AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.4
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00004
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 gennaio 1998 di
rappr. dalla __________
contro
la risoluzione 19 novembre 1997 (n. 5924) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 29 agosto 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
14 gennaio 1998 del Consiglio di Stato;
26 gennaio 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino somalo, è entrato in Svizzera il 10 agosto 1974 unendosi in matrimonio a __________ con la cittadina elvetica __________.
Dopo un soggiorno regolare nella Svizzera interna l'interessato si è trasferito in Ticino dove gli è stato rilasciato, il 19 maggio 1975, un permesso di dimora annuale, più volte rinnovato, con lo scopo di risiedere con la moglie.
Dall'unione sono nati i figli __________ e __________.
L'11 luglio 1985 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________. I figli sono stati affidati alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale.
b) Il 18 agosto 1979 __________, allo scopo di soggiornare nel nostro cantone in attesa di trovare un'attività lucrativa, ha ottenuto un permesso di domicilio, regolarmente rinnovato e valevole sino al 21 settembre 1991.
Nell'aprile del 1988 si è trasferito in Somalia, rientrando in Svizzera a metà luglio dello stesso anno.
Nel dicembre 1990 si è trasferito nel Canton Berna, ritornando in Ticino il 15 luglio 1992 a seguito del diniego da parte delle autorità bernesi di accordargli il trasferimento dal Ticino.
Il 13 ottobre 1992 l'autorità ticinese competente ha respinto la sua richiesta 16 luglio 1992 volta al rinnovo del permesso di domicilio al fine di trovare un posto di lavoro a causa del comportamento tenuto durante la sua permanenza nel Ticino (v. sub 3) impartendogli di lasciare il territorio cantonale entro il 15 novembre 1992.
Il 10 maggio 1993, l'Ufficio federale dei rifugiati ha accolto l'istanza di __________ del 30 dicembre 1992 volta al rilascio di un permesso F di ammissione provvisoria per soggiornare a __________ fino al 9 maggio 1994 per il motivo che in mancanza di autorizzazione egli avrebbe potuto essere costretto a lasciare immediatamente la Svizzera per rientrare in Somalia, ciò che non era all'epoca possibile a causa della situazione di crisi socio-politica che là imperversava. Il 26 agosto 1993 __________ ha presentato una richiesta tendente alla nullità della decisione 10 maggio 1993, in quanto il permesso di domicilio ha durata illimitata. Il 22 novembre 1993, la Sezione degli stranieri ha riesaminato il caso e ha rinnovato all'interessato il permesso di domicilio al fine di trovare un'occupazione. Essa ha tenuto conto della sua lunga permanenza in Svizzera, che è originario di uno Stato notoriamente interessato dalla guerra civile, nonché del fatto che alcuni suoi famigliari risiedono nel nostro Paese.
Il citato permesso è stato in seguito regolarmente rinnovato: il prossimo termine di controllo è fissato per il 15 luglio 1998, con lo scopo di ricercare un posto di lavoro.
B. Il 29 agosto 1997, la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________. La decisione volta al suo rimpatrio è stata emanata in virtù degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. d, 11 cpv. 3, 12 LDDS; 16 ODDS.
L'autorità ha in sostanza rilevato che lo straniero, in precedenza più volte ammonito, ha interessato le autorità giudiziarie ed è attualmente a carico della pubblica assistenza per circa fr. 100 000.– senza che vi fossero elementi atti a prevedere un miglioramento della sua situazione economica e la restituzione allo Stato del debito contratto. Una decisione di espulsione apparendo rigorosa in ragione dei diversi anni di soggiorno in Svizzera, il dipartimento ha optato per il rimpatrio, permettendogli in tal modo di rientrare in Svizzera quale turista, a condizione di tenere un comportamento ineccepibile.
L'autorità cantonale gli ha inoltre indicato che in caso di comprovati problemi concreti (inesigibilità) per il rientro in Somalia, poteva sempre richiedere di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
C. Adìto il 15 settembre 1997 da __________, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame il 19 novembre 1997.
Secondo il Governo cantonale, il ricorrente - a cui viene rimproverato un comportamento che evidenzierebbe difficoltà di integrazione, segnatamente per aver interessato i servizi di polizia già dal 1977 e visti i precedenti penali - soddisferebbe i requisiti per un'espulsione ai sensi delle lett. a/b art. 10 cpv. 1 LDDS. Sarebbero pure ossequiati i presupposti per il rimpatrio (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS), l'interessato essendo continuamente a carico dal 1983 dell'assistenza pubblica - e in modo integrale dal 1992 sino ad oggi -, poiché privo di entrate per un importo quantitativamente rilevante. Egli non avrebbe nemmeno dimostrato né reso concretamente verosimile eventuali sforzi per uscire dall'indigenza e ancor meno di poter un giorno restituire il debito, sebbene sia stato reso edotto con ammonimento del 6 dicembre 1996 dei possibili provvedimenti suscettibili di essere presi nei suoi confronti.
A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale rileva come il ricorrente, benché sia rimasto presente in Ticino per oltre 21 anni, è rimasto senza attività lucrativa complessivamente per oltre 12 anni.
Il Governo ha considerato la misura rispettosa del principio della proporzionalità e ha pertanto impartito a __________ di lasciare il territorio del Cantone entro il 30 gennaio 1998, l'interessato non dimostrando l'impossibilità di rientrare nel Paese d'origine. Gli ha comunque indicato che, in caso di impossibilità oggettiva e concreta di rientro, poteva chiedere all'autorità competente di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente, che indica di non contestare i fatti addebitatigli dall'autorità inferiore e si richiama alle motivazioni espresse nel suo gravame avanti al Consiglio di Stato, deduce in sostanza che dal 28 ottobre 1991 non avrebbe più dato adito a lamentele circa il suo comportamento. Inoltre, il Governo non avrebbe considerato il lungo periodo trascorso in Svizzera e accertato le modalità dell'eventuale rimpatrio. Le possibilità di rimborso del debito assistenziale sarebbero a suo dire impedite dall'attuale situazione del mercato del lavoro, dalla sua età e dal suo stato di salute. Quanto all'ammissione provvisoria in Svizzera, essa non permetterebbe di migliorare la sua situazione economica e restituire altresì allo Stato il debito contratto. Ritiene pure di non poter rientrare nel proprio Paese d'origine, dato che non sussiste alcun accordo assistenziale tra la Svizzera e la Somalia.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re __________, consid. 1b con riferimenti; per quanto concerne l'espulsione v. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 4 OG a contrario).
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Se si verificano più cause di espulsione, di cui nessuna però autorizza singolarmente tale misura in conformità del principio della proporzionalità, bisogna procedere ad un apprezzamento generale. A seconda dei fatti che emergono dalle diverse cause di espulsione, tale apprezzamento può portare a ritenere che la misura è adeguata (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308).
L'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS dispone dal canto suo che lo straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita. La misura può sembrare giustificata, segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità; contravviene gravemente alla morale; tralascia continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi di diritto pubblico o privato; vive nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16 cpv. 2 ODDS).
3.2. In linea di principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib 1 consid. 3b pag. 4). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata solo nel caso che intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell’autorità di polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l’insorgente si sia comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice impugnazione del provvedimento di espulsione.
3.3. Nel caso specifico, come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, il ricorrente ha ripetutamente interessato i servizi di polizia, nonché le autorità amministrative e giudiziarie ticinesi:
2 agosto 1977 arrestato il 5 luglio 1997 per ubriachezza molesta, danneggiamento, ev. tentato furto e condannato con Decreto d'Accusa (DA 692/77) al pagamento di una multa di fr. 45.-- (cfr. rapporto informativo di polizia 10 agosto 1979);
2 maggio 1978 arrestato per ubriachezza molesta, disturbo in EP ed impedimenti di atti dell'autorità (cfr. rapporto 2 giugno 1986 Delegato di polizia di Lugano);
5 febbraio 1979 diffidato a non più frequentare un EP a causa del suo comportamento scorretto (era già stato diffidato in tal senso il 15 aprile 1977);
19 ottobre 1980 arrestato per ubriachezza molesta e disordini in famiglia;
10 dicembre 1982 arrestato per ubriachezza molesta;
27 agosto 1985 diffidato a non più frequentare un EP del Luganese;
27 febbraio 1986 arrestato dal 30 al 31 dicembre 1985 per il reato di tentati atti di libidine violenti e condannato con Decreto d'Accusa (DA 258/86) ad una pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionatamente per un periodo di prova di 2 anni.
14 dicembre 1987 formalmente ammonito con l'avvertenza che qualora egli dovesse ricadere in reati del genere o, comunque, se il suo comportamento avesse sollevato nuove fondate e gravi lagnanze, sarebbe stata presa in esame la possibilità di pronunciare la propria espulsione dalla Svizzera;
17 settembre 1990 è stato prevenuto colpevole di truffa (periodo da aprile a settembre 1989) e condannato con Decreto d'Accusa (DAP 811/90) alla pena di 15 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 anni, pene sospese condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
6 dicembre 1990 ammonito (ris. no. 3113/Mad), con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di pronunciare l'espulsione dalla Svizzera;
28 ottobre 1991 ritenuto autore colpevole di truffa e condannato con Decreto d'Accusa (DAP 1515/91) alla pena di 15 giorni di detenzione, a valersi quale pena aggiuntiva a quella di 15 giorni di detenzione e 3 anni di espulsione, inflitta all'accusato il 17 settembre 1990 (DAP 811/90); la pena è stata nondimeno sospesa condizionalmente;
6 dicembre 1996 ammonito (mad/N. 282), con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, si sarebbe proceduto alla sua espulsione o al rimpatrio dalla Svizzera senz'altra formalità, precisando che se egli fosse stato ancora a carico della pubblica assistenza entro il 31 marzo 1997 sarebbe stato rimpatriato ex art. 10 cpv. 1 litt. d LDDS.
Occorre osservare che già la pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è, in concreto, di rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
3.4. Le infrazioni commesse dal ricorrente, anche se non di particolare gravità, non sono comunque lievi. In più di un caso vi è inoltre recidiva (furto, ubriachezza molesta). Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica malgrado vi risieda da più di vent'anni, tanto da adempiere pure i requisiti per l'espulsione. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità.
Ne è risultato in concreto vari ammonimenti ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 ODDS.
Benché dal punto di vista penale egli non abbia dato più adito a lagnanze dal 1991, anche in seguito il ricorrente non ha dimostrato di essersi perfettamente integrato nel nostro Paese. Gli sono stati rilasciati o rinnovati permessi di soggiorno con la condizione della ricerca di un posto di lavoro nel 1979 (permesso B), dal 1986 al 1988 (permesso C), dal 1989 al 1991 (permesso C), nel 1992/1993 (permesso F), dal 1993 al 1995 (permesso C), dal 1996 al 1998 (permesso C). Dagli atti risulta che egli è rimasto senza attività lucrativa per oltre 12 anni:
da novembre 1975 (cfr. notificazione della fine di rapporto di impiego da parte del datore di lavoro 10 novembre 1975) al 14 dicembre 1976 (cfr. permessino 034568),
dal 24 dicembre 1976 (cfr. notificazione della fine del rapporto di impiego da parte del datore di lavoro 4 gennaio 1977) all'11 settembre 1977 (cfr. permessino 045255),
dal 18 marzo 1978 (cfr. notificazione della fine del rapporto di impiego da parte del datore del lavoro 17 marzo 1978) al mese di maggio 1978 (da giugno 1978 al dicembre 1978 si è trasferito in Svizzera interna);
da dicembre 1978 al 10 novembre 1980 (dall'11 novembre 1980 al settembre 1982 si è trasferito in Svizzera interna);
da aprile 1986 a novembre 1987 (da aprile 1988 a metà luglio 1988 si è trasferito in Somalia);
da metà luglio 1988 a dicembre 1990 (dal 31 dicembre 1990 al 15 luglio 1992 si è trasferito nella Svizzera interna);
dal 16 luglio 1992 al 14 settembre 1992;
Ma vi è di più.
4.2. Nell'evenienza concreta, l'insorgente è al beneficio di prestazioni assistenziali sin dal 1983 (v. estratto 5 novembre 1997 dell'Ufficio dell'assistenza sociale). Tali prestazioni si sono incrementate dal novembre 1992 (v. scritto 6 novembre 1996 del medesimo ufficio), ossia da quando egli è caduto in maniera integrale a carico della pubblica assistenza poiché privo di entrate. L'importo anticipato dal competente ufficio ammonta complessivamente a fr. 112'213.40 nell'autunno 1997 (v. scritto estratto conti 5 novembre 1997) ed è destinato ad aumentare, vista la decisione 28 ottobre 1997 di accordare all'interessato ulteriori sussidi per il periodo novembre - dicembre 1997 (v. decisione UCAS n. 221-97.4157).
Il 6 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri ha già ammonito l'interessato rendendolo edotto del fatto che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, in particolare qualora egli risultasse ancora a carico della pubblica assistenza entro il 31 marzo 1997, sarebbe stato rimpatriato. Malgrado ciò, il ricorrente il 3 aprile rispettivamente 13 ottobre 1997 ha instato per il rinnovo delle prestazioni assistenziali e non ha negato nel ricorso avanti al Consiglio di Stato di continuare a percepire tali prestazioni.
Come correttamente considerato dall'Esecutivo cantonale, con tale atteggiamento l'insorgente non dimostra né rende concretamente verosimili i suoi asseriti sforzi per uscire dall'indigenza e ancor meno di poter un giorno restituire quanto anticipatogli dall'Ufficio dell'assistenza sociale, benché fosse stato avvertito dei provvedimenti di cui era passibile.
Da tali risultanze emerge dunque ed indiscutibilmente che il ricorrente ha fatto capo a prestazioni assistenziali quantitativamente importanti a partire dal 1983 e che è pertanto caduto in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
Va notato che la Sezione degli stranieri si è limitata a pronunciare una decisione di rimpatrio, come previsto in caso di persone cadute in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica.
Ora, è vero che l'autorità dipartimentale non ha provveduto a collaborare con le autorità somale onde verificare la possibilità di porre quest'ultimo all'assistenza pubblica somala con la conseguente sicurezza di essere colà assistito (cfr. DTF 119 Ib consid. 2c). Ma ciò non è di soccorso all'insorgente ai fini della presente decisione. In effetti, in mancanza di tale accordo il rimpatrio resta possibile, ma sarà paragonato nel suo risultato ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera. In tale circostanza però, le condizioni relative all'espulsione - segnatamente il rispetto del principio della proporzionalità - dovranno essere scrupolosamente verificate (Wisard, Les renvois et leur exécution droit des étrangers et en droit d'asile, pag. 112 nel mezzo).
Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione. La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS).
Inoltre, più lo straniero ha risieduto a lungo in Svizzera, più le esigenze per l'espulsione saranno rigorose (DTF 122 II 433 consid. 2c).
Il ricorrente sostiene nel memoriale ricorsuale avanti al Consiglio di Stato l'inopportunità del rimpatrio, in Somalia non possedendo beni ed i suoi genitori essendo deceduti. Va anche rilevato che dal suo matrimonio l'interessato ha avuto due figli da una cittadina svizzera.
Tali considerazioni di ordine personale, non bastano però a controbilanciare l'interesse pubblico volto al suo rimpatrio.
7.1. Come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, il comportamento dell'insorgente in Svizzera non è stato dei più esemplari. E' stato più condannato (DA 2 agosto 1977, DA 27 febbraio 1986, DAP 17 settembre 1990, e DAP 28 ottobre 1991) ed è stato ammonito dalla Sezione degli stranieri il 14 dicembre 1987 (per la condanna per atti di libidine e altri diversi moventi) e il 6 dicembre 1990 (per la condanna a seguito di truffa) rendendolo edotto della possibilità di un suo probabile rimpatrio in caso di recidiva o di comportamento scorretto. Da notare che vi fu pure una trascuranza dei doveri di assistenza familiare per un ammontare di circa fr. 1800.– (cfr. esito accertamenti polizia cantonale del 17 agosto 1992). Risulta pure dall'incarto che egli, a partire dalla sentenza di divorzio, ha soggiornato in Ticino per periodi relativamente brevi in numerosi alberghi, in un ostello della gioventù (v. rapporto di esecuzione e accertamento 25 settembre 1987 della Polizia cantonale), come pure presso amici o conoscenti rendendosi a volte irreperibile. Pure durante il soggiorno nel Canton Berna dal 31 dicembre 1990 ha cambiato diverse volte il proprio indirizzo (v. esito accertamenti 17 agosto 1992 della Polizia cantonale). Da questi fatti non si può invero ritenere che egli si sia adattato alla realtà elvetica.
7.2. Egli sostiene che dal 28 ottobre 1991 non ha più dato adito a lamentele circa il suo comportamento, ciò che parlerebbe a suo favore di una migliorata integrazione e adattamento ai costumi elvetici. Sennonché - come già accennato in precedenza (consid. 4.2.) - egli ha accumulato un fortissimo debito assistenziale tuttora in costante aumento, non impegnandosi minimamente a farvi fronte e ciò malgrado sia stato avvertito in tal senso il 6 dicembre 1996.
7.3. Non bisogna nemmeno dimenticare, come rilevato dianzi, che sovente durante il suo lungo soggiorno in Svizzera si è trovato troppo spesso senza lavoro per motivi a lui imputabili beneficiando altresì delle relative indennità erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione, tanto che non esercita oramai alcuna attività lucrativa addirittura dal 31 dicembre 1992. Il ricorrente sostiene invero che l'attuale situazione sul mercato di lavoro e la sua età gli comportano difficoltà nella ricerca di un impiego. Sennonché egli non spende una parola per giustificare i periodi precedenti senza lavoro quando la situazione congiunturale era più favorevole di quella odierna e aveva la possibilità di riattivarsi (DTF 123 II 533 consid. 4). Operaio, egli sostiene pure di aver subìto un infortunio e di aver presentato - l'8 luglio 1996 - una domanda per prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ma pure tale argomentazione non può essergli di soccorso. L'8 ottobre 1997 la richiesta di prestazioni assicurative è stata respinta, essendo il grado di invalidità del 33%. Va altresì osservato come la decisione AI indichi che l'interessato "non è motivato ad intraprendere dei provvedimenti di ordine professionale". Dagli avvenimenti testé citati risulta quindi che l'insorgente non ha mai reso verosimile di voler cambiare il suo stile di vita.
7.4. Nemmeno le relazioni famigliari possono essergli di soccorso nella decisione di rimpatrio. Egli è divorziato sin dall'11 luglio 1985. I due figli __________ e __________ non sono più minorenni, ciò che non gli permette nemmeno di invocare l'art. 8 CEDU, il quale riserva la possibilità di relazioni tra parenti maggiorenni nel caso di relazioni di dipendenza, ciò che non è in specie stato comprovato (DTF 120 Ib 257; 115 Ib 1). Del resto non indica nemmeno la disponibilità degli stessi ad assisterlo ai sensi dell'art. 328 CC.
7.5. L'insorgente del resto non nega (presa di posizione 22 novembre 1996 sull'eventuale decisione di rimpatrio da parte della Sezione degli stranieri) che in Somalia vi siano parenti e conoscenti, adducendo soltanto che i contatti con il fratello e il fratellastro sarebbero rari e avvenendo tramite terzi. Con ciò egli dimostra di aver contatti con il suo Paese d'origine, dove è nato e cresciuto.
Va anche rilevato che l'insorgente è stato più volte ricoverato per motivi psichici nella seconda metà degli anni '80. Dalla nota 23 giugno 1988 dell'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti circa la partenza dell'interessato a Mogadiscio il 20 aprile 1988, risulta che il Dr. __________ del Servizio psicosociale l'aveva già consigliato ed esercitato "una certa pressione affinché considerasse la possibilità di trattenersi definitivamente nel suo paese d'origine: la vicinanza dei familiari, dell'ambiente e dei luoghi dov'è cresciuto avrebbero sicuramente giovato al suo precario stato di salute".
7.6. Anche se non dovesse essere preso a carico dalla pubblica assistenza somala, va rilevato che egli non è impedito totalmente di lavorare. Difatti, la decisione AI indica che in attività adeguate allo stato di salute, potrebbe svolgere non più l'attività di magazziniere, ma di venditore, cameriere o rappresentante, attività che egli non dimostra l'impossibilità di praticare anche in Somalia.
7.7. Tutto ben ponderato e malgrado la lunga presenza dell'interessato in Svizzera, l'autorità non poteva più limitarsi ad ammonirlo per l'ennesima volta. Decidendone il rimpatrio, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, le decisione di rimpatrio non appare di conseguenza insostenibile.
7.8. Va ancora osservato che i rapporti dell'insorgente ed i suoi figli maggiorenni possono comunque essere garantiti da permessi di soggiorno turistici.
Il ricorrente non adduce del resto l'inesigibilità del rimpatrio alla luce della situazione attuale in Somalia. Ma tant'è. Nel caso in cui il ritorno in Patria risultasse repentinamente impossibile per ragioni oggettive e concrete, egli avrebbe la possibilità di richiedere - come nel 1993 - di essere posto (art. 14 lett. a cpv. 1 LDDS) al beneficio dell'ammissione provvisoria (permesso F). Va rilevato che la censura secondo cui l'ammissione provvisoria non gli permetterebbe di migliorare la sua situazione economica e restituire il debito assistenziale non gli è di soccorso. L'insorgente ha già dimostrato di non riuscire a rimborsare neanche una minima parte del debito, anche quando era posto al beneficio del permesso di domicilio.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9 cpv. 3,10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza__________, cittadino somalo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 maggio 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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