1994, rientrandovi in seguito regolarmente, e ha lavorato in vari night club del cantone Ticino sempre al beneficio di permessi di dimora temporanei L.
Il 9 novembre 1996 si è sposata davanti all'Ufficiale di stato civile del comune di __________ con __________, 16 dicembre 1972, cittadino italiano con permesso di domicilio C, acquisendo al contempo un permesso di dimora annuale B avente quale ultima scadenza l'8 novembre 1998.
b) __________, la più piccola delle figlie di __________, ha raggiunto la madre nella primavera 1997 per ricongiungimento familiare ed è stata messa al beneficio di un permesso di dimora B con ultima scadenza l'8 novembre 1998.
c) Il 7 luglio 1997, __________ e __________, hanno inoltrato istanza presso la Sezione degli Stranieri al fine di ottenere il permesso di trasferirsi in Svizzera per ricongiungersi con la madre.
B. Con decisione 17 settembre 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto la predetta istanza. L'Autorità ha considerato, premettendo che l'istante aveva sottaciuto di avere quattro figli e fatto credere di essere madre soltanto di __________, che non sussistevano le premesse per ottenere i permessi richiesti, poiché non risultava che la madre avesse mantenuto un rapporto stretto ed effettivo con le figlie a __________, rispettivamente trattandosi soltanto di un ricongiungimento parziale.
C. Contro la predetta risoluzione dipartimentale __________ si è aggravata presso il Consiglio di Stato, che con decisione 7 gennaio 1998 ne ha respinto il ricorso.
Il Governo ha negato che fossero dati i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ad entrare in Svizzera e ottenere il permesso di dimora in virtù del principio del ricongiungimento familiare.
Secondo l'Esecutivo la ricorrente, che non aveva fornito a tempo debito tutte le indicazioni circa il numero effettivo dei suoi figli, non ha dimostrato di avere mantenuto con loro un legame solido e costante, tale da giustificare la necessità di questi di ricongiungersi con lei. D'altra parte, venendo in Svizzera già nel 1994 ella avrebbe scientemente causato e voluto la loro separazione da lei.
Essendo la richiesta limitata a due delle tre figlie ancora residenti a Santo Domingo, verrebbe meno il principio stesso di ricongiungimento familiare, che è quello di riunire l'intera famiglia.
D. Avverso la risoluzione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a favore delle due figlie venga rilasciato il permesso per risiedere in Svizzera.
Ribadisce, come già sostenuto presso l'istanza precedente, che nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento famigliare giusta l'art. 8 CEDU sarebbero adempiuti.
Contestando le argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle rispettive decisioni, l'insorgente ha spiegato come sussisterebbe un'intensa ed integra relazione tra lei e le figlie, delle quali sarebbe genitore affidatario e al cui sostentamento da sempre avrebbe provveduto.
Quanto al rimprovero di averle volontariamente lasciate a Santo Domingo, risponde che il suo trasferimento in Svizzera per lavorare non sarebbe stato una libera scelta, bensì una necessità per potere garantire loro e a sua madre, rispettivamente nonna, di che vivere.
Afferma di non avere dichiarato di essere madre di quattro figlie, ma soltanto dell'ultimogenita, nella domanda di rilascio di un permesso di dimora 14 agosto 1997 per il fatto che a quel momento intendeva portare con sè in Svizzera solo quest'ultima per motivi logistici finanziari, e in seguito, nella dichiarazione rilasciata il 25 marzo 1997, perché le domande allora postele avrebbero riguardato solo la piccola.
Nega che la riunione della famiglia debba ritenersi soltanto parziale, per il fatto che nessuna domanda è stata presentata per la primogenita __________. Quest'ultima, nata dall'unione extraconiugale con __________, sarebbe stata presa in custodia dal nonno paterno, contro la volontà della madre affidataria, ciò che sarebbe di ostacolo al ricongiungimento.
Chiede, al fine di dimostrare le sue allegazioni, di assumere le testimonianze di sua madre rispettivamente del nonno paterno della primogenita.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni di legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha perciò un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 122 II 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art.17 cpv. 2 LDDS dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, i figli celibi di età inferiore a 18 anni hanno diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori.
Perciò, __________ essendo titolare di un permesso di dimora, non è dato alcun diritto per le sue figlie __________ e __________ di raggiungerla in Svizzera in virtù dell'art.17 cpv. 2 LDDS.
Ne deriva che nel caso di specie il ricongiungimento familiare è retto dagli art. 38 e seg. OLS che, tuttavia, non conferiscono alcun diritto (DTF 115 Ib 3 consid. 1b).
1.4. Parimenti come non sussiste in virtù della legge nazionale un diritto per le figlie della ricorrente ad ottenere il ricongiungimento familiare, neppure esiste trattato tra Svizzera e Repubblica Domenicana che, regolando specificatamente il soggiorno di cittadini domenicani in Svizzera, preveda un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente può però prevalersi dell'art. 8 CEDU, che risulta applicabile nel caso in cui il membro della famiglia, con il quale lo straniero che domanda un permesso di dimora afferma di intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera. Questa evenienza è data quando tale membro è al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157, cons. c). Ne discende che di regola lo straniero titolare del solo permesso di dimora, come è la qui ricorrente, non può invocare l'applicazione dell'art. 8 CEDU.
Nondimeno, in deroga alla regola, il diritto ad ottenere un permesso di dimora è esteso a quelle persone che, in determinate circostanze, hanno la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163, consid. 1). Ciò è il caso per __________, sposata con un cittadino italiano con permesso di domicilio in Svizzera, almeno sintanto che vivrà in comunione coniugale con lui (art. 17 cpv. 2 LDDS).
Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (art. 4 LDDS) è limitata e qualora questo venga rifiutato, sussiste la facoltà di impugnare la relativa decisione mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1 e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, anche nella presente sede in virtù del rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Ciò vale altresì quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie la madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
1.6. Il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente data (art. 43 PAmm). Si può quindi procedere all'esame del merito e ciò già sulla scorta degli atti, senza necessità di procedere ad istruttoria (art. 18 PAmm).
Nel suo gravame la ricorrente sostiene di avere mantenuto costantemente vivi e intensi contatti affettivi con le figlie, al cui sostentamento avrebbe sempre provveduto anche risiedendo in Svizzera.
Ritenuto che, per le considerazioni che seguono, il presente gravame deve essere respinto relativamente all'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, non v'è necessità di approfondire la questione a sapere se la precedente allegazione della ricorrente sia vera ed effettiva e di riflesso se tra lei e le figlie si sia mantenuto un legame solido e costante. Ne discende che la richiesta di assunzione testimoniale della madre formulata a dire dell'insorgente con lo scopo di dimostrare tale circostanza, deve pertanto essere disattesa, in quanto non indispensabile per l'evasione del gravame.
Per i motivi indicati in seguito sub. 2.6. neppure si impone quella del nonno paterno della primogenita.
Contrariamente a quanto sostenuto da __________, pur essendo il procedimento amministrativo retto dal principio inquisitorio, non incombe a questo Tribunale e neppure alle istanze precedenti l'onere della prova delle sue allegazioni e di riflesso non sussiste obbligo ad assumere le prove offerte.
In particolare, il significato del principio inquisitorio non può essere stravolto nel senso di pretendere che all'autorità giudicante incomba l'obbligo di sopperire alle negligenze processuali tra le parti, esperendo d'ufficio complesse, incerte e costose indagini. Né tale principio toglie al giudice o all'autorità amministrativa la possibilità di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove e di rinunciare ad assumere quelle il cui presumibile esito non porterebbe a nuovi chiarimenti (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 18 PAmm, pag. 89-90, nota 1b).
La pubblica autorità può limitare l'esercizio di tale diritto soltanto laddove la legge lo preveda oppure quando tale ingerenza costituisce, pur nel contesto di una società democratica, una necessità per salvaguardare la sicurezza nazionale e per garantire l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8 n. 2 CEDU).
2.2. Un'ingerenza nella vita familiare è giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri praticata dalla Svizzera, segnatamente per garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, come anche per migliorare la struttura del mercato del lavoro e assicurare così un equilibrio ottimale dell'impiego (art. 16 LDDS e art. 1 OLS).
Questi scopi, peraltro, sono già stati riconosciuti dal Tribunale Federale come conformi all'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 120 Ib 4 consid. 3b, 24 segg. consid. 4a con richiami)
L'art. 8 CEDU tutela anche la relazione familiare tra genitori e figli. Non conferisce però alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di fare venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II392 consid. 4b con rinvii). Appare perciò perfettamente legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta e volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongano una modifica delle relazioni esistenti ed infine quando la continuazione delle relazioni familiari non è ostacolata dall'autorità (DTF citata ibidem).
2.3. __________ è entrata in Svizzera la prima volta il 1. agosto 1994 per lavorare in qualità di artista-ballerina in vari night-club. Da allora, a parte un periodo di alcuni mesi nel 1995, per i quali non le è stato possibile ottenere il postulato permesso di dimora temporaneo per il fatto che il datore di lavoro che intendeva assumerla non era in regola con la legge, e pertanto ha dovuto rientrare in patria, essa è sempre rimasta in Svizzera. Il 14 agosto 1996 ha richiesto il rilascio di un permesso di dimora senza attività lucrativa, in attesa di contrarre matrimonio con __________. Dal momento del matrimonio, 9 novembre 1996, è beneficiaria di un permesso di dimora di tipo B.
Praticamente dal 1994 la ricorrente ha lasciato a Santo Domingo le quattro figlie, che allora avevano rispettivamente 9 anni la maggiore (non oggetto però della richiesta di permesso), 8, 7 e 1 anno.
La sua affermazione secondo cui dovette contro la sua volontà lasciare la sua patria per trovare lavoro in Svizzera, al fine di potere provvedere al mantenimento delle figlie, non trova riscontro concreto nella documentazione agli atti e la dichiarazione della sorella a tal proposito non basta di certo. In genere cittadine provenienti da Santo Domingo, raggiungono la Svizzera, nazione con condizioni socio-economiche notevolmente migliori, nella prospettiva di trovare miglior fortuna per sè e eventualmente per i prossimi famigliari. Che però tale scelta è l'unica possibile per mantenere la famiglia, con la conseguenza che la si deve lasciare forzatamente, non è ancora stato dimostrato, e neppure la ricorrente lo dimostra. Si deve perciò concludere che l'abbandono della famiglia, foss'anche per motivi economici-finanziari, peraltro irrilevanti nel contesto del presente giudizio, fu volontario.
Ciò posto non le spetta dunque per principio alcun diritto di rivendicare la presenza delle due figlie in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
2.4. Ma già per il fatto che la ricorrente nel contesto della sua personale domanda di rilascio di un permesso di residenza 14 agosto 1996, non ha dichiarato, contrariamente ad un preciso obbligo assuntosi sottoscrivendo il relativo formulario, di essere madre di quattro figlie anziché di una soltanto, confermando ciò anche in una successiva dichiarazione sottoscritta di suo pugno il 25 marzo 1997, non risultano adempiuti i presupposti per concederle il sollecitato permesso in vista del ricongiungimento famigliare (art. 8 cpv. 4 ODDS).
__________ non può accampare pretesti in questa sede per quello che scientemente ha omesso di dichiarare precedentemente.
Né invero può giovarle la considerazione che nell'agosto 1996 dichiarò di avere una sola figlia, la minore, perché allora intendeva portare in Svizzera soltanto questa. Conferma con ciò implicitamente di non avere avuto in animo il ricongiungimento familiare nel senso inteso dall'art. 8 CEDU, volto a riunire la famiglia tutta, e non soltanto singoli membri a dipendenza dell'interesse del momento.
Che poi, in seguito, la necessità di portare in Svizzera le altre due figlie __________ e __________, peraltro non ancora tutte, si sia manifestata per l'intervenuta impossibilità della nonna, ancora da dimostrare, di occuparsi di loro, non è di rilevanza.
Anzi dagli atti emerge che la ricorrente ha dapprima postulato il rilascio di un permesso per la madre affinché potesse raggiungerla in Svizzera. Non ha allora pensato che così facendo avrebbe privato le figlie della vicinanza della nonna, fosse anche solo affettiva e morale.
2.5. Un ricongiungimento familiare "a tappe" come sembra volere attuare la ricorrente, è contrario oltre che alla legge anche al principio dell'unità della famiglia e al buon senso.
Dapprima si è portata in Svizzera la figlia minore di tre anni, ricongiungendola sì a lei, ma stradicandola e quindi di fatto disgiungendola dalle sorelle e dalla realtà dove aveva trascorso i primi anni di vita, avendovela lasciata allorquando aveva soltanto un anno.
Ora vorrebbe che anche la secondogenita e la terzogenita, di rispettivamente dodici e undici anni, la raggiungessero, mentre la primogenita, della quale si dirà in seguito, rimarrebbe a Santo Domingo, anche se, a quanto dice, per motivi non a lei direttamente imputabili.
L'età delle due ragazze, per le quali postula il rilascio del permesso, è ormai prossima all'adolescenza. Di fatto non sembra che esse abbiano un'impellente necessità di stare vicine alla madre che le ha lasciate a Santo Domingo in tenera età e dove, con tutta verosimiglianza, hanno creato indipendentemente da lei contatti affettivi, culturali ed sociali e hanno frequentato le scuole.
Non sembra neppure oggettivamente che esse abbiano ora, che si avviano a diventare grandi e ad intraprendere una professione, e soprattutto più di prima, bisogno di essere accudite ed educate direttamente dalla madre. A ciò possono già quasi bastare da sole con l'aiuto di quei parenti, fors'anche il padre, a cui già precedentemente facevano capo.
Il loro inserimento in Svizzera, con la necessità di dovere apprendere la lingua per frequentare la scuola e di doversi adattare a strutture sociali e culturali diverse da quelle cui sono abituate, comporterebbe di certo disagi e svantaggi non indifferenti, non sicuramente attenuati o compensati dal fatto di avere finalmente raggiunto l'amore materno.
Quanto al loro sostentamento economico, cui la madre ha dichiarato di avere sempre e personalmente fatto fronte, nulla osta a che possa continuare anche in futuro attraverso gli stessi canali e nella stessa misura, o forse anche meglio, per il fatto che la madre ha un marito con un buon salario e ha anche un lavoro.
Il mantenimento delle relazioni personali tra la ricorrente e le figlie potrà senz'altro essere garantito anche in futuro, facendo capo a regolari permessi di soggiorno per le figlie, che non sembra siano mai stati richiesti fino ad ora, e al cui rilascio non dovrebbero sovrapporsi ostacoli di sorta.
La madre da parte sua, per la raggiunta sicurezza personale ed economica, potrà senza troppo sacrificio raggiungere con una certa regolarità tutte, e non solo quelle per le quali postula il rilascio del permesso, le figlie ancora a Santo Domingo.
2.6. Infine va rilevato che il ricongiungimento famigliare che auspica la ricorrente è solo parziale. Ella ha quattro figlie, ma ne vuole con sè solo tre, una di queste peraltro già giunta in Svizzera e già al beneficio di un regolare permesso di dimora.
A nulla le giova di evocare i motivi per i quali per la primogenita non avrebbe postulato il rilascio del permesso, come per le altre due figlie. Questi, da ricondurre al fatto che il nonno paterno si sarebbe arrogato il diritto di "rapirla", non sono di certo dimostrati da una semplice e unica lettera di richiesta di intercessione fatta redigere da un legale domenicano in data 15 gennaio 1998, quindi posteriormente alla richiesta di ottenere i permessi auspicati e evidentemente nell'interesse di creare delle prove in questa sede.
Intanto la ricorrente, se la figlia __________ le fosse stata di fatto affidata, avrebbe dovuto formulare anche per lei la medesima domanda avanzata per le altre due figlie, pena, come poi è stato il caso (invero anche per altri motivi), il rischio di non vedersi rilasciati i permessi, in quanto non intesi al ricongiungimento dell'intera famiglia. Quantomeno formalmente questa era la via da seguire. Che poi, per il dispotismo del nonno paterno, il ricongiungimento non avrebbe potuto avvenire di fatto è tutt'altra questione. Forte di un permesso ottenuto in Svizzera per la figlia contesa, la ricorrente avrebbe anzi avuto una ragione in più per opporsi a questo, nei confronti del quale, già potrebbe prevalersi in virtù l'affidamento della figlia che pretende le sia stato riconosciuto. Ma a tal proposito nel suo gravame sembra dimenticarsi che in una dichiarazione da lei rilasciata e sottoscritta in data 27 agosto 1997 ebbe modo di sostenere che __________ era affidata al nonno paterno.
Se ciò fosse effettivamente il caso, avrebbe dovuto diligentemente documentare di quali e quante figlie era genitore affidatario, per le quali sole era possibile la riunione famigliare, evitando di fare sorgere il dubbio nell'autorità, più che giustificato, che si trattasse solo di ricongiungimento parziale.
In questa sede avrebbe allora semplicemente sostenuto che il ricongiungimento della figlia maggiore non le sarebbe possibile, perché la stessa non può considerarsi come membro della sua comunione famigliare, in quanto non affidatale.
Ma tutte queste sono soltanto ipotesi, che nulla mutano alle circostanze di fatto, più che evidenti, per le quali già si giustifica di respingere il gravame.
L'audizione del nonno paterno della primogenita non è quindi indispensabile e nemmeno potrebbe avere una rilevanza per l'esito del presente giudizio.
Il diniego del permesso di entrata per __________ e __________ si fonda principalmente sulla necessità per il nostro Paese di attuare una politica restrittiva in materia di stranieri, ciò che è stato sin qui ritenuto conforme all'art. 8 n. 2 CEDU. Esaminata a fondo la fattispecie, si matura la convinzione che la venuta in Svizzera di altre due delle figlie della ricorrente risponderebbe anziché all'intenzione di riunire la famiglia, piuttosto e semplicemente al soddisfacimento di altri obiettivi, non da ultimo quello di garantire loro una formazione adeguata in vista di un futuro professionale ed economico migliore di quello che potrebbero attendersi a Santo Domingo.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 della Legge transitoria di applicazione all'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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