AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.367
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00367
Lugano 26 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1997 del
Comune di __________ patrocinato da: avv__________
contro
la risoluzione 18 novembre 1997 (n. 101) del dipartimento delle istituzioni che ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 13 maggio 1997 di __________ e __________ contro la decisione 22 aprile 1997 con cui il municipio di __________ ha respinto il loro reclamo contro l'imposizione delle tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e di quelle d'utilizzazione dell'acqua potabile relative agli anni 1995 e 1996 concernenti una casa di vacanza di loro proprietà;
viste le risposte:
3 dicembre 1997 __________ e __________;
15 gennaio 1998 del dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In data 30 novembre 1996 i servizi amministrativi del comune di __________, nato dalla fusione dei comuni di __________, __________ e __________ (BU __________), hanno notificato a __________ e __________, residenti a __________, le tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e quelle d'utilizzazione dell'acqua potabile per gli anni 1995 e 1996 relative alla loro casa ubicata a __________, di fr. 100.-- rispettivamente fr. 220.-- per anno. La tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile si componeva di una tassa base di fr. 100.-- e di una tassa di consumo di fr. 120.--, quest'ultima calcolata in ragione di 12 rubinetti a fr. 10.--/rubinetto. Con decisione 22 aprile 1997 il municipio di __________ ha respinto un reclamo inoltrato contro le menzionate tassazioni il 21 gennaio 1997.
B. Con ricorso 13 maggio 1997 redatto in lingua tedesca, tradotto in italiano con memoria del 27 maggio successivo, __________ e __________ sono insorte davanti al dipartimento delle istituzioni avverso le imposizioni in rassegna. Le insorgenti hanno spiegato che la casa in discussione veniva abitata dalle loro famiglie per sole 5/6 settimane all'anno. Esse hanno pertanto contestato i tributi in esame, ritenuti eccessivi.
C. Con decisione 18 novembre 1997 (n. 101) il dipartimento delle istituzioni ha dichiarato irricevibile il gravame nella misura in cui interessava le tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e lo ha trasmesso per evasione al Consiglio di Stato in applicazione degli art. 3, 4 cpv. 1 PAmm e 208 cpv. 1 LOC. Per quanto concerneva invece le tasse di utilizzazione dell'acqua potabile il dipartimento ha in sostanza respinto le censure addotte dalle insorgenti. Ha nondimeno annullato la tassa relativa all'anno 1995 e ridotto quella per il 1996 a 9/24, ovvero a fr. 82,50, per il motivo che quei tributi erano stati determinati con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale nel periodo 30 luglio/14 agosto 1996: decreto che prevedeva la sua entrata in vigore con la decorrenza del termine di pubblicazione e dunque non esplicava - né, del resto, avrebbe potuto esplicare - effetto retroattivo.
D. Con ricorso 10 dicembre 1997 il comune di __________ é insorto innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato dipartimentale. Il ricorrente sostiene in sintesi di poter imporre i controversi tributi già a partire dal 1 gennaio 1995 appoggiandosi direttamente sulle disposizioni del regolamento dell'azienda acqua potabile municipalizzata, approvato dalla sezione degli enti locali il 30 ottobre 1995, subordinatamente su quelle dell'abrogato analogo regolamento in vigore prima della fusione (regolamento organico dell'azienda consorziale __________).
Il dipartimento, __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 40 LMSP). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'emanazione del presente giudizio presuppone la verifica delle controverse imposizioni con due principi fondamentali del diritto amministrativo: legalità e irretroattività delle leggi.
3.1. Ad __________ il servizio di distribuzione dell'acqua potabile é retto dal regolamento dell'azienda acqua potabile (RAAP), adottato dal consiglio comunale il 19 maggio 1995 ed approvato dalla sezione degli enti locali il 30 ottobre 1995. Il RAAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata ai sensi della LMSP (art. 1), incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto il territorio del comune (art. 2 RAAP; inoltre art. 12 RAAP). L'art. 44 RAAP afferma il principio dell'autonomia finanziaria ed economica dell'AAP e prevede, per il suo perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento (art. 45 RAAP) e, annualmente, d'utilizzazione (art. da 47 a 49 RAAP). Le tasse di utilizzazione si compongono di una tassa base ed una tassa di consumo, da definire da parte del municipio mediante tariffario entro degli importi fissati agli art. 48 RAAP (tassa base) e 49 RAAP (tassa di consumo). La tassa base a gravare le case o gli appartamenti secondari di utenti non domiciliati nel comprensorio spazia tra fr. 50.-- e fr. 150.-- (art. 48 lett. b RAAP); la tassa di consumo per ogni rubinetto o getto allo stesso parificato si muove tra fr. 10.-- e fr. 30.-- (art. 49 lett. a RAAP). Anche se non influenza l'esame e l'esito della presente contestazione é utile ricordare che, in accoglimento di un ricorso presentato da alcuni proprietari di residenze secondarie, con sentenza 5 settembre 1996 il Tribunale federale ha accertato che la differenziazione tra la tassa base a gravare le residenze primarie, variante tra fr. 50.-- e fr. 100.-- (art. 48 lett. a RAAP), e quella con cui vengono colpite le residenze secondarie, spaziante tra fr. 50.- e fr. 150.-- come é appena stato spiegato, é contraria al principio di uguaglianza ancorato all'art. 4 della costituzione federale. L'art. 62 cpv. 1 RAAP prevede infine l'entrata in vigore dello stesso al 1 gennaio 1995. Con ordinanza 23/26 luglio 1996, pubblicata all'albo comunale nel periodo 30 luglio-14 agosto 1996 e che stabiliva la sua entrata in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione, il municipio di __________ ha fissato provvisoriamente in fr. 100.-- la tassa base ed in fr. 10.-- per rubinetto la tassa d'utilizzazione a gravare ogni stabile allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, in attesa dell'evasione del ricorso inoltrato al Tribunale federale di cui si é detto poco sopra. Dopo l'emanazione di quel giudizio il municipio ha informato gli utenti che avrebbe emesso identiche tasse per residenti primari e secondari per gli anni 1995 e 1996. Gli importi fissati con ordinanza 23/26 luglio 1996 non sono stati modificati.
3.2. Il dipartimento ha annullato la tassa di utilizzazione relativa all'anno 1995 e ridotto quella per il 1996 a 9/24, ovvero a fr. 82,50, per il motivo che quei tributi erano stati determinati con ordinanza 23/26 luglio 1996: decreto che prevedeva la sua entrata in vigore con la decorrenza del termine di pubblicazione e dunque non esplicava - né, del resto, avrebbe potuto esplicare - effetto retroattivo. L'autorità inferiore si é ispirata alle considerazioni svolte da parte di questo Tribunale nella sentenza pubbl. in RDAT II-1995 N. 23 consid. 3.3.. Questa conclusione non appare tuttavia completamente corretta.
3.3. La base legale formale degli avversati tributi - requisito indispensabile per il loro prelievo (DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di __________, consid. 3a) - é costituita dagli art. 48 lett. b e 49 lett. a RAAP, in vigore dal 1 gennaio 1995. La prima disposizione fissa tra un minimo di fr. 50.-- ed un massimo di fr. 150.-- (conforme al principio di uguaglianza solo fino a fr. 100.--) l'anno la tassa base a gravare le economie domestiche di persone senza domicilio nel comune. La seconda indica che la tassa di consumo può variare tra fr. 10.-- e fr. 30.-- per rubinetto o getto allo stesso parificato. Queste disposizioni non sono tuttavia, in principio, direttamente applicabili. Esse rimandano difatti la determinazione dell'importo esatto delle tasse che può essere percepito dagli utenti all'adozione di un tariffario sottoforma di ordinanza municipale (cfr. art. 47 RAAP). Quest'ultima costituisce pertanto un'irrinunciabile premessa legale affinché il comune possa percepire il tributo in rassegna; poiché legge materiale, essa deve inoltre ossequiare in quanto tale il principio dell'irretroattività delle leggi (cfr. le considerazioni svolte nella sentenza di questo Tribunale poco sopra citata, cui si é riferito il dipartimento). Quando la definizione di una tassa di utilizzazione, tale quella in esame, ha luogo secondo il sistema appena descritto, il diritto di imposizione del comune può pertanto essere pregiudicato dal ritardo con cui il municipio, nell'esercizio delle competenze esecutive che gli spettano, adotta l'ordinanza con cui fissa l'importo esatto delle tasse che intende emettere ed incassare presso gli utenti: atto normativo che, al pari degli altri, non può di principio spiegare effetto retroattivo (sul principio dell'irretroattività delle leggi RDAT I-1996 N. 51 consid. 8d ed e con rinvii; II-1995 N. 23 consid. 3.2. con rinvii). La giurisprudenza di questo Tribunale ha tuttavia avuto modo di mitigare le conseguenze negative che questa situazione può generare per il comune, salvaguardando per esso la possibilità di comunque sempre poter incassare l'importo minimo della tassa previsto a livello di regolamento a partire dall'entrata in vigore dello stesso: importo sotto il quale non é lecito spingersi mediante ordinanza e che pertanto, in difetto di fissazione ad un importo superiore a livello di quest'ultima, risulta essere direttamente applicabile nei confronti degli utenti (cfr. sentenza inedita di questo Tribunale 3 febbraio 1998 in re comune di __________, consid. 3.3.).
3.4. Nel concreto caso, come ha considerato il dipartimento, l'importo annuo di fr. 100.-- per la tassa base rispettivamente fr. 10.-- per rubinetto determinato mediante ordinanza 23/26 luglio 1996 poteva essere applicato solo dopo la scadenza del termine di pubblicazione di quest'ultima, ovvero a partire dal 15 agosto 1996. L'ordinanza in rassegna prevedeva infatti espressamente la sua entrata in vigore a quel momento. Né del resto, come ha ulteriormente argomentato l'istanza inferiore, alla stessa si sarebbe potuto lecitamente conferire simile effetto. Il dipartimento ha però omesso di considerare che l'applicazione diretta degli art. 48 lett. b e 49 lett. a RAAP, in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1995, poteva costituire una sufficiente base legale legittimante l'imposizione da parte del comune della tassa di utilizzazione dell'acqua potabile a partire da tale data, per lo meno limitatamente agli importi minimi annui di fr. 50.-- per la tassa base e di fr. 10.-- per rubinetto per quella di consumo previsto da quelle disposizioni. Non é invero certo che ciò sia effettivamente il caso. Difatti, il RAAP é stato adottato dal consiglio comunale il 19 maggio 1995 ed approvato dal dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, il 30 ottobre 1995. La sua entrata in vigore al 1 gennaio 1995, prevista all'art. 62 cpv. 1 RAAP, costituisce un caso di retroattività. Il Tribunale non procede tuttavia all'esame circa la legittimità del conferimento dell'effetto retroattivo al RAAP, ma lo rinvia all'autorità inferiore. Il requisito della base legale costituisce infatti il primo, fondamentale elemento che deve essere oggetto di esame nell'ambito della verifica della percezione di una tassa di utilizzazione dell'acqua potabile, per cui l'esito di questo esame condiziona quello degli altri principi cui deve soddisfare l'imposizione (cfr., per un'illustrazione dei requisiti, RDAT I-1997 N. 47 consid. 2.1.). Corrobora ulteriormente questa soluzione nel concreto caso la constatazione che se, come non sembra prima facie per nulla escluso, non dovesse essere ammessa la retroattività del RAAP al 1 gennaio 1995 - e pertanto le tasse minime appena menzionate potrebbero essere applicate solo a partire dal 30 ottobre 1995, giorno in cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, agendo per delega del Governo ha approvato con effetto costitutivo il RAAP (art. 190 cpv. 1 LOC) - bisognerà ancora ricercare se e in che misura le controverse tasse non possano comunque essere percepite per il periodo 1 gennaio-29 ottobre 1995 sulla scorta del regolamento organico dell'azienda consorziale __________, il quale reggeva il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nei menzionati comuni prima della fusione: regolamento implicitamente abrogato dal RAAP. Orbene, questo compito, insieme a quello di definire l'importo esatto delle tassazioni discendente dall'applicazione di differenti basi legali, non deve essere assolto dall'ultima autorità cantonale di ricorso, preposta al controllo dell'operato delle istanze inferiori.
3.5. In virtù di quanto precede il ricorso del comune di __________ deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al dipartimento affinché proceda preliminarmente all'accertamento della base legale legittimante la controversa imposizione della tassa di utilizzazione dell'acqua potabile relativa agli anni 1995 e 1996 come indicato al considerando 3.4. e, in seguito, evada le censure sottopostegli dalle resistenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Gli atti vengono retrocessi al dipartimento affinché proceda come indicato al consid. 3.5. e relativo rinvio.
Non si preleva una tassa di giudizio. __________ e __________ sono condannate a versare al comune di __________, in solido, fr. 300.-- per ripetibili
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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