AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.5
Data decisione, Autorità: 06.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00005
Lugano 6 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 1998 di
Contro
la decisione 9 dicembre 1997, no. 6332, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 20 agosto 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la realizzazione di 7 posteggi scoperti sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
21 gennaio 1998 del Consiglio di Stato;
26 gennaio 1998 del municipio di __________;
2 febbraio 1998 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 aprile 1997 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire 7 posteggi scoperti sul terreno antistante gli stabili di cui è proprietario nella zona del centro storico cittadino (part. no. __________ RFD; zona CS settore risanamento conservativo C tratteggiato). L’opera, consistente in un piazzale di m 16,8 x 9, ricavato dall’escavazione del giardino sopraelevato posto sul lato E del fondo, è volta a coprire il fabbisogno di posteggi della sua ditta di insegne, dei due appartamenti e delle due ditte che hanno sede nello stabile affacciato sull’antistante via __________.
Alla domanda si sono opposte le vicine __________ e __________, proprietarie della part. no. __________ RFD, sollevando una serie di contestazioni riferite all’applicazione delle norme di attuazione del piano particolareggiato del centro storico (NAPPCS).
Raccolto il preavviso favorevole dell’apposita commissione del centro storico e quello dell'autorità cantonale, il 20 agosto 1997 il municipio di __________ ha respinto l'opposizione delle vicine ed ha rilasciato la licenza richiesta alla condizione che i posteggi venissero destinati allo scopo indicato dalla domanda di costruzione.
B. Con giudizio 9 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di essa inoltrata dalle opponenti.
Il Governo ha anzitutto ritenuto che le NAPPCS non vietassero la costruzione di posteggi nel settore di risanamento conservativo. Ne farebbe fede l'art. 63 NAPPCS, che dichiara applicabile alla zona del centro storico le disposizioni del PR generale che sanciscono l’obbligo di provvedere alla formazione di posteggi su area privata in caso di costruzione, ricostruzione e riattamento con cambiamento di destinazione (art. 32 NAPR).
Considerate le finalità dell'opera, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto giustificata la concessione di una deroga all'obbligo di conservare l'attuale stato fisico dei fondi sancito dall'art. 9 NAPPCS.
Accertata la conformità dell'intervento con le prescrizioni della LPAmb, dell'OIF e dell'OIAt, l'Esecutivo cantonale ha infine escluso qualsiasi violazione delle prescrizioni di natura estetica del diritto cantonale.
C. Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza in contestazione.
Le ricorrenti sollevano anzitutto una serie di obiezioni riferite a precedenti interventi ed alla regolarità della domanda in esame, considerata in parte inveritiera ed in parte carente.
Negano poi al posteggio il carattere di costruzione. A loro avviso, non si tratterebbe di una costruzione, ma di qualcosa di diverso che tuttavia omettono di meglio specificare.
Comunque, proseguono le ricorrenti, non sarebbero minimamente date le premesse per concedere una deroga all'obbligo di conservare l'attuale situazione dei fondi. L'art. 65 cpv. 2 NAPPCS escluderebbe qualsiasi possibilità di concedere deroghe all'art. 9. L'intervento non risponderebbe peraltro alle esigenze di riqualificare gli spazi esterni poste in risalto dalle NAPPCS.
Già attualmente, concludono, il fondo del resistente disporrebbe infine di adeguate possibilità di posteggio.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che rinunciano a formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente __________, che contesta partitamente le tesi delle ricorrenti con argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie confinanti e quindi direttamente toccate dalla licenza in contestazione.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo Tribunale. Il sopralluogo chiesto dalle ricorrenti non appare quindi idoneo a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Le contestazioni che le ricorrenti sollevano con riferimento alla regolarità di altri interventi edilizi effettuati in passato sullo stesso fondo non vengono pertanto esaminate, poiché travalicano manifestamente i limiti del presente giudizio.
La chiarezza della domanda di costruzione e l'accurato esame al quale è stata sottoposta permettono invero di escludere che le pretese irregolarità abbiano in qualche modo menomato le ricorrenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa.
Maggiore libertà è invece data nel comparto tratteggiato dello stesso settore, ove è ammessa anche la possibilità di realizzare nuove costruzioni (cfr. art. 5 cpv. 2 e 39-45 NAPPCS).
4.2. Per quanto riguarda in particolare i posteggi va segnalato l'art. 63 NAPPCS, che dichiara applicabile a tutta la zona del centro storico l'obbligo di dotare le costruzioni dei posteggi prescritti dall'art. 32 NAPR in combinazione con le norme VSS. Principio, questo, che risulta confermato dall’art. 65 cpv. 2 NAPPCS, ove viene espressamente ribadito che le NAPPCS non derogano ad una serie di disposizioni delle NAPR, fra cui l’art. 32.
4.3. Ai fini del giudizio va infine ricordato l’art. 61 NAPPCS, che disciplina la concessione di deroghe, ammettendole, per principio, solo nei casi in cui sono espressamente previste dalle NAPPCS (cpv. 1) e solo in casi del tutto eccezionali anche al di fuori di tale ipotesi “per esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle caratteristiche storiche ed estetiche di singoli edifici o ambienti” (cpv. 2).
4.4. Secondo l'art. 9 NAPPCS, applicabile anche al settore di risanamento conservativo indicato a tratteggio:
"1. Salvo nei casi di ripristino della situazione antica e nella zona di risanamento conservativo indicata a tratteggio nel piano particolareggiato, dove sono possibili nuove costruzioni, le modifiche altimetriche dei terreni tramite ripiena, muri di sostegno o altri manufatti, devono rispettare le caratteristiche dei luoghi adiacenti.
La norma persegue due finalità: quella di conservare lo stato fisico dei fondi (cpv. 2) e quella di sottoporre gli interventi ammissibili all’obbligo di rispettare le caratteristiche dei luoghi adiacenti (cpv. 1). Obbligo, quest’ultimo, che a rigor di logica, dovrebbe essere subordinato a quello sancito dal secondo capoverso.
L’obbligo di conservazione dello stato fisico attuale dei fondi non è comunque assoluto, ma viene relativizzato da un duplice ordine di riserve. Esso vale anzitutto soltanto “nel limite del possibile”; concetto giuridico, questo, che riserva al municipio una certa latitudine di giudizio ai fini dell’individuazione del suo contenuto precettivo.
L’obbligo in questione non vale inoltre nel caso di interventi volti a “ricuperare i valori i valori d’origine degli spazi esterni agli edifici” od a “proporne una loro riqualificazione”. Riserva, questa, che al pari della precedente conferisce all’autorità comunale un ulteriore margine d’apprezzamento.
Oltre a queste riserve, volte a limitare l’obbligo di conservazione dello stato fisico attuale dei fondi sancito dal cpv. 2 dell’art. 9 NAPPCS, va infine menzionato l’ulteriore limite discendente dalla possibilità di autorizzare nuove costruzioni nella zona di risanamento conservativo indicata a tratteggio (art. 39 segg. NAPPCS). Possibilità, questa, che va intesa alla stregua di una concretizzazione del “limite del possibile”, di cui si è detto sopra.
5.1. Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, l'intervento va configurato come una costruzione, ovvero come un'opera edilizia stabilmente legata al suolo, soggetta a licenza edilizia. Non è un edificio, ma un impianto; concetto, questo, che nella terminologia corrente di tutti gli ordinamenti edilizi è subalterno a quello di "costruzione" (cfr DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N. 2). Del tutto infondate sono quindi le censure che le ricorrenti sollevano negando all'opera la suddetta qualifica.
5.2. Parimenti da respingere sono le contestazioni che le stesse ricorrenti sollevano con riferimento all'art. 9 NAPPCS.
Stando alle sue motivazioni, la licenza edilizia discenderebbe da una deroga accordata dal municipio alla norma succitata.
Se il rilascio della licenza dipendesse effettivamente dalla concessione di una deroga, il provvedimento andrebbe annullato, sia perché l’art. 9 NAPPCS non prevede la possibilità di concedere deroghe, sia perché non sono nemmeno date le premesse per la concessione di una deroga straordinaria fondata sull’art. 61 cpv. 2 NAPPCS. La costruzione del posteggio non risponde di certo ad esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle caratteristiche storiche ed estetiche degli edifici o dell’ambiente circostanti.
La licenza in contestazione non presuppone tuttavia alcuna deroga, poiché può benissimo essere rilasciata già in base all’art. 9 NAPPCS. La costruzione di un piccolo posteggio in un comparto territoriale come quello in esame, ove sono per principio ammesse nuove costruzioni, può in effetti essere considerata alla stregua di un intervento compatibile con un vincolo di conservazione dello stato fisico attuale dei fondi che come detto sussiste soltanto “nei limiti del possibile”.
Tenuto conto che le due autorimesse doppie esistenti sul fondo coprono soltanto il fabbisogno di posteggi prescritto dall’art. 32 NAPR per rapporto ai due grandi appartamenti dell’edificio che si affaccia su via __________, non appare invero lesivo dell’art. 9 NAPPCS autorizzare un’opera destinata a dotare le altre attività imprenditoriali insediate sullo stesso fondo dei posteggi occorrenti. E’ ben vero che il controverso posteggio non costituisce un intervento volto a ricuperare i valori d’origine degli spazi esterni agli edifici. Nè si tratta di un manufatto inteso a riqualificare tali spazi. L’art. 9 NAPPCS non esime tuttavia soltanto questo tipo di interventi dall’obbligo di conservazione dello stato fisico attuale dei fondi, ma ammette anche altri interventi, poiché tale obbligo, sussistendo soltanto “nel limite del possibile”, non può svuotare di qualsiasi portata pratica le possibilità edificatorie concesse all’interno della zona indicata a tratteggio del settore di risanamento conservativo che qui ne occupa. Tanto meno quando si tratta di un’opera volta a dotare le costruzioni esistenti dei posteggi imposti dall’art. 32 NAPR.
A torto, pretendono le ricorrenti che i posteggi siano troppi: 2 autorimesse doppie e 7 posteggi scoperti per due appartamenti di oltre 100 mq di SUL, 2 negozi con una SUL complessiva di oltre 160 mq ed un'azienda con diversi dipendenti sono appena sufficienti per far fronte all’obbligo sancito dall'art. 32 NAPR e dalle norme VSS 640 601. Disposizioni, queste, che peraltro non stabiliscono un limite massimo dei posteggi ammissibili.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 32 NAPR di __________; 5, 9, 61, 63 NAPPCS di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno la somma di fr. 1’000.- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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