AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.378
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00378
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 dicembre 1997 di
Contro
la risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5747) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 15 maggio 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha rifiutato il ripristino del permesso di domicilio in seguito a decadenza per prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
7 gennaio 1998 della Sezione degli stranieri,
14 gennaio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino germanico, è nato in Svizzera a __________.
Nel 1985 si è trasferito, unitamente alla madre, nel Cantone Ticino dove ha terminato la scuola obbligatoria e assolto l'apprendistato come verniciatore di carrozzeria. Attualmente esercita tale professione in proprio presso un'officina a __________ unitamente a __________.
Il 14 giugno 1988 è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio personale, con conseguente radiazione dalle schede di domicilio della madre. L'ultimo termine di controllo è stato fissato al 20 maggio 1997.
B. Il 21 maggio 1996 __________ è stato interrogato dalla Polizia cantonale su richiesta dell'Ufficio regionale degli stranieri di __________ atta a stabilire il suo effettivo luogo di soggiorno. Egli ha dichiarato che a partire dal 1° ottobre 1995 è residente in Italia e di raggiungere quotidianamente il posto di lavoro in Svizzera per rincasare ogni sera a __________ passando dal valico di confine di __________.
Il 5 giugno 1996 ha notificato la sua partenza per l'estero tramite l'apposito formulario, rinunciando altresì al permesso di domicilio a suo tempo rilasciatogli.
Il 10 dicembre 1996 __________, padre del collega di lavoro, ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di aver locato il proprio appartamento di __________ a __________ con effetto dal 1° dicembre 1996.
Il 22 aprile 1997 lo straniero è stato nuovamente interrogato dalla Polizia cantonale: in estrema sintesi, egli ha ribadito quanto dichiarato il 21 maggio 1996.
C. Il 15 maggio 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza inoltrata da __________ il 2 ottobre 1996 volta al ripristino del suo permesso di domicilio, avendo egli risieduto per oltre sei mesi all'estero.
Il dipartimento ha fondato la propria decisione facendo riferimento alle ammissioni dell'interessato, come pure al verbale di interrogatorio del 22 aprile 1997. Ne ha concluso che da circa un anno e mezzo l'istante viveva __________ e che il suo recapito a __________ era puramente di comodo e fittizio.
D. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del 12 novembre 1997.
Il Governo, ritenuti i fatti già accertati dalla Sezione degli stranieri, ha concluso che il ricorrente aveva risieduto in modo effettivo all'estero per un periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale ha pertanto confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio, il centro dei suoi interessi essendo in Svizzera.
Censura il fatto che dopo più di 20 anni trascorsi nella Confederazione, con un'assenza di soli 6 mesi venga dichiarato decaduto il suo permesso.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La possibilità del ripristino del permesso di domicilio postulato dal ricorrente è dunque vincolata dal quesito a sapere se esso non abbia perduto di validità. Occorrerà pertanto accertare se egli non ha risieduto all'estero per oltre sei mesi oppure se entro tale periodo ha eventualmente richiesto un permesso di assenza dalla Svizzera. In caso negativo, egli non potrà richiedere con successo il permesso sollecitato. Tuttavia, abitando all'estero nella zona di confine e adempiendo ai relativi requisiti, gli sarà comunque riservata la possibilità di essere posto al beneficio di un permesso quale frontaliero.
Ne consegue che in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF 20 ottobre 1994 in re F., consid. 3b).
Da rilevare che questo Tribunale ha già avuto modo di chinarsi sul caso di uno straniero domiciliato che entra in Svizzera principalmente per motivi di lavoro alla stregua di un frontaliero mantenendovi una residenza fittizia (TCA, sentenza del 26 novembre 1997 in re P. consid. 4): tale modo di agire porta alla decadenza del permesso.
4.1. Interrogato dalla Polizia cantonale il 21 maggio 1996 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha infatti dichiarato, sottoscrivendone il verbale, che "Tutte le sere lascio la Svizzera per rientrare al mio domicilio in Italia. La mattina rientro poi regolarmente per la mia attività lavorativa a __________. Non ho alcuna intenzione di modificare il mio sistema di vita e di lavoro. Entro il mattino ed esco alla sera dal confine di __________. Questo durante tutta la settimana, sabato compreso".
Interrogato nuovamente il 22 aprile 1997, in sintonia con quanto dichiarato nel precedente verbale, egli ha affermato di vivere nella vicina penisola, e ciò da circa un anno e mezzo. Ha aggiunto di dividere l'appartamento con l'amico e compagno di lavoro __________. "Entrambi, la mattina da __________ raggiungiamo la nostra officina sita ora a __________
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, che l'insorgente non ha mai ritrattato, si deve dunque ammettere che dal 1° ottobre 1995 sino ad almeno il 22 aprile 1997 egli si è stabilito all'estero rientrando in Svizzera unicamente per motivi di lavoro.
4.2. Egli sostiene che il centro dei suoi interessi sarebbe in Svizzera, avendovi trascorso oltre 20 anni passandovi l'infanzia e dove ha tanti amici. Le allegazioni del ricorrente non possono essere accolte già a seguito dalle vincolanti condizioni di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS e delle sue dichiarazioni rilasciate alla polizia sullo scopo del ripristino del permesso.
Del resto, anche nella missiva 16 dicembre 1996 indirizzata all'URS di __________ egli ha affermato che all'inizio del 1996 ha "lasciato il domicilio in Svizzera per motivi finanziari per andare ad abitare in Italia, più precisamente a __________. - L'intenzione era di prendere la residenza là e poi fare il permesso di lavoro in Svizzera come frontaliero. Questo non mi è stato possibile perché avevo il passaporto scaduto. - Quindi ho deciso di riprendere il domicilio in Svizzera per poter continuare la mia attività lavorativa come verniciatore di carrozzeria".
L'insorgente ha dunque risieduto in Italia ed è rientrato in Svizzera con lo scopo di svolgere la propria attività a __________. In conformità alla giurisprudenza federale (v. consid. 3), ciò è insufficiente per ritenere che la sua residenza principale fosse effettivamente a __________.
4.3. L'insorgente non ha nemmeno presentato, prima della scadenza dei sei mesi di assenza all'estero (art. 9 cpv. 3 lett. c ultimo periodo LDDS), una domanda volta a ottenere il permesso di assenza dalla Svizzera.
Ne consegue che il suo permesso di domicilio ha perso ogni validità. Egli non può di conseguenza richiederne il ripristino.
Il gravame va dunque respinto e non necessita ulteriore disamina.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 46, 56, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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