AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.2
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00002
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
Segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 dicembre 1997 di
Contro
la risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6336) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il rifiuto anticipato 1° ottobre 1997 del rinnovo del suo permesso di dimora da parte del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri;
viste le risposte:
9 gennaio 1998 del Consiglio di Stato,
12 gennaio 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________, cittadina italiana nata il __________, è entrata in Svizzera il 15 settembre 1994, stabilendosi a __________;
che a partire da quella data essa ha beneficiato di un permesso di dimora B, in seguito regolarmente rinnovato, a scopo di lavoro per l'attività di tecnico multimediale presso la succursale di __________ della __________;
che il 1° ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri - constatato in sostanza che la titolare sarebbe senza lavoro dal gennaio 1996 beneficiando delle prestazioni erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) - le ha comunicato il diniego del rinnovo del permesso di dimora al momento della scadenza prevista per il 14 marzo 1998, ritenuto inoltre che non si evincerebbero concreti motivi atti a concludere la sua impossibilità di rientrare in Italia;
che il 10 ottobre 1997 __________ è insorta contemporaneamente sia davanti al Consiglio di Stato sia direttamente al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento del provvedimento, l'audizione personale, e il riconoscimento del diritto di domicilio in Ticino in base al suo nuovo progetto di attività lucrativa indipendente. Sostiene inoltre che il Consiglio di Stato - quale vertice della pubblica amministrazione - non adempierebbe i requisiti per statuire sulle controversie amministrative, non essendo un tribunale indipendente e libero di sindacare i fatti ed il diritto: donde la sua proposta di ricusa;
che il 16 dicembre 1997 lo scrivente Tribunale, in ossequio al doppio grado giurisdizione, ha dichiarato irricevibile il gravame e lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per competenza;
che con giudizio 9 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa interposta da __________;
che contro la predetta pronunzia governativa la soccombente si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio subordinatamente il rinnovo del permesso di dimora a partire dal 14 settembre 1998;
che il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa;
che ad identica conclusione è pervenuta la Sezione degli stranieri con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono;
Considerato, in diritto
che il ricorso è rivolto contro l'anticipato rifiuto del rinnovo del permesso di dimora di __________ da parte della Sezione degli stranieri;
che tale provvedimento non si configura quale revoca ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LDDS, nella misura in cui lo straniero o la straniera può risiedere legalmente nel nostro Paese fino alla scadenza del suo permesso;
che tale permesso è scaduto il 14 marzo 1998;
che, pertanto, la ricorrente non ha più un interesse pratico e attuale all'annullamento del giudizio impugnato;
che il gravame è dunque da dichiarare ormai privo d'oggetto;
che anche se si volesse considerare tale permesso come non ancora scaduto e - di riflesso - l'esistenza di un interesse pratico e attuale della ricorrente al suo rinnovo, oppure se si volesse prendere in considerazione una decisione di non rinnovo del permesso, il ricorso è in tutti i casi irricevibile;
che difatti in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12 marzo 1997);
che giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto;
che la ricorrente non ha il diritto di vedersi rinnovato il permesso di dimora o il rilascio di un permesso di domicilio, dal momento che la legislazione interna non accorda di principio agli stranieri un diritto all'ottenimento o al rinnovo di un permesso per poter risiedere o per poter svolgere un'attività lucrativa in suolo elvetico, a meno che la legge non lo preveda espressamente (DTF 118 Ib 145);
che l'insorgente non è coniugata con cittadino svizzero o con straniero domiciliato e non possiede il permesso di dimora da almeno cinque anni (artt. 7 e 17 LDDS);
che né il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868, né la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato, e nemmeno l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 conferiscono alla ricorrente un diritto all'ottenimento del rinnovo del permesso di dimora o al rilascio del permesso di domicilio;
che inoltre l'art. 8 CEDU non trova applicazione in specie, l'insorgente non avendo relazioni famigliari in Svizzera;
che, in conclusione, il ricorso presentato avanti a questo Tribunale va pure dichiarato irricevibile;
che il caso in rassegna non si apparenta a quello di __________ richiamato dall'insorgente (inc. n. 52.97.174), tale vertenza avendo per oggetto una domanda di ricusa,
che, visto l'esito, il gravame non necessita pertanto ulteriore disamina;
che, date le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e ad incassare le spese di procedura;
Per questi motivi,
visti gli art. 98a OG; art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; il Tratto di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868; la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato citato; l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964; 8 CEDU; 7, 9, 17 LDDS; 3, 28 e 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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