AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.364
Data decisione, Autorità: 06.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00364
Lugano 6 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 dicembre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 19 novembre 1997 (n. 5915) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 giugno 1997 della Sezione della Circolazione del Dipartimento delle istituzioni che gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 16 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 settembre 1994, alle ore 18.42/18.43, __________ circolava alla guida della sua autovettura Opel __________, in territorio di __________, alla velocità di 162 km/h (già dedotto il limite di tolleranza del 5%) laddove vige un limite massimo di 120 km/h.
La sua velocità è stata accertata per il tramite di un veicolo di servizio della Polizia cantonale equipaggiato di un registratore della velocità del tipo Prosimus VT 11, che lo ha inseguito.
B. a) Per questi fatti, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha inflitto, con risoluzione 28 ottobre 1994, una multa di fr. 560.--, oltre a tassa di giustizia e spese per complessivi fr. 240.--.
La sanzione, resa sulla base degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cfr. 1 LCStr, nonché 4a cpv.1 e 5 ONC, è stata integralmente confermata dal Tribunale cantonale amministrativo, che con decisione 21 marzo 1996 ha respinto il ricorso interposto dal multato (agli atti).
b) Atteso l'esito del procedimento penale, la Sezione della Circolazione ha quindi risolto il 5 giugno 1997, in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr, di revocargli la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di ammonimento per il periodo 27 giugno-26 luglio 1997 compresi.
C. Contro la decisione di revoca __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato con gravame 9 giugno 1997, postulandone l'annullamento.
In estrema sintesi in quella sede ha contestato:
che non sussiste base legale per i controlli di velocità effettuati da veicoli inseguitori.
che si crea una disparità di trattamento tra il cittadino e l'agente inseguitore il quale, pur commettendo il medesimo eccesso di velocità del conducente inseguito, non è oggetto di procedimento penale;
che non sussiste alcun interesse pubblico che legittimi all'utilizzo di tale metodo, oltretutto pericoloso, di rilevamento della velocità.
D. Con giudizio 19 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta impugnativa, confermando perciò il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della Circolazione.
L'Esecutivo cantonale ha sottolineato che per i fatti oggetto della procedura amministrativa al ricorrente è stata inflitta una sanzione penale confermata dal Tribunale cantonale amministrativo.
Evidenziato come l'autorità amministrativa è di regola vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Consiglio di Stato non ha ravvisato motivi importanti per discostarsi dalle costatazioni contenute nel giudizio penale e per procedere all'assunzione delle prove offerte.
Siccome secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale il superamento della velocità consentita di 30 km/h deve necessariamente dar luogo alla revoca della licenza di condurre, indipendentemente dalle condizioni di viabilità e dalla reputazione dell'interessato quale conducente di veicoli a motori, e considerato che nel caso di specie il superamento è stato di 42 km/h oltre il limite massimo consentito, il Governo ha ritenuto la misura perfettamente legittima, non potendosi pronunciare nel caso del ricorrente, contrariamente a quanto da lui richiesto, un semplice ammonimento.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ripropone in sostanza le medesime contestazioni già sollevate in sede penale e davanti al Consiglio di Stato con l'impugnativa inoltrata contro il provvedimento di revoca.
Chiede di essere sentito in contraddittorio e che venga richiamata agli atti la documentazione relativa ad un incidente della circolazione nel quale sarebbe stato coinvolto un veicolo della Polizia cantonale durante un controllo della velocità tramite inseguimento, al fine di dimostrare la pericolosità e l'illiceità di questo genere di controlli.
Il ricorrente ha chiesto di tenere in sospeso il presente ricorso sino alla conoscenza dell'esito di una procedura impugnata al Tribunale Federale per una fattispecie analoga che tocca il suo patrocinatore.
Ritenuto che il Tribunale federale ha respinto quel ricorso in data 23 dicembre 1997, che la sentenza è stata intimata l'8 gennaio 1998 e che a tutt'oggi, a oltre un mese e mezzo di distanza, il ricorrente non ha ritirato il suo gravame, pur essendo stato telefonicamente sollecitato in tal senso per il tramite del suo legale, questo Tribunale si pronuncia nel merito.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza necessità di assumere le prove notificate dal ricorrente che non procurerebbero a questo Tribunale la conoscenza di fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm), soprattutto alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale 23 dicembre 1997 in re G..
Le censura sollevate in questa sede dal ricorrente sono sostanzialmente uguali a quelle proposte in sede penale.
A questo proposito si richiamano integralmente le argomentazioni già esposte nella decisione 21 marzo 1996, ad evasione dell'impugnativa presentata dal ricorrente contro il decreto di multa pronunciato dal Dipartimento delle istituzioni per i medesimi fatti qui in rassegna.
Gli art. 106 cpv. 1 LCStr., 97 cpv. 1 ONC, 133 OAC e 115 OSS costituiscono sicuramente una base legale sufficiente per le direttive tecniche volte a regolamentare i controlli di velocità nella circolazione stradale.
Per quanto riguarda il metodo usato per rilevare l'infrazione del ricorrente, il Tribunale Federale, in una sentenza pubblicata in JdT 1993 I 766 e segg., ha avuto modo di indicare chiaramente e inequivocabilmente che la raccolta di prove relative a superamenti della velocità mediante l'uso di radar mobili montati su veicoli inseguitori è perfettamente lecita, un sufficiente interesse pubblico giustificando l'agire della polizia.
Infatti i rischi generati da questo tipo di controlli, volti a reprimere infrazioni che mettono a repentaglio la sicurezza del traffico, sono largamente compensati dai benefici che ne derivano per la stessa sicurezza.
Di fronte a tale evidenza le principali censure sollevate dal ricorrente devono essere respinte. La sua richiesta di richiamare agli atti la documentazione relativa ad un non meglio precisato incidente della circolazione accaduto ad un "veicolo-civetta" della Polizia cantonale deve pertanto necessariamente essere disattesa, atteso pure che da un tale atto istruttorio non sortirebbero elementi rilevanti per l'evasione del presente ricorso.
b) Nella recente sentenza 23 dicembre 1997 in re G., il Tribunale Federale, ricordando che compete alle autorità di Polizia il compito di accertare le infrazioni alle norme della circolazione stradale, segnatamente di controllare il rispetto dei limiti di velocità (art. 32 LCStr., art. 4a ONC), sanciti dalla legislazione in materia di circolazione stradale (art. 130 e 133 OAC, art. 13 LALCStr e 4 RALACLCStr), ha ammesso che a tal proposito essi possono fondarsi sulle istruzioni concernenti i controlli di velocità emanate dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, indipendentemente dal valore giuridico delle stesse (DTF 100 Ib 13, 94 IV 5 cons. 1).
Nel caso del ricorrente, come d'altra parte in quello oggetto della predetta sentenza dell'Alta Corte, l'inseguimento degli agenti era coperto dal dovere d'ufficio sancito dall'art. 32 CP, applicabile in materia di circolazione stradale in virtù dell'art. 102 cpv. 1 LCStr (JdT 1993 pag. 767).
Invano dunque il ricorrente invoca l'illiceità del metodo di accertamento adottato dalla polizia nel suo caso.
Di riflesso anche la censura di sussistenza di una disparità di trattamento si avvera perfettamente infondata. Il ricorrente non può infatti invocare alcun motivo giustificativo della portata dell'art. 32 CP.
La decisione dipartimentale con cui il ricorrente è stato condannato al pagamento di una multa per l'infrazione in rassegna è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo in ultima istanza con sentenza 21 marzo 1996.
In considerazione della predetta giurisprudenza il ricorrente non è più legittimato a rimettere qui in discussione i fatti già definitivamente accertati in quella sede.
D'altra parte con il suo gravame, egli non apporta nuovi elementi di fatto che, considerati dalle istanze penali, avrebbero potuto portare a un esito differente da quello che poi ha avuto, ma si limita a riproporre l'assunzione di prove manifestamente irrilevanti ai fini del giudizio.
Vero invece che le misurazioni agli atti, dalle quali si rileva che il ricorrente ha viaggiato con una velocità superiore di 42 km/h al limite di 120 km/h concesso, sono di certo attendibili, motivo per cui non sono date le premesse per scostarsi dagli accertamenti operati in sede penale.
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a titoli di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere stabilita secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett a LCStr).
che il conducente abbia infranto una norma della circolazione;
che abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione.
che abbia agito con colpa, ossia intenzionalmente oppure per negligenza.
L'infrazione ad una norma della circolazione si perfeziona sia quando il conducente viola le disposizioni della LCStr, sia quando non ottempera a regole volte ad assicurare la sicurezza del traffico previste nelle ordinanze di applicazione alla LCStr. Per compromettere gravemente la sicurezza della circolazione non è necessario che un conducente metta concretamente in pericolo gli altri utenti della strada, ma basta che egli con il suo comportamento dia luogo ad una situazione di pericolo astratto accresciuto (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 5.2.2, R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2258).
Se in una precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo a una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, si determina non sulla base delle norme della circolazione violate, bensì in virtù delle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso. Si deve ammettere l'esistenza di un rischio astratto accresciuto quando sussiste la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).
Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale Federale, un superamento del limite di velocità di 30 km/h comporta necessariamente la revoca della licenza di condurre indipendentemente dalle circostanze oggettive in cui è stata commessa l'infrazione: la situazione come tale è infatti ritenuta come costitutiva di un grave pericolo per la sicurezza della circolazione (DTF 122 IV 173, cons. 2c; 119 Ib 154 e segg., 118 IV 188).
In considerazione di questa giurisprudenza nel caso del ricorrente si impone la revoca della licenza di condurre quale misura amministrativa obbligatoria ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a).
Ora, ritenuto che per la gravità dell'infrazione non si può prescindere nel caso di specie dalla revoca della licenza di condurre, la durata della stessa fissata nel minimo legale di un mese è certamente proporzionata.
Visto quanto precede il ricorso va dunque integralmente
respinto.
Per l'attribuzione di tasse e spese, si è considerato il fatto che il ricorrente, a conoscenza dell'esito avuto dal gravame interposto dal suo patrocinatore per fattispecie analoga presso il Tribunale Federale, non si è premurato di ritirare tempestivamente il suo ricorso, come si era riservato.
Per questi motivi,
visti gli art. 10 LALCStr, 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett a), 32 cpv. 2 e 3, 90 cfr. 1 LCStr, 30 cpv. 2, 33 cpv.2 OAC, 4a cpv. 1 e 5 ONC; 18, 28, 43, 47, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster