AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.380
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00380
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 dicembre 1997 di
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 12 dicembre 1997, no. 8/1997, del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che nega all’insorgente il permesso di posare un’insegna luminosa a scritte variabili su uno stabile situato a __________ in via __________;
vista la risposta 13 gennaio 1998 dell'Ufficio permessi e passaporti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 17 luglio 1997 la __________ degli ingg. __________ e __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni (UPP) il permesso di posare un pannello luminoso sulla facciata N dello stabile che si affaccia su via __________, all'intersezione con piazza __________. L'impianto, alto m 2.60 e lungo 4.61, è destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari d'ogni genere mediante scritte ed immagini mobili e variabili.
Il municipio di __________ e la polizia stradale hanno espresso preavviso favorevole. L'UPP ha invece respinto la domanda con decisione 12 dicembre 1997, ritenendola contraria al divieto sancito dall'art. 96 lett. a, f, g OSStr.
B. Contro la predetta risoluzione dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
L'insorgente nega che l'insegna in questione rappresenti un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Richiamandosi ad altre autorizzazioni concesse dall'UPP per impianti analoghi, chiede che il permesso le venga comunque rilasciato per motivi di parità di trattamento.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone l'UPP con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi è perfettamente nota a questo tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario.
Giusta l'art. 95 OSStr (RS 741.21) è considerata pubblicità stradale ogni istallazione o annuncio collocati ai bordi della strada pubblica allo scopo di fare pubblicità in qualsiasi forma (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono).
Considerata l'ubicazione e tenuto conto del target, l'impianto in esame va senz’altro configurato come un'istallazione per la pubblicità stradale.
L'art. 96 OSStr vieta in particolare la pubblicità stradale:
a) ... in prossimità di intersezioni...
f) se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce variabili;
g) se è mobile o proiettata su una superficie.
Gli impianti con scritte luminose in movimento ricadono sotto il divieto sancito dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSStr. (M. Kung, Strassenreklamen im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70, N. 8.3).
3.2. Nell'evenienza concreta, l’impianto pubblicitario che la ricorrente ha chiesto di esporre è costituito da un pannello luminoso di rilevanti dimensioni (m 2.60 x 4.61), applicato a circa 6 m dal suolo sulla facciata N dello stabile che che fa angolo tra via __________ e piazza __________.
L'autorità cantonale ha respinto la domanda, ritenendo che l'istallazione potesse distrarre l'attenzione degli utenti della strada.
La valutazione operata dall'UPP circa i pericoli derivanti dall'impianto alla sicurezza della circolazione stradale merita conferma. Considerando che una simile istallazione pubblicitaria potesse distogliere l'attenzione dei conducenti in prossimità di un'intersezione dotata di semafori, l'autorità non ha certamente abusato del potere discrezionale conferitole dagli art. 6 LCStr e 96 OSStr. Anche se si scosta dal preavviso espresso dalla polizia stradale, la conclusione alla quale è pervenuta appare del tutto sostenibile ove appena si consideri che via __________, una delle strade principali di accesso al centro di __________, è percorsa giornalmente da migliaia di veicoli e che i conducenti, in quel punto, devono prestare particolare attenzione alle fermate imposte dal semaforo ed ai rallentamenti del traffico che le precedono.
In quanto volto a contestare l'applicazione delle norme succitate, il ricorso va quindi respinto.
Il principio di legalità prevale in genere su quello riferito alla parità di trattamento (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B I seg; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 121 seg.). Eccezioni a questa regola sono ipotizzabili soltanto nel caso in cui l'autorità ha instaurato una prassi non conforme alla legge, dalla quale non intende dipartirsi. E anche in questo caso soltanto se il mantenimento della prassi illegittima non si pone in contrasto con interessi preponderanti.
Ora, i tre casi che la ricorrente cita a sostegno della propria tesi non costituiscono prassi. Tantomeno si tratta di una prassi che l'autorità intende mantenere. Già a partire dal 1995 l'UPP ha infatti dimostrato di non voler più autorizzare impianti pubblicitari luminosi con scritte mobili lungo le strade aperte alla circolazione.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 17 LIns; 6 LCStr; 95, 96 OSStr; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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