AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.369
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00369
Lugano 5 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 19 novembre 1997 (n. 5912) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 24 aprile 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per un periodo di tre mesi;
vista la risposta 11 dicembre 1997 del Consiglio di Stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore il 26 ottobre 1995. Il 14 aprile 1996 verso le ore 13.30, il titolare circolava sull'autostrada A 13 nel tratto __________ -__________ in direzione di __________ alla guida dell'autovettura marca Ford Sierra targata __________.
Giunto in territorio di __________, egli ha cercato di effettuare una manovra di sorpasso di un autoveicolo circolante sulla corsia di sorpasso, urtandolo.
B. In seguito a questi avvenimenti, con sentenza penale 20 febbraio 1997 il Bezirksamt Oberrheintal (SG) ha condannato __________ al pagamento di una multa di fr. 1000.–, oltre agli oneri processuali per complessivi fr. 385.–, per il reato di grave violazione alle norme della circolazione.
La decisione, resa in applicazione degli art. 35 cpv. 2, 90 n. 2 LCStr e 63, 68 n. 1 CP, non è stata impugnata, per cui la stessa risulta cresciuta in giudicato.
Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della circolazione del Cantone Ticino, con decisione 24 aprile 1997 ha risolto di revocare all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr per un periodo di tre mesi a titolo educativo e preventivo onde evitare una recidiva, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa e della vicinanza temporale tra l'evento ed il conseguimento della licenza di condurre.
C. Con ricorso 12 maggio 1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo - la riduzione a un mese del provvedimento adottato. In estrema sintesi, pur non contestando l'accertamento dei fatti, il ricorrente censura una violazione del principio della proporzionalità.
D. Con giudizio 19 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa confermando in tal modo il provvedimento pronunciato dalla Sezione della circolazione.
Evidenziando come l'autorità amministrativa sia di regola vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Consiglio di Stato non ha ravvisato nel caso in esame motivi sufficienti per scostarsi dalle risultanze del giudizio 20 febbraio 1997 e al Bezirksamt Oberrheintal.
Il Governo cantonale ha quindi considerato legittima e giustificata la durata della misura di revoca fissata dall'autorità di prima istanza tenuto conto della colpa del ricorrente come pure del breve lasso di tempo trascorso tra il conseguimento della licenza di condurre e l'infrazione commessa.
E. Contro la pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la revoca venga ridotta a un mese.
Il ricorrente, pur riconoscendo di aver compromesso gravemente la sicurezza della circolazione, sostiene in sostanza che in ragione del tempo trascorso e del buon comportamento da egli osservato durante lo stesso la revoca violerebbe il principio della proporzionalità e non apparirebbe giustificata quo alla sua durata, l'infrazione essendo un caso isolato nel contesto di una reputazione automobilistica senza macchia.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che chi, violando gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cifra 2 LCStr, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume il rischio, compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr., le due nozioni essendo identiche (DTF 120 Ib 285).
Ne consegue che, sotto il profilo amministrativo, l'autorità competente era tenuta a pronunciarsi sui medesimi fatti accertati dal giudice penale e ha correttamente considerato che l'insorgente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr.
2.2. Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni alle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della gravità della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata minima della revoca della licenza di condurre - che è obbligatoria - è fissata a un mese (DTF 123 II 65 consid. 3c/aa).
3.1. L'art. 35 cpv. 2 LCStr dispone che è permesso fare un sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli. Chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare (cpv. 3). Giusta l'art. 10 cpv. 1 ONC, il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada. Eseguito il sorpasso, il conducente deve riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo sorpassato (cpv. 2).
3.2. Circolando il 14 aprile 1996 sull'autostrada provvista di due corsie nel suo senso di marcia (v. schizzo Polizia cantonale sangallese, pag. 14), il ricorrente ha cercato di effettuare una manovra di sorpasso di un veicolo circolante sulla corsia di sorpasso, urtandolo. D'altronde egli non nega di aver tentato una manovra di sorpasso azzardata. Benché si sia verificata di giorno con buone condizioni meteorologiche, la manovra si è svolta in curva e ha pure cagionato danni materiali (v. rapporto della Polizia cantonale sangallese, pag. 3). Inoltre l'infrazione si è verificata sull'autostrada dove si impone la massima prudenza, dato che i rischi di incidente sono concreti a causa dell'alta velocità.
3.3. Ne consegue che, con la sua manovra, il ricorrente ha commesso una grave negligenza, e la sua colpa giustifica la durata della revoca stabilita dall'autorità di prime cure. Egli si duole del fatto che l'autorità inferiore non ha tenuto conto della sua reputazione automobilistica senza macchia. Se non che tale aspetto non è di nessun ausilio, a favore o a svantaggio dell'interessato, la licenza essendo stata ottenuta soltanto da pochi mesi (Tercier/Auberson, La route et la circulation routière, 56, n. 23). Circa la riduzione postulata, bisogna ancora osservare che la durata minima della revoca a un mese è adottata soltanto in casi limite e dove l'interessato invoca un interesse professionale di condurre il veicolo (RJN 1991 180 segg.; RDAF 1980 46). Ciò che non è il caso nell'evenienza concreta.
Tutto ben ponderato la decisione censurata deve essere confermata. Con il che il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 2 e 3, 90 LCStr; 10 cpv. 1 e 2 ONC; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 62, PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 1000.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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