AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.370
Data decisione, Autorità: 03.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00370
Lugano 3 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1997 di
patrocinata dall’avv. __________
contro
la decisione 19 novembre 1997 del Consiglio di Stato (n. 5923) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 settembre 1997 con cui il consiglio parrocchiale di __________ ha affidato alla ditta __________ il mandato per la progettazione della riattazione della casa parrocchiale;
viste le risposte:
19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
24 dicembre 1997 della __________;
7 gennaio 1998 di __________:
14 gennaio 1998 del consiglio parrocchiale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso dell’estate dell'anno scorso, il consiglio parrocchiale di __________ ha sollecitato la ditta __________ ed il resistente __________ ad inoltrare un'offerta per il mandato di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione della casa parrocchiale.
La __________ ha inoltrato la seguente offerta:
costo dell'opera fr. 500'000.--
onorario prestazioni complete fr. 85'200.--
onorario prestazioni parziali fr. 27'000.--
mentre __________ ha presentato l'offerta seguente:
costo dell'opera fr. 448'000.--
onorario prestazioni complete fr. 45'000.--
onorario prestazioni parziali fr. 10'000.--.
B. Il 22 agosto 1997 l'assemblea parrocchiale ha stanziato un credito di fr. 27'000.-- per l'allestimento del progetto e del preventivo definitivo. In sede di discussione l’assemblea ha raccomandato al consiglio di affidare il mandato al miglior offerente.
C. Con decisione 5 settembre 1997, adottata con il voto contrario della presidente, qui ricorrente, il consiglio parrocchiale ha deliberato il mandato di progettazione dei lavori di riattazione alla __________.
Contro questa decisione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.
D. Con giudizio 19 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che la delibera censurata meritasse tutela, poiché l'offerta scartata - anche se ben più conveniente - era stata presentata da un professionista non iscritto all'OTIA e quindi non abilitato ad assumere mandati da enti pubblici per prestazioni di architettura.
E. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa delibera e che venga fatto obbligo al consiglio parrocchiale di attribuire l’incarico al progettista che ha presentato l’offerta più vantaggiosa.
L'insorgente rileva anzitutto come il Consiglio di Stato abbia esplicitamente dato atto che l'offerta prescelta non tutela adeguatamente gli interessi della parrocchia in quanto eccessivamente onerosa. Stante che nemmeno lo studio aggiudicatario del mandato risulta iscritto all'OTIA, la ricorrente ritiene che il Governo avrebbe comunque dovuto annullare la delibera ed imporre una ripetizione della procedura. Data la natura dei lavori previsti, la collaborazione della __________ con uno studio d’ingegneria non risponderebbe peraltro ai requisiti posti dalla LE.
Tenuto inoltre conto del preavviso del delegato vescovile, che raccomandava al consiglio parrocchiale di dar seguito all’indicazione formulata dall’assemblea, il conferimento del mandato al progettista che ha presentato l’offerta di gran lunga più onerosa risulterebbe ancor meno giustificato.
F. Il Consiglio di Stato ha chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni.
Con risoluzione 14 gennaio 1998, notificata a questo tribunale a titolo di risposta, il consiglio parrocchiale ha invece annullato la delibera censurata.
Con osservazioni di cui semmai si dirà più avanti, __________ ha chiesto a sua volta l'annullamento della delibera e del giudizio governativo che la conferma, postulando nel contempo il conferimento del mandato.
La __________ si rimette per contro al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
considerato, in diritto
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale in merito al rapporto di collaborazione fra __________ e l’ing. __________ che giustificherebbe il mandato in contestazione.
Della nuova decisione del consiglio parrocchiale, emanata in spregio dell’effetto devolutivo del ricorso (art. 50 PAmm), va tenuto conto come semplice proposta indirizzata a questo tribunale dall’autorità di prima istanza (cfr. 103 V 109; STA 20.11.96 in re G.-C.).
Scopo evidente di questa prescrizione è quello di assicurare all’ente pubblico prestazioni lavorative qualitativamente ineccepibili.
L'obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni di affidare i mandati per prestazioni d'ingegnere e di architetto a professionisti iscritti all'albo dell'OTIA era già previsto dall'or abrogato art. 6 della legge (cfr. BU 1990, 417), rispettivamente dall'art. 7 delle legge previgente del 16 febbraio 1976 (cfr. BU 1977, 113).
Da questo profilo, l’art. 33 qui in esame si è limitato a riprendere gli ordinamenti precedenti.
Prevedendo la possibilità di conferire questi mandati anche ad uffici "che operano con collaboratori o dipendenti iscritti all'OTIA", il legislatore ha voluto tuttavia allargare la cerchia dei possibili mandatari in modo da "tener conto degli studi di progettazione dove il titolare, non essendo qualificato, si avvale della collaborazione" di professionisti in possesso dei requisiti necessari (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'introduzione nella LPPIA di un nuovo titolo VII riguardante l'assegnazione di incarichi e mandati di progettazione del 14.2.95, in Verbali del Gran Consiglio, 1995, vol. II 1, sess. ord. aut., pag. 163).
Nella misura in cui concede al professionista non iscritto all’OTIA la possibilità di porre rimedio al difetto avvalendosi delle prestazioni lavorative di un dipendente in possesso dei requisiti necessari, l’emendamento introdotto con l’art. 33 LPPIA non suscita particolari problemi. Il rapporto di lavoro offre tutto sommato sufficienti garanzie in ordine al conseguimento delle finalità perseguite dalla norma. L’allentamento delle esigenze poste dall’ordinamento previgente (art. 6 LPPIA 1990) è invece fonte di interrogativi nella misura in cui permette al titolare di uno studio non iscritto all’OTIA di sopperire alla mancanza dei requisiti di legge anche ricorrendo alle prestazioni di “collaboratori”, ovvero di professionisti esterni abilitati ad assumere mandati di enti pubblici per opere di ingegneria o di architettura.
Concedendo alle pubbliche amministrazioni la facoltà di affidare incarichi di questa natura anche ad uffici che si avvalgono di una non meglio precisata collaborazione di operatori in possesso delle qualifiche richieste, il legislatore ha in effetti offerto a chiunque l'opportunità di ottenere simili mandati grazie all’appoggio più o meno compiacente ed interessato di professionisti iscritti all'OTIA. Per rispondere alle condizioni poste dall’art. 33 LPPIA, basta in pratica che l’ufficio incaricato dimostri di intrattenere un qualsiasi rapporto di collaborazione con un professionista in possesso dei requisiti di legge. A parte le condizioni che devono essere ulteriormente soddisfatte in sede di presentazione della domanda di costruzione (cfr. art. 4 cpv. 2 LE), l’art. 33 LPPIA non pone particolari esigenze in ordine alla natura ed alla consistenza del rapporto che deve sussistere tra lo studio incaricato ed il collaboratore esterno che sopperisce alla mancanza delle qualifiche richieste. Nulla al riguardo può essere dedotto dalla vaga nozione di "collaboratore", che l'art. 33 LPPIA contrappone a quella invece relativamente precisa di "dipendente”.
3.2. Nell’evenienza concreta, la __________ si avvale della collaborazione dell’ing. dipl. ETHZ __________ di __________. Questo rapporto di collaborazione si fonda su un accordo verbale, finalizzato a rendere conforme all’art. 33 LPPIA quelle progettazioni che richiedono l’intervento di un professionista iscritto all’albo dell’OTIA.
Tanto il consiglio parrocchiale, quanto il Consiglio di Stato hanno dato per scontato che questa collaborazione esterna legittimasse il conferimento del mandato in contestazione.
A torto, poichè l’incarico ha sostanzialmente per oggetto prestazioni d’architetto e non d’ingegnere. Esso consiste in effetti nella progettazione e nella direzione dei lavori necessari per restaurare la casa parrocchiale esistente. Le prestazioni d’ingegneria civile connesse a questo intervento sono del tutto marginali e secondarie.
Per principio, l’incarico doveva pertanto essere attribuito ad un architetto e non ad un ingegnere. Lo esige chiaramente l’art. 33 LPPIA, che impone alle pubbliche amministrazioni di conferire i mandati per prestazioni d’ingegnere o di architetto a professionisti iscritti all’OTIA “nei limiti delle loro specifiche qualifiche”. Limite, questo, che deve essere inteso nel senso di rispettare “l’attinenza della qualifica professionale specifica con l’oggetto dell’incarico (l’opera d’architettura all’architetto, l’opera d’ingegneria civile all’ingegnere civile, ecc.” (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la LPPIA del 7 ottobre 1976, in Verbali del Gran Consiglio, 1989, vol. IV, pag. 1908) e che deve ovviamente valere anche per i dipendenti o i collaboratori che legittimano il conferimento di un mandato per prestazioni d’ingegneria o di architettura ad uno studio sprovvisto delle qualifiche richieste dall’art. 33 LPPIA.
Disattendendo il limite posto dall’art. 33 LPPIA, in merito alla specificità delle qualifiche professionali richieste al collaboratore esterno per rapporto alla natura delle prestazioni che l’ufficio incaricato è chiamato a fornire, il mandato per prestazioni d’architetto conferito dal consiglio parrocchiale di __________ alla __________ non può pertanto essere confermato.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili vengono poste a carico della parrocchia, che con l’operato dei suoi organi ha provocato la presente vertenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 28 LLCC; 208 LOC; 33 LPPIA; 3, 18, 28, 31, 43; 60, 61, 65 PAmm:
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 12 settembre 1997 del consiglio parrocchiale di __________, che affida alla __________ di __________ il mandato per la progettazione della riattazione della casa parrocchiale.
1.2. la decisione 19 novembre 1997, n. 5923, del Consiglio di Stato.
Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.
La parrocchia di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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