AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.12
Data decisione, Autorità: 04.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00012
Lugano 4 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 gennaio 1998 del
patrocinato da: avv. __________
Contro
la decisione 7 gennaio 1998, n. 11, del Consiglio di Stato, che ha annullato la decisione 16 ottobre 1997 dello stesso Municipio, con la quale veniva inflitta a __________ una multa di fr. 50.-- per violazione del Regolamento comunale e dell'ordinanza municipale 23 ottobre 1992;
viste le risposte:
4 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;
6 febbraio 1998 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, con risoluzione 16 ottobre 1997, il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 50.-- per avere lasciato girovagare il cane di sua proprietà il 16 settembre 1997 alle ore 15.30 e il giorno 17 settembre 1997 alle ore 8.30 in zona __________ dello stesso comune;
che, con ricorso 30 ottobre 1997, __________ ha impugnato la suddetta risoluzione davanti al Consiglio di Stato sostenendo di essere stata ingiustamente oggetto di azioni punitive da parte del municipio e negando di avere lasciato vagare liberamente il suo cane nei giorni e negli orari indicati dal municipio;
che, con risoluzione 7 gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa di __________, motivando che la segnalazione di un municipale sulla base della quale l'esecutivo ha avviato la procedura contravvenzionale, ancora non dimostrerebbe la sussistenza dei fatti così come rimproverati all'insorgente, ma a tal fine sarebbe stato necessario procedere a accertamenti più approfonditi tramite l'ausilio della Polizia comunale;
che, con ricorso 26 gennaio 1998 il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione governativa, postulandone l'annullamento;
che il municipio sostiene che i fatti, contrariamente a quanto dedotto dalla prima istanza, sono chiari, __________ essendo tra l'altro recidiva, per essere stata in passato più volte ammonita per analoghe violazione del ROC, e ritiene perciò che bisogna senz'altro prestar fede all'accertamento operato da un municipale, persona giurata, senza necessità di fare intervenire la Polizia, che dovrebbe essere chiamata dall'esterno, non disponendo il piccolo comune di __________ di organi di sorveglianza propri;
che nella sua risposta il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso, riconfermandosi di conseguenza nelle sue tesi;
che __________ chiede parimenti di respingere il gravame, sostenendo che l'infrazione imputatale non sarebbe mai stata accertata, dato che mai avrebbe lasciato vagare liberamente il suo cane;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 148 cpv 3, 208 cpv. 9 LOC); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che in ordine deve essere ammessa la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, permettendo la procedura contravvenzionale retta dalla LOC di riconoscere al comune la qualità per impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo i giudizi resi dal Consiglio di Stato su ricorsi inoltrati contro le multe inflitte dal municipio, atteso che la LOC non prevede alcuna limitazione del diritto di ricorso del municipio, allorché esercita il potere penale-contravvenzionale che la legge gli conferisce (STA 8.8.1989, in re W pubblicata in RDAT 1990 N. 10, STA 21 luglio 1994 in re Comune di __________)
che, nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto non sufficientemente provata, sulla sola base di una segnalazione da parte di un municipale del comune di __________, la violazione addebitata all'insorgente, e conseguentemente ha disposto l'annullamento della multa inflitta dal municipio;
che non si può senz'altro conferire valore di credibilità a tutti gli effetti ai rapporti d'ufficio o alle segnalazioni stesi da persone a ciò autorizzate senza contravvenire al principio secondo cui l'autorità che giudica - nel caso il municipio - deve essere in grado di dare le sue motivazioni e di valutare le prove secondo il suo convincimento (Ratti, Il comune, vol II, pag. 1397);
che pertanto non è sufficiente l'argomentazione del municipio secondo cui la contravvenzione è da ritenere e considerare valida in quanto stesa da persona giurata, ma occorre invece che lo stesso municipio, indipendentemente da chi ha steso il rapporto o la segnalazione, apra un'inchiesta o quantomeno verifichi concretamente i fatti di trasgressione denunciati (Ratti, ibidem);
che, per quanto bisogna convenire con il ricorrente che sarebbe eccessivo pretendere l'intervento di un organo di polizia per rilevare la violazione in oggetto, la decisione del Consiglio di Stato va condivisa nel principio, ritenuto che il municipio avrebbe dovuto, preso atto della segnalazione della contravvenzione, procedere ad accertamenti più approfonditi;
che confrontato con l'opposizione di __________, avrebbe in particolare dovuto chiedere al municipale che ha operato l'accertamento un rapporto dettagliato, al fine di poter indicare alla denunciata oltre le circostanze di luogo e di tempo della constatazione anche i caratteri morfologici dell'animale vagante e ogni altro riferimento che lo ha portato all'identificazione;
che, invece, l'identificazione del cane con il corrispondente numero di placchetta apposta al collare è avvenuta, per stessa indicazione del municipio, non al momento in cui l'animale era stato colto sul fatto, bensì posteriormente, con riferimento al nominativo della resistente iscritto nei registri dei proprietari di cani;
che, sebbene nell'ambito della procedura amministrativa viga il principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm), che conferisce a questo Tribunale la facoltà di assumere prove d'ufficio, non si può in questa sede rimediare all'assenza di accertamenti da parte del municipio, utilizzando tale facoltà non già per completare un'istruttoria insufficiente bensì per supplire alla mancanza di indagini atte a suffragare un'imputazione;
che nell'ambito di un procedimento contravvenzionale non è compito specifico di questo tribunale di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dall'autorità detentrice dell'azione penale;
che una multa può essere inflitta solo allorquando la colpevolezza del trasgressore è stata dimostrata in modo ineccepibile, l'onere della prova incombendo all'autorità titolare dell'azione penale (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Ergänzungsband, no.49 B. VI);
che nel dubbio, per insufficienza di prove, la decisione governativa merita conferma e il ricorso deve essere respinto;
Per questi motivi,
visti gli art. 152 ROC, 158, 159, 160 ROC, l'Ordinanza municipale 23 ottobre 1992 del Comune di __________, gli art. 145 ss, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 43, 46, 61, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster