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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.6
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00006
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 gennaio 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
Contro
la decisione 29 dicembre 1997 con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso da questi inoltrato contro la decisione 11 dicembre 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per scopi di sicurezza;
vista la risposta 21 gennaio 1998 del Presidente del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 1° ottobre 1997 il dr. __________ ha certificato che il suo paziente, __________, presenta uno stato generale "molto ridotto. La sua mobilità è limitata a pochi metri. La cardiopatia è precaria, ogni stress presenta un grande rischio per un scompenso cardiaco. Un riposo psicofisico senza impegni amministrativi pesanti è indispensabile per la sopravvivenza del paziente";
che la Sezione della circolazione, venuta a conoscenza di tale certificato medico, con decisione 11 dicembre 1997 ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di sicurezza ed a tempo indeterminato;
che contro questa decisione, fondata sugli art. 14 cpv. 2 lett. b, 16 cpv. 1 e 25 cpv. 3 lett. a LCStr, 6 segg. OAC e dichiarata immediatamente esecutiva, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con istanza provvisionale l’insorgente ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che con decisione 29 dicembre 1997 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione presidenziale __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato;
che l'insorgente contesta le deduzioni dell'autorità, tre certificati medici susseguenti a quello ritenuto dal dipartimento attestando la sua piena capacità di guida;
che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa;
che il medico cantonale il 29 gennaio 1998, visto il certificato medico 1° ottobre 1997, ha ritenuto che l'abilità alla guida dell'insorgente sarebbe gravemente compromessa a causa della malattia cardiaca con i descritti disturbi del ritmo, considerato come guidare un autoveicolo comporti ripetute situazioni di stress;
che prendendo posizione su tali risultanze, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un certificato medico del Dr. __________, medico dirigente del centro termale di __________ di data 6 marzo 1998, ritenendo che le conclusioni del medico cantonale non rispecchierebbero la reale situazione;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LACStr e 21 PAmm;
che la decisione 11 dicembre 1997 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza;
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 I b 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz. Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffhauser, loc. cit.);
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che considerate le risultanze del certificato medico 1° ottobre 1997, la deduzione operata dal Presidente del Governo non appare affatto insostenibile;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: le risultanze dei tre certificati medici susseguenti - redatti rispettivamente dai dr. __________, __________ ed __________ - e prodotti tra l'altro dopo il provvedimento adottato dal dipartimento, attestano pure che egli è degente presso uno stabilimento di cura in __________ per riabilitazione a comprova del suo precario stato di salute;
che nemmeno la presa di posizione 6 marzo 1998 del dr. __________ sul certificato medico 29 gennaio 1998 del medico cantonale è in grado di sovvertire la decisione del Presidente dell'Esecutivo cantonale;
che in effetti egli ritiene in sostanza che non vi sarebbe mai stato e non vi sarebbe alcun pericolo d'infarto per il suo paziente e questo anche in situazioni di stress;
che tali risultanze non però sono ancora atte a portare alla conclusione che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento;
che comunque questi accertamenti preliminari dovranno essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel merito del ricorso pendente;
che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare al Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 14, 16, 17, 25 LCStr; 6 segg. OAC; 10 LACStr; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.– è a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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