AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.372
Data decisione, Autorità: 06.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00372
Lugano 6 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 dicembre 1997 di
contro
la risoluzione 26 novembre 1997 (n. 6029) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 26 giugno 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di sei mesi;
vista la risposta 7 gennaio 1998 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel pomeriggio del 17 maggio 1997, alle ore 15.10/15.20, __________ circolava in direzione sud-nord sulla strada cantonale nel tratto __________ -__________ alla guida del motoveicolo marca Aprilia AF1 125 targato __________.
Inseguito lungo il tratto citato da un'autocivetta di una pattuglia della Polizia cantonale del Cantone Ticino, è stata rilevata una velocità di 110/120 km/h fuori dell'abitato (limite consentito: 80 km/h) e di 90/95 km/h nell'abitato (limite consentito: 60 km/h).
Interrogato il 18 maggio 1997 dalla Polizia cantonale, posto di __________, __________ ha ammesso di aver circolato a tali velocità.
B. In seguito a questi avvenimenti, ritenuto che i limiti di velocità massima vigenti nel luogo dell'infrazione dentro e fuori dell'abitato sono rispettivamente di 50 e 80 km/h, con decisione 26 giugno 1997 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore per un periodo di sei mesi, per aver circolato a velocità eccessiva e pericolosa, nonché per essere recidivo.
Al titolare era infatti già stata revocata la licenza di condurre categoria G da parte delle autorità grigionesi il 4 novembre 1995 per un periodo di sei mesi per aver circolato il 23 giugno 1995 con una vettura senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre in territorio di __________.
C. Con ricorso 7 luglio 1997 __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo una riduzione a 3/4 mesi del periodo di revoca della licenza.
In sostanza, pur non contestando l'accertamento dei fatti, adduce che il limite di velocità massima nell'abitato era di 60 e non di 50 km/h come indicato nella decisione dipartimentale.
D. Il 25 luglio 1997 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha pure inflitto a __________, per l'infrazione commessa, una multa di fr. 600.– oltre a una tassa di giustizia di fr. 110.– e le spese di fr. 40.–.
E. Con giudizio 26 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame del 7 luglio 1997, confermando il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.
In estrema sintesi, l'Esecutivo cantonale ha considerato corretta la decisione dipartimentale, il ricorrente essendo recidivo ed avendo oltrepassato di almeno 40 km/h la velocità massima consentita compromettendo altresì gravemente la sicurezza della circolazione.
F. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Sostenendo che nel tratto in cui si è svolta l'infrazione secondo i cartelli stradali la velocità massima è di 60 km/h e non di 50 km/h, il ricorrente chiede che la decisione impugnata venga modificata tenendo presente del reale limite di velocità.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore ad un periodo di sei mesi se la licenza gli deve essere revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
Nella fattispecie in esame, come risulta dagli atti e come esplicitamente ammesso dal ricorrente, egli ha circolato sulla strada cantonale ad una velocità di 90/95 km/h e di 110/120 km/h laddove vige il limite di 60 rispettivamente 80 km/h. Il Consiglio di Stato ha del resto riconosciuto, nella sua risposta al gravame, di aver indicato per errore il limite di velocità in abitato di 50 km/h invece di quello di 60 km/h esistente in quel tratto. Ma ciò non è di soccorso all'insorgente, avendo egli in tutti i casi oltrepassato di almeno 30 km/h la velocità consentita e tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra esposti. La revoca della licenza di condurre si impone dunque come una misura amministrativa obbligatoria.
Quanto alla durata del provvedimento, richiamati i criteri di commisurazione sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, va rilevato che dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione risulta che il ricorrente è già stato in passato oggetto di un provvedimento amministrativo per infrazione alle regole sulla circolazione stradale. Gli è stata difatti revocata la licenza di condurre categoria G da parte delle autorità grigionesi il 4 novembre 1995, per un periodo di sei mesi, per aver circolato il 23 giugno 1995 con una vettura senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre in territorio di __________.
Da quanto appena esposto emerge che l'insorgente è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, essendo trascorsi soltanto poco più di 13 mesi tra il momento in cui si sono svolti i fatti qui in esame e il termine del precedente periodo di revoca.
Ne consegue che la durata del provvedimento litigioso, contenuta comunque al minimo previsto dalla legge per i casi di recidiva, risulta pienamente giustificata.
Stante tutto quanto precede, il gravame va dunque respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. c LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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