AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1997.374
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00374
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 1996 di
patrocinati da avv. __________
contro
la risoluzione 6 agosto 1996 (n. 3937) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 16 febbraio 1996 degli insorgenti avverso la decisione 1 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________, la licenza edilizia per la costruzione di una stalla al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
12 settembre 1996 del Dipartimento del territorio;
11 settembre 1996 del Consiglio di Stato;
16 settembre 1996 del Comune di __________;
27 settembre 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 dicembre 1989 __________ ha presentato una domanda di costruzione di una stalla al mapp. __________ di __________. Avverso la detta domanda hanno presentato opposizione, tra gli altri, __________, __________ ed __________. Il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha concesso l'autorizzazione cantonale a costruire il 17 agosto 1990. Il municipio di __________ ha invece negato all'istante il rilascio della licenza edilizia con decisione 17 settembre 1990, evocando motivi di ordine paesaggistico ("impatto ambientale" secondo la decisione) e, per la vicinanza con la zona edificabile, igienico. Il municipio ha rinviato al preavviso emesso al momento della trasmissione degli atti al dipartimento, consistente in un rapporto sulla domanda allestito dal pianificatore comunale, il quale ipotizzava un contrasto con l'art. 32 NAPR, regolamentante le costruzioni nella zona agricola, e l'art. 17 RISA.
B. a) __________, __________, __________ e il municipio di __________ hanno impugnato l'autorizzazione cantonale a costruire con ricorsi al Consiglio di Stato. __________ ha invece impugnato il diniego della licenza edilizia comunale davanti alla stessa autorità.
b) Con giudizio di data 20 agosto 1991 (risoluzione n. 6672) il Governo ha respinto i ricorsi presentati da __________, __________, __________ e dal municipio di __________ avverso l'autorizzazione cantonale a costruire.
c) Con giudicato di identica data (risoluzione n. 6654) il Consiglio di Stato ha invece accolto il ricorso di __________, annullato la decisione 17 settembre 1990 del municipio di __________ e retrocesso gli atti allo stesso affinché procedesse al rilascio della licenza sollecitata dall'insorgente. Esso ha considerato che il municipio non poteva negare la licenza edilizia richiamandosi all'art. 32 NAPR, poiché il PR non era ancora stato approvato, ma nemmeno avrebbe potuto sospendere l'esame della domanda in applicazione dell'art. 66 LALPT, dal momento che il terreno era idoneo all'utilizzazione agricola, la costruzione era indispensabile per lo svolgimento dell'attività agricola del richiedente e nello stesso tempo compatibile con le esigenze di inserimento paesaggistico.
C. a) __________, __________ e __________ sono insorti avverso i citati giudizi davanti a questo Tribunale con ricorsi di data 11, 12 e 13 settembre 1991, attraverso i quali essi hanno chiesto che fosse annullata l'autorizzazione cantonale a costruire, la risoluzione governativa n. 6672 che la tutelava ed infine la risoluzione n. 6654 mediante la quale il Governo, accogliendo il ricorso di __________, aveva disposto la trasmissione degli atti al municipio di __________ affinché avesse a rilasciare a favore di quest'ultimo la licenza edilizia comunale.
b) Esperita un'istruttoria, con sentenza 30 ottobre 1992 il Tribunale ha dichiarato irricevibile il gravame di __________ ed ha respinto gli altri. In primo luogo il Tribunale ha accertato che il mapp. __________ doveva essere semplicemente considerato come posto fuori dalle zone edificabili, poiché alla data della decisione governativa impugnata 20 agosto 1991, determinante ai fini del giudizio del Tribunale amministrativo secondo la costante prassi dello stesso, il PR di __________, primo strumento pianificatorio di cui si era dotato il comune, il quale aveva assegnato il mapp. __________ alla zona agricola, non era ancora stato approvato dal Consiglio di Stato medesimo: l'approvazione di detto strumento aveva infatti avuto luogo in costanza di litispendenza davanti a questo Tribunale, e più precisamente il 24 marzo 1992. Il Tribunale amministrativo ha indi ritenuto che, per quanto concerneva il diritto di applicazione da parte del dipartimento, il progetto soddisfacesse l'art. 24 cpv. 1 LPT, la legislazione federale di protezione dell'ambiente (ed in particolare le raccomandazioni FAT n. 350, applicabili attraverso il rinvio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a OIAt e alla cifra 512 dell'allegato 2 all'OIAt medesima) e le disposizioni cantonali relative all'inserimento paesaggistico (consid. 4). Per quanto interessava invece la licenza edilizia municipale (consid. 5), richiamandosi alla propria prassi concernente il diritto applicabile il Tribunale ha fatto astrazione delle disposizioni di PR, poiché entrato in vigore posteriormente alla resa del giudizio governativo. Dette disposizioni non potevano oltretutto ritornare applicabili nemmeno a titolo anticipato attraverso il blocco edilizio sancito all'art. 66 LALPT: in effetti il PR di __________ era stato pubblicato nel periodo 16 gennaio-15 febbraio 1989, per cui il termine biennale di validità delle restrizioni fondate sull'art. 66 LALPT era decaduto al più tardi il 15 febbraio 1991. Il Tribunale ha inoltre negato una disattenzione degli art. 17 e 21 RISA ed infine escluso l'applicabilità dell'art. 141 del nuovo regolamento comunale, che fissava per la realizzazione di nuovi depositi di letame una distanza di m 100 dall'abitato e dalle zone edificabili, poiché entrato in vigore posteriormente alla risoluzione governativa impugnata.
D. a) Il 4 dicembre 1992 __________, __________ e __________ sono insorti con ricorso di diritto amministrativo innanzi al Tribunale federale contro la sentenza 30 ottobre 1992 di questo Tribunale. Gli insorgenti hanno sollecitato l'annullamento dell'autorizzazione cantonale a costruire, oltre che delle decisioni che la tutelavano, ed hanno inoltre domandato che, per quanto interessava il rilascio della licenza edilizia, la domanda di costruzione fosse esaminata tenendo conto sia delle norme del PR, entrato in vigore il 24 marzo 1992, sia dell'art. 141 del nuovo regolamento comunale, approvato dal dipartimento delle istituzioni il 15 luglio 1992.
b) Con sentenza 4 ottobre 1993 il Tribunale federale ha respinto i gravami. L'alta Corte federale ha respinto, siccome manifestamente infondata, la richiesta dei ricorrenti di esaminare i progetti alla luce delle normative comunali (PR e regolamento comunale) entrate in vigore posteriormente al giudizio governativo (consid. 3). Per il rimanente ha ritenuto che questo Tribunale avesse applicato correttamente tanto l'art. 24 LPT quanto le norme di esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 4).
E. a) Richiamandosi alla sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale, con decisione 19 maggio 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia a __________.
b) __________, __________ e __________ sono insorti contro quella decisione con ricorso 3 giugno 1994 davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di retrocedere gli atti al municipio per una nuova decisione. Essi hanno lamentato - in particolare - che il rilascio della licenza edilizia non era motivato, poiché il municipio non prendeva posizione sulla compatibilità del progetto con il diritto comunale (PR entrato in vigore il 24 marzo 1992, art. 141 del nuovo regolamento comunale).
Con risoluzione 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame. Esso ha considerato che la decisione municipale di rilascio della licenza edilizia costituiva semplicemente un atto di esecuzione della sentenza governativa 20 agosto 1991 (n. 6654), confermata su ricorso con sentenze di questo Tribunale e del Tribunale federale di data 30 ottobre 1992 e 4 ottobre 1993 rispettivamente. Donde la sua inimpugnabilità.
c) Con ricorso 12 settembre 1994 __________, __________ e __________ si sono aggravati davanti a questo Tribunale conto la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia 19 maggio 1994, ribadendo le censure già sostenute davanti all'istanza inferiore.
Con sentenza 23 novembre 1994 il Tribunale ha respinto il gravame, condividendo le motivazioni addotte dal Governo, ma in particolare il fatto che il rilascio della licenza edilizia 19 maggio 1994 non costituiva una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 1 cpv. 1, 43 PAmm e 48 LE 1973, ma una semplice misura di esecuzione dell'ordine impartito al municipio da parte del Consiglio di Stato nella risoluzione 20 agosto 1991 (n. 6654), confermata su ricorso da questo Tribunale e dal Tribunale federale.
F. a) Previo espletamento delle procedure di sussidiamento (federale e cantonale), con scritto 27 ottobre 1995 il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri del dipartimento delle finanze e dell'economia, richiamandosi all'art. 12 del Regolamento concernente l'edilizia rurale, migliorie agricole in genere e migliorie alpestri del 23 marzo 1983 ha autorizzato __________ ad iniziare i lavori di costruzione della stalla.
b) Avendo constatato l'inizio dei lavori, con lettere 6 e 18 novembre 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ se i progetti posti in esecuzione corrispondessero a quelli approvati. A quelle richieste é succeduta un'istanza di intervento del 25 novembre successivo, sempre di __________, nei confronti dell'operato del municipio, a seguito della quale é stato esperito un sopralluogo il 5 dicembre 1995, presenti il municipio in corpore, __________, __________, il capo dell'ufficio edilizia rurale e migliorie alpestri e due rappresentanti dell'ufficio domande di costruzione. Dall'incontro é risultato quanto segue (cfr. al relativo verbale):
"...
Si prende atto dell'esistenza di nuovi piani (variante) trasmessi la scorsa settimana (lunedì 27.11.95) dal progettista all'ufficio edilizia rurale per la conferma della validità degli stessi.
Si decide che questa nuova proposta dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dalla LE e quindi quella per le domande di costruzione.
Dalla stessa si può stabilire che la fossa del colaticcio ha un'altra ubicazione, e precisamente più a sud e anche altre dimensioni, così da ottenere una capienza maggiore. Dalle due planimetrie 1:1000 esiste una differenza della superficie e della volumetria tra la stalla approvata e quella in discussione, risultando però difficile da stabilire in questa sede se è a vantaggio o a scapito del proprietario.
Il signor __________ porterà a termine i lavori per la realizzazione della fossa del colaticcio, non conforme al progetto approvato, assumendosi interamente il rischio di un eventuale diniego di questa modifica da parte delle Autorità competenti.
I piccoli lavori collaterali che si stanno eseguendo nell'ambito delle fondazioni della stalla potranno pure essere terminati a rischio totale del signor __________ (altezza massima di ca. ½ m. per il cemento armato).
Il Municipio consegna ai rappresentanti del Dipartimento del territorio tutta la documentazione intervenuta tra il 6.11.95 e la data odierna.
Dal susseguente sopralluogo vengono scattate 10 fotografie.
..."
G. a) Il 5 dicembre 1995 __________ ha inoltrato una domanda di costruzione chiedente l'approvazione di una variante alla licenza edilizia in suo possesso per l'edificazione della stalla al mapp. __________ di __________. Nella relazione tecnica annessa ai piani veniva spiegato che la modifica dei progetti era dettata dall'introduzione di un nuovo sistema di gestione del bestiame, la stabulazione libera, la quale permetteva sostanziosi risparmi delle spese di costruzione rispetto al sistema della stabulazione fissa, che stava alla base della domanda di costruzione approvata.
b) __________, __________, __________, __________, __________ e __________ hanno contestato il rilascio della licenza edilizia con opposizione 23 dicembre 1995. Dopo aver rilevato che la licenza edilizia in possesso di __________ era scaduta il mese precedente e che l'avversata costruzione poggiava su nuovi piani, gli opponenti hanno eccepito un contrasto con la zona di protezione del paesaggio di cui al PR approvato dal Governo il 24 marzo 1992 e con l'art. 141 del regolamento comunale, in vigore dal 15 luglio 1992, che - come é stato spiegato in precedenza - vieta la creazione di nuovi letamai a meno di 100 ml dall'abitato e dalle zone edificabili.
c) Il rilascio della licenza edilizia é parimenti stato contestato da __________ e __________ con opposizione 27 dicembre 1995. Questi hanno sostenuto che i nuovi progetti prevedevano delle modifiche importanti rispetto a quelli approvati, per cui la domanda doveva essere trattata come una nuova domanda di costruzione, totalmente assoggettata al diritto vigente, ma in particolare al PR comunale e all'art. 141 del nuovo regolamento comunale, la cui applicazione conduceva al diniego del permesso di costruzione.
d) Raccolto l'avviso, favorevole, del dipartimento del territorio, con decisione 1 febbraio 1996 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia. L'opposizione di __________ e llcc é stata respinta richiamando la sentenza 4 ottobre 1993 del Tribunale federale; alle obiezioni sollevate da __________ e __________ é invece stato risposto che la volumetria della stalla non subìva sostanziali mutamenti, mentre che la fossa del colaticcio veniva spostata più lontano rispetto alla zona edificabile, a tutto loro vantaggio.
H. a) __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ hanno impugnato quella decisione con ricorso 16 febbraio 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, ribadendo le censure svolte innanzi al municipio. Essi hanno inoltre lamentato una carente motivazione della risoluzione municipale per quanto concerneva il rigetto delle loro opposizioni.
b) Con risoluzione 6 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Ammessa una sufficiente motivazione della decisione impugnata e ritenuto corretto l'iter procedurale seguito, il Consiglio di Stato ha in seguito respinto la richiesta degli insorgenti di assoggettare la domanda di costruzione al nuovo diritto (PR e nuovo regolamento comunale), ostandovi la sicurezza del diritto. Malgrado le modifiche interne e delle facciate dello stabile il numero di capi da stabulare rimaneva infatti invariato; la variante prevedeva inoltre una riduzione della superficie e del volume del manufatto. Né lo spostamento di circa 18 ml della fossa del colaticcio, che presentava un diametro di 13 ml (contro gli 11 ml di quella approvata), permetteva di giungere a diversa conclusione. Il Governo ha infine rilevato che __________ aveva iniziato i lavori prima della decadenza del permesso di costruzione in suo possesso.
I. a) I già ricorrenti ed inoltre __________ sono insorti contro il giudicato governativo con gravame 30 agosto 1996 davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarlo insieme alla licenza edilizia 1 febbraio 1996, riprendendo gli argomenti già sostenuti nelle precedenti sedi. Essi hanno altresì chiesto di essere sentiti in sede di sopralluogo.
Il Consiglio di Stato, la sezione della pianificazione urbanistica, il municipio di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
b) Il Tribunale ha evaso il ricorso con sentenza 15 ottobre 1996.
Il Tribunale ha anzitutto considerato che la licenza edilizia a favore di __________ era cresciuta in giudicato il 4 ottobre 1993, data del giudizio del Tribunale federale. Poiché era stata rilasciata in applicazione dell'or abrogata LE 1973 ed aveva pertanto una durata di un solo anno, essa era venuta a scadenza già il 4 ottobre 1994. La domanda di costruzione inoltrata il 5 dicembre 1995 da __________, volta a far approvare delle modifiche ai progetti a suo tempo approvati, non poteva di conseguenza beneficiare del trattamento privilegiato riservato alle domande di variante di licenza edilizia, poiché non poteva fondarsi sulla predetta licenza edilizia, oramai decaduta e pertanto sprovvista di effetti. La domanda di costruzione 5 dicembre 1995 doveva dunque essere integralmente verificata alla luce del diritto in vigore al momento della sua decisione (consid. 3.2.). Per addivenire a questo risultato il Tribunale ha rifiutato la tesi affacciata dal resistente, secondo cui il dies a quo per determinare la durata di validità della licenza edilizia dovesse essere riportato al 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale aveva respinto il ricorso di __________, __________ e __________ contro la risoluzione 12 agosto 1994 con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso avverso la decisione 19 maggio 1994 attraverso la quale il municipio di __________ aveva effettivamente rilasciato la licenza edilizia a __________. In effetti, come questo Tribunale aveva avuto occasione di spiegare al consid. 2.1. di quel giudicato (riassunto sub E, lett. c, che precede), l'atto 19 maggio 1994 non poteva valere quale licenza edilizia ai sensi dell'art. 44 LE 1973, ma costituiva una semplice misura di esecuzione del giudizio governativo al termine dello svolgimento dell'iter ricorsuale che aveva portato gli insorgenti a contestare senza successo fin davanti all'ultima istanza federale il rilascio della licenza edilizia stabilito dal Consiglio di Stato: donde la sua inimpugnabilità (consid. 3.3.).
Il Tribunale non ha quindi proceduto all'esame dell'entità delle numerose modifiche apportate dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 rispetto ai piani precedentemente approvati, poiché l'applicabilità della procedura di variante di licenza edilizia doveva essere esclusa. Il Tribunale ha altresì rilevato che tanto la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella governativa 6 agosto 1996, le quali avevano riconosciuto al resistente il beneficio della procedura di variante di licenza edilizia, apparivano viziate in ogni caso per il motivo che si limitavano ad accertare i presupposti di sussistenza di quel beneficio, ovvero il mantenimento dell'identità del progetto originario, senza però successivamente procedere ad una verifica di conformità con il diritto vigente delle parti della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio che avevano subìto modifiche: verifica indispensabile anche se si fosse dovuto ammettere la procedura di variante di licenza edilizia (consid. 3.4. e 4.).
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, annullato la risoluzione governativa impugnata e la licenza edilizia 1 febbraio 1996 e retrocesso gli atti alle autorità inferiori (art. 65 cpv. 2 PAmm), ma in primo luogo al municipio, affinché verificassero l'intero progetto contemplato dalla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 alla luce del diritto vigente: in altre parole come se si trattasse di una domanda di costruzione completamente nuova. In effetti, né il municipio di __________, né il Consiglio di Stato avevano effettuato quell'esame, volto a accertare segnatamente la compatibilità della prospettata stalla con le disposizioni di PR concernenti la zona agricola e la tutela del paesaggio e quella dell'annesso letamaio con l'art. 141 del regolamento comunale. Per quanto concerneva il diritto di applicazione da parte dell'autorità cantonale, risultava dagli atti che il dipartimento del territorio aveva invece effettuato un esame completo della pratica. Dai progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 mancava tuttavia il piano delle canalizzazioni; inoltre nel contesto dell'esame della compatibilità ambientale della costruzione, il problema della distanza della stalla rispetto alle zone edificabili più prossime, che era stato oggetto di contestazione fin davanti al Tribunale federale in occasione dell'approvazione dei progetti originari, non era stato affrontato in modo sufficientemente approfondito. L'incarto é quindi stato retrocesso in primo luogo all'ufficio delle domande di costruzione affinché acquisisse agli atti il piano delle canalizzazioni, offrisse agli opponenti la possibilità di prendere posizione sullo stesso e successivamente emettesse un nuovo avviso che tenesse conto di detto nuovo documento e che motivasse nel contempo la conformità dei progetti con l'OIAt sotto l'aspetto delle distanze rispetto alla zona edificabile (consid. 5).
Il ricorso di __________ é tuttavia stato dichiarato irricevibile, poiché non aveva inoltrato ricorso innanzi al Consiglio di Stato (consid. 1).
J. Adito da __________, il Tribunale federale con sentenza 28 novembre 1997 ha cassato la sentenza 15 ottobre 1996 di questo Tribunale. Contrariamente all'opinione espressa in questa sede, i giudici federali hanno ritenuto che il rilascio della licenza edilizia effettuato il 19 maggio 1994 da parte del municipio di __________ costituisse una vera e propria decisione, non invece una misura di esecuzione del giudizio governativo, confermato da Tribunale amministrativo e federale, che gli ingiungeva di procedere a tanto. Per questo motivo la licenza edilizia comunale é cresciuta in giudicato il 23 novembre 1994, data alla quale questo Tribunale aveva respinto il ricorso inoltrato contro di essa da __________, __________ e __________. A __________ - ha concluso il Tribunale federale - non era quindi preclusa la possibilità di inoltrare una domanda di costruzione in variante di tale licenza edilizia, avendo iniziato i lavori di costruzione il 6 novembre 1995, ossia entro il termine annuale di validità del permesso. Il Tribunale federale ha quindi retrocesso gli atti a questo Giudice per un nuovo giudizio sull'oggetto.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Difetta tuttavia della necessaria legittimazione __________, la quale non aveva presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato. Con questa riserva, il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); per i motivi che verranno esposti in seguito, non appare necessario esperire un sopralluogo, come chiedono i ricorrenti.
I ricorrenti contestano che __________ possa beneficiare della procedura di variante di licenza edilizia. In primo luogo essi evidenziano l'importanza delle modifiche contemplate dai nuovi progetti rispetto a quelli approvati. In secondo luogo essi eccepiscono la decadenza del permesso di costruzione in possesso del resistente. La seconda censura é già stata affrontata e respinta, a titolo definitivo, da parte del Tribunale federale. Rimane a questo punto da esaminare la prima.
3.1. Nel caso di una modifica di progetti precedentemente approvati che non muta gli attributi sostanziali, in altre parole l'identità, della costruzione, l'istante può far capo alla procedura di variante di licenza edilizia (RDAT 1984 N. 60 consid. 4 e rinvii). La licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla stregua di un atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti di costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per principio una variante di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto limitatamente agli aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono per contro le contestazioni concernenti le parti della costruzione che non subiscono modifiche rispetto ai progetti già approvati (RDAT I-1995 N. 24 consid. 3.1. e rinvii). Il ricorso alla procedura di variante di licenza edilizia costituisce pertanto un indubbio vantaggio per il richiedente, poiché sottrae all'esame dell'autorità ed alle censure di eventuali opponenti le parti della costruzione che rimangono immutate. Poiché alle domande di costruzione é applicabile il diritto in vigore al momento della decisione (cfr., tra tante, la sentenza 4 ottobre 1993 con cui il Tribunale federale ha deliberato sul progetto primitivo della stalla, consid. 3 a, pubbl. in RDAT II-1994 N. 22), se il diritto applicabile fosse mutato tra il momento dell'approvazione dei progetti originari e quello d'esame delle varianti agli stessi, solo le parti variate del progetto verrebbero dunque (esaminate ed) assoggettate all'ossequio del nuovo diritto (cfr. RDAT 1984 cit., ibidem). Il beneficio della procedura della licenza edilizia in variante é tuttavia subordinato al soddisfacimento del requisito poco sopra ricordato, ovvero che la modifica dei progetti precedentemente approvati non muti gli attributi sostanziali della costruzione. L'individuazione di quel requisito non appare sempre di agevole momento: per principio la questione va risolta ponendo mente all'insieme degli elementi che concorrono a definire l'identità della costruzione, in particolare all'ubicazione, alle dimensioni, all'aspetto esterno e alle modalità di utilizzazione (cfr. RDAT I-1995 cit., ibidem).
3.2. L'approvazione di una variante di licenza edilizia nel senso appena descritto ha luogo attraverso la procedura semplificata di notifica (art. 16 cpv. 2 LE): procedura in principio identica a quella ordinaria, ma con la sostanziale differenza che gli atti non vengono trasmessi al dipartimento e che pertanto il rilascio della licenza edilizia é di esclusiva competenza del municipio (art. 12 seg. LE). In realtà tuttavia, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che la procedura di notifica non può essere adottata per quelle domande di costruzione che devono essere esaminate anche alla luce del diritto la cui applicazione é affidata al dipartimento in applicazione degli art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE e dell'allegato 1 al RLE: queste domande devono essere necessariamente trattate secondo la procedura ordinaria (art. da 4 a 10 LE), essendo la sola che permette di svolgere un loro esame completo (STA 27 ottobre 1995 in re M. e G., consid. 3, relativa all'applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente).
4.2. Nei piani annessi alla domanda di costruzione 5 dicembre 1995 l'edificio, ubicato nello stesso luogo e dalle dimensioni del tutto simili (m 30,10 x 11,90) a quello approvato, é parimenti suddiviso in due piani. Il pianterreno rimane adibito a stalla per gli stessi UBG di bestiame bovino, predisposta tuttavia per la stabulazione libera. Questa modifica nell'impostazione della gestione del bestiame fa sì che la facciata sud dell'edificio, ovvero quella rivolta a valle, rimanga aperta a quel livello, cioè a pianterreno. Il locale per il deposito e la lavorazione del latte rimane ubicato sul lato ovest dell'edificio. Il locale per il contadino viene invece spostato al piano superiore, sopra lo spazio ove era originariamente previsto. I nuovi progetti prevedono al suo posto la sala per la mungitura. Il corpo aggiunto sul lato nord (officina, vani per strame e foraggio) scompare e con esso il sovrastante portico al primo piano: quel manufatto rimane solo nella misura in cui serve a collegare quest'ultimo livello al terreno a monte dello stesso. Il primo piano accoglie, per il rimanente, il fienile, di mc 1'100 di capienza. Le facciate dell'edificio, dalle aperture modificate in funzione delle nuove esigenze, sono costituite prevalentemente legno e Novopan; il tetto, che rimane in eternit ondulato ma senza camini di aerazione, denuncia un'altezza alla gronda di m 8 ed al colmo di m 11,60. L'impianto di essiccazione é spostato sul lato sud dell'edificio. Sul lato ovest della stalla rimane prevista la posa di un silo per foraggi di 100 mc di capacità. La fossa del colaticcio ed il letamaio, di m 13 di diametro e 320 mc di volume, sono invece stati spostati a 4 m a valle dell'edificio, ovvero - se si prende in considerazione il centro dei manufatti - di m 18 rispetto a quanto indicato dai piani primitivi.
Com'é noto, il cambiamento dei progetti deriva dal cambiamento della politica cantonale in materia di sussidiamento di costruzione di nuove stalle. Dal momento che il sistema della stabulazione libera, seppur poco praticato nel nostro Cantone, implica dei costi di costruzione minori, a partire dal 1994 il Consiglio di Stato ed il Gran Consiglio hanno optato per il sussidiamento, in primo luogo, di stalle che osservano quel tipo di gestione. Il sussidio massimo di fr. 280'000.-- stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 4 ottobre 1995 a favore del qui resistente (BU 1995, pag. 558 seg.) parte quindi da questo principio (cfr. messaggio 7 giugno 1995 e relativo rapporto della commissione speciale delle bonifiche fondiarie 13 settembre 1995, pubbl. in RVGC, sess. ordinaria primaverile 1995, vol. I.2, pag. 1360 segg.).
4.3. Confrontando i due differenti progetti il Tribunale constata anzitutto che i nuovi prevedono parecchi mutamenti rispetto a quelli approvati. Taluni cambiamenti, come la modifica di lunghezza, larghezza ed altezza della stalla, sono di minima entità. Il passaggio dal sistema a stabulazione fissa a quello a stabulazione libera implica tuttavia una diversa organizzazione della stalla vera a propria, che si riflette inoltre sulla ricollocazione degli altri locali interni e sul sistema di aerazione. Esso comporta inoltre un significativo mutamento nell'aspetto della facciata sud, così come del resto mutano anche le altre facciate a motivo della reimpostazione delle aperture e del maggior impiego di legno. Il nuovo sistema di stabulazione incide anche sulla capienza della fossa del colaticcio e del letamaio, che viene aumentata. Questi ultimi manufatti trovano inoltre una nuova collocazione, più prossima alla stalla. I nuovi progetti prevedono infine l'abbandono di una parte importante del corpo aggiunto a nord dell'edificio. Trattasi, a non averne dubbio, di mutamenti significativi, non trascurabili. Ciò malgrado non si può parlare di uno sconvolgimento del progetto primitivo. Ad un esame d'assieme, questo mantiene le sue linee essenziali, poiché l'ubicazione della stalla, la sua destinazione, le sue dimensioni ed il suo aspetto rimangono sostanzialmente intatti.
4.4. Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la domanda di costruzione 5 dicembre 1995 può pertanto essere trattata con la procedura privilegiata di variante di licenza edilizia.
Ciò premesso il Tribunale amministrativo non può a questo punto che ribadire il secondo motivo in virtù del quale nel giudizio 15 ottobre 1996, cassato dal Tribunale federale, esso aveva accolto una prima volta il ricorso dei qui insorgenti: motivo che non é però stato oggetto di esame da parte dell'alta Corte federale. In effetti tanto la decisione municipale 1 febbraio 1996 quanto quella governativa 6 agosto 1996, le quali hanno riconosciuto al resistente il beneficio della procedura di variante di licenza edilizia, risultano senz'altro viziate, nella misura in cui, una volta accertati i presupposti di sussistenza di quel beneficio, ovvero il mantenimento dell'identità del progetto originario, hanno rilasciato rispettivamente confermato il rilascio della licenza edilizia in variante a favore di __________ senza procedere ad una verifica di conformità con il diritto (vigente) delle parti della stalla e dell'annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio per le quali i nuovi progetti propongono delle modifiche (cfr. consid. 3.4. e 4 del giudizio citato). Simile limitata verifica appare invece indispensabile: é anzi proprio l'elemento caratterizzante, sotto l'aspetto sostanziale (e quindi più importante), della procedura di variante di licenza edilizia (cfr. sub 3.1.).
6.1. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La risoluzione governativa impugnata e la licenza edilizia 1 febbraio 1996 devono essere annullate e gli atti retrocessi alle autorità inferiori (art. 65 cpv. 2 PAmm), ma in primo luogo al municipio, affinché abbiano ad esaminare la legittimità delle modifiche dei progetti originari proposti mediante domanda di costruzione in variante 5 dicembre 1995.
6.2. Per quanto concerne il diritto di applicazione da parte dell'autorità cantonale, risulta dagli atti che il dipartimento del territorio ha effettuato un esame completo della pratica e, pertanto, sicuramente inclusivo di quello delle modifiche apportate attraverso la variante in discussione. Dai progetti annessi alla variante 5 dicembre 1995 manca tuttavia il piano delle canalizzazioni. Quel documento dovrà necessariamente essere integrato agli atti, non potendo valere quello precedentemente approvato, sicuramente diverso già per il motivo che la fossa del colaticcio ha trovato una diversa ubicazione. Dagli atti dipartimentali risulta inoltre che, nel contesto dell'esame della compatibilità ambientale della costruzione, il problema della distanza della stalla rispetto alle zone edificabili più prossime, che era stato oggetto di contestazione fin davanti al Tribunale federale in occasione dell'approvazione dei progetti originari, non é stato affrontato in modo sufficientemente approfondito. In effetti, le controverse modifiche dei progetti devono indubitabilmente essere oggetto di nuovo esame sotto questo aspetto, se si tien conto che é stato adottato un nuovo sistema di stabulazione, il quale ha inoltre implicato l'apertura dell'edificio su di un lato, la soppressione dei camini di aerazione, lo spostamento e l'ampliamento della fossa del colaticcio e del sovrastante letamaio. Non basta pertanto affermare che le distanze minime secondo le raccomandazioni FAT n. 350 sono rispettate (avviso 25 gennaio 1996 della SEPA all'ufficio domande di costruzione, richiamato nell'avviso cantonale, emesso il giorno successivo), ma bisogna spiegare in che modo si arriva a quella conclusione (in particolare quale distanza si adotta per UBG e perché, quale sia l'influenza sul calcolo del diverso sistema di stabulazione e delle relative conseguenze sugli impianti tecnici ed annessi manufatti di cui si é appena detto, perché non si applicano i supplementi previsti dalle citate raccomandazioni ecc.). L'incarto viene quindi retrocesso in primo luogo all'ufficio delle domande di costruzione affinché acquisisca agli atti il piano delle canalizzazioni, offra agli opponenti la possibilità di prendere posizione sullo stesso e successivamente emetta un nuovo avviso che tenga conto di detto nuovo documento e che motivi nel contempo la conformità dei progetti con l'OIAt sotto l'aspetto delle distanze rispetto alla zona edificabile.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 36 LPT, 1, 9, LPA, 1 OEIA, 3 OIAt, 16, 21 LE, 13 RLE, 11, 2 DLBN, 3, 5, 15 RDLBN, 17, 21 RISA, 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 6 agosto 1996 (n. 3937) del Consiglio di Stato e la decisione 1 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di una stalla ed annessa fossa del colaticcio con sovrastante letamaio al mapp. __________ di quel comune.
§§. Gli atti sono retrocessi al dipartimento del territorio, ufficio domande di costruzione, affinché proceda come indicato al consid. 6.
Il ricorso di __________ é irricevibile.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido per una metà e di __________ per l'altra metà. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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