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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.377
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00377
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 dicembre 1997 di
Contro
la decisione 26 novembre 1997, no. 6055, del Consiglio di Stato avverso la risoluzione 26 settembre 1997 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di rimuovere materiali e macchinari da costruzione depositati senza permesso sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
7 gennaio 1998 del Consiglio di Stato;
15 gennaio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la ricorrente __________ è proprietaria di un fondo (part. no. __________ RFD), situato a __________ nella zona residenziale estensiva (R2) del PR comunale;
che nel mese di agosto dell'anno scorso l'ufficio tecnico comunale ha costatato che sul fondo in questione erano stati depositati a tempo indeterminato ingenti quantitativi di materiali e di macchinari da costruzione (tronchi, potrelle in cemento armato e vecchi nastri trasportatori);
che con decisione 2 settembre 1997 il municipio di __________ ha sollecitato la società per il tramite del suo amministratore __________, municipale responsabile dell'edilizia privata, a rimuovere i materiali ed i macchinari giacenti sul fondo entro tre settimane;
che con decisione 26 settembre 1997 l'esecutivo comunale ha respinto una domanda di proroga presentata dalla ricorrente; ha quindi trasformato la sollecitatoria del 2 settembre in un ordine formale e le ha assegnanto un termine sino al 10 ottobre 1997 per provvedere alla rimozione del deposito abusivo;
che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando che le venisse fissato un termine per presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
che l'insorgente, in quella sede, ha parimenti eccepito la partecipazione del municipale __________ alla discussione ed alla deliberazione, asserendo che avrebbe avuto un interesse allo sgombero per poi utilizzare il sedime a scopo di posteggio;
che con giudizio 26 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa;
che il Governo ha anzitutto escluso che il municipale __________ fosse personalmente interessato allo sgombero in quanto precedente locatario dell’area occupata dal deposito abusivo;
che nel merito il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il deposito in questione si ponesse in contrasto manifesto ed insanabile con la vocazione residenziale della zona;
che contro la predetta risoluzione governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme all'ordine di sgombero;
che a sostegno del ricorso l'insorgente si limita a rinviare alle censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza, eccependo nuovamente la partecipazione del municipale __________ alla seduta in cui è stato adottato il provvedimento censurato;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne chiedono il rigetto senza formulare osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 100 LOC i municipali sono esclusi dalle discussioni e dal voto su oggetti che riguardano il loro personale interesse;
che il semplice fatto che lo sgombero permetterebbe al municipale __________ di posteggiare il suo veicolo senza alcun titolo autorizzativo sul fondo della ricorrente non costituisce un motivo d'esclusione ai sensi della norma suddetta;
che lo sgombero non procurerebbe in effetti alcun vantaggio al municipale __________ che non può accampare alcun diritto a posteggiare il suo veicolo sul fondo in oggetto;
che nel merito l'ordine censurato regge perfettamente alle sommarie e generiche censure che il ricorrente ripropone acriticamente in questa sede sottraendosi all'obbligo di confrontarsi con le considerazioni sviluppate dalla precedente istanza nel giudizio impugnato;
che in tali circostanze ben si giustifica respingere l’impugnativa, rinviando il ricorrente alle pertinenti, esaurienti e convincenti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato; considerazioni che questo Tribunale si limita a far proprie;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 21, 45 LE; 100 LOC; 21, NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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