AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.366
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00366
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 19 novembre 1997, no. 5910, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 ottobre 1996 con cui il municipio di __________ gli ha revocato l'autorizzazione tipo A per il servizio taxi;
viste le risposte:
19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
8 gennaio 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. All'inizio di marzo del 1994 il ricorrente __________, titolare di un'autorizzazione di tipo A, rilasciatagli dal municipio di __________ nel 1988 per l'esercizio della professione di tassametrista sul territorio del comune, ha venduto al collega __________ una vettura Mercedes 300 D, affermando, contrariamente al vero, che il veicolo aveva percorso i 175'000 km indicati dal contatore invece dei 243'000 effettivamente percorsi.
Ravvisato in questi fatti il reato di truffa, con decreto d'accusa 20 luglio 1995, il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente ad una pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente.
Il decreto è cresciuto in giudicato il 6 dicembre 1995, in seguito al ritiro dell'opposizione contro di esso interposta in un primo tempo dal condannato.
B. Con risoluzione 14 ottobre 1996 il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-- "per essere venuto meno al requisito della buona reputazione previsto dall'art. 7 dell'ordinanza municipale sul servizio taxi subendo una condanna per reato di truffa nei confronti di un altro tassametrista".
Con risoluzione dello stesso giorno, notificata il 16 e fondata sullo stesso motivo, l'esecutivo comunale gli ha inoltre revocato l'autorizzazione all'esercizio della professione di tassametrista tipo A.
C. Con giudizio 19 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la condanna penale inflitta al ricorrente giustificasse le conclusioni a lui sfavorevoli tratte dall'autorità comunale in ordine alla sussistenza del requisito della buona reputazione, al quale è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione municipale.
Relativizzata l'importanza della condanna penale subita, l'insorgente riprende e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato con riferimento all'adeguatezza del provvedimento di revoca. Sottolinea, in particolare, di non avere altri sbocchi professionali, sia perché troppo anziano (__________anni), sia perché privo di altra formazione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'esercizio della professione di tassametrista sul territorio del comune di __________ è soggetto ad autorizzazione (art. 4 Ordinanza municipale servizio taxi del 26 agosto 1987; OMST). L'autorizzazione di tipo A è rilasciata in base a pubblico concorso e conferisce al beneficiario il diritto di sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo (art. 5 cifra 1 OMST).
L'ottenimento delle autorizzazioni in parola è subordinato all'esercizio dei diritti civili, all'attitudine all'esercizio della professione, a buone conoscenze toponomastiche, alla buona reputazione ed alla licenza di condurre tipo B1 (art. 7 OMST).
Le autorizzazioni suddette decadono quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio (cfr. art. 11 OMST). Ipotesi, questa, che all'atto pratico si configura alla stregua di una revoca.
Il concetto di buona condotta è di natura indeterminata (DTF 108 Ib 421; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N 66 B V a). Nell'individuazione del suo contenuto precettivo, l'autorità fruisce pertanto di una discreta latitudine di giudizio, che è chiamata ad esercitare tenendo soprattutto conto del principio di proporzionalità, ovvero delle finalità perseguite da tale requisito per rapporto alle effettive esigenze di tutela del pubblico nella professione specifica (cfr. Gygi, Wirtschaftsverfassungsrecht, pag. 90).
Per buona condotta si intende generalmente l'assenza di condanne penali iscritte nel casellario giudiziario. Non è tuttavia escluso che la condotta di una persona possa dar adito ad una valutazione negativa anche in assenza di condanne penali (DTF 100 Ia 197 seg. consid. 5 a). Inversamente, non ogni condanna penale iscritta nel casellario giudiziario deve necessariamente comportare una valutazione negativa sulla condotta di una persona (ZBl 1979, 70 consid. 2b; Poledna, Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, pag. 187). La condanna va valutata caso per caso, tenendo conto del tipo di reato commesso, della sua gravità e delle esigenze di tutela del pubblico nell’ambito della professione concretamente in esame.
Il reato contro il patrimonio, di cui l'insorgente si è reso autore, non può essere bagatellizzato.
La legge annovera invero la truffa fra i crimini, ossia fra i reati più gravi (art. 9 CP), che già per la loro intrinseca natura appaiono atti a compromettere seriamente la reputazione di chi li commette.
L'indebito profitto ritratto dall'insorgente non appare d'altro canto insignificante: una somma di fr. 15'000.-- rappresenta pur sempre un importo di una certa rilevanza.
L'agire del ricorrente, che non si è fatto scrupolo di ingannare un collega di lavoro, denota inoltre una certa dose di spregiudicatezza; circostanza, questa, che permette di trarre conclusioni a lui sfavorevoli sulla sua correttezza nei rapporti commerciali.
Ferme queste premesse, la valutazione negativa operata dall'autorità comunale in ordine alla sussistenza del requisito della buona condotta appare tutto sommato ancora sostenibile.
Poco importa che il ricorrente abbia ingannato la vittima affermando cose false o sottacendo cose vere. Il modus operandi non è rilevante ai fini del giudizio sulla sua condotta. Il reato di truffa, dal profilo del suo perfezionamento, non può peraltro essere rimesso in discussione in questa sede.
Vero è che la pena inflitta al ricorrente non denota una particolare gravità del reato commesso. Ciò non basta tuttavia per far apparire lesive del principio di adeguatezza le deduzioni tratte dall’autorità comunale in merito alla sua condotta. La condanna penale inflittagli per titolo di truffa giustifica pur sempre ancora la formulazione di riserve in ordine alla sua correttezza professionale nei rapporti con la clientela. Incontestabilmente, una simile condanna legittimerebbe senz’altro il municipio a respingere una domanda di rilascio dell’autorizzazione.
Invano si richiama il ricorrente alla stima ed alla considerazione di cui sembra godere in seno alla categoria dei conducenti di taxi che l’hanno eletto presidente della loro associazione professionale. Il suo agire nei confronti del collega di lavoro rimane comunque riprovevole e suscettibile di pregiudicare in misura significativa la sua reputazione.
Altrettanto privo di rilievo è il fatto che il municipio di __________ per gli stessi fatti abbia inflitto al ricorrente anche una multa di fr. 300.--. La revoca dell'autorizzazione, qui in discussione, non ha valore di sanzione, ma di semplice provvedimento amministrativo conseguente alla decadenza del requisito della buona condotta, che a suo tempo ne aveva giustificato il rilascio. Opinabile è semmai la multa, non il provvedimento in esame.
Pure ininfluente è l’eventuale cancellazione della condanna dal casellario giudiziale che il ricorrente si appresta a chiedere al giudice penale in base all’art. 80 cifra 2 CP. Nemmeno tale circostanza, attribuibile al protrarsi della procedura ricorsuale, è atta ad inficiare la legittimità della risoluzione municipale impugnata. L’eventuale cancellazione potrà soltanto permettere al ricorrente di postulare e semmai ottenere una nuova autorizzazione del tipo B, per la quale non vale il limite d’età previsto per l'autorizzazione revocata.
Nè giustificano una diversa conclusione le conseguenze sicuramente gravose derivanti al ricorrente dalla revoca dell'autorizzazione. L'età avanzata e la difficile situazione personale del ricorrente non costituiscono circostanze atte ad invalidare le conclusioni tratte dal municipio sulla sua condotta e sulle garanzie di affidabilità che questi offre in ordine ad un corretto svolgimento delle sue relazioni commerciali.
La possibilità di ottenere quanto prima un’autorizzazione del tipo B mitiga peraltro la gravità delle ripercussioni derivanti dal provvedimento in esame.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 7, 11 OMST di __________; 3, 18, 28. 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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