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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.363
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00363
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 1997 di
contro
la decisione 19 novembre 1997, no. 5932, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 2 settembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per trasformare in casa d'abitazione una stalla situata nel nucleo del paese (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
23 dicembre 1997 del Dipartimento del territorio;
5 gennaio 1998 del municipio di __________,
8 gennaio 1998 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 17 giugno 1997 il resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in casa d'abitazione una vecchia stalla in disuso situata nel nucleo del paese (part. no. __________ RF; zona NV);
che alla domanda si è opposto il qui ricorrente __________, proprietario di una casa d'abitazione (part. no. - RF) e di un terreno (part. no. __________ RF), situati a circa 40 m dal fondo del resistente e separati da quest'ultimo da immobili di proprietà di terzi (part. no. __________ RF);
che con decisione 2 settembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del qui ricorrente __________;
che con giudizio 19 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva l'impugnativa presentata dall'opponente contro la predetta licenza edilizia;
che il soccombente impugna ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza in oggetto;
che, rivendicata la legittimazione attiva, l'insorgente censura la licenza dal profilo delle disposizioni di natura estetica che disciplinano l'attività edilizia nella zona del nucleo;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dal beneficiario della licenza, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che ad __________ va invece negata la legittimazione attiva;
che il ricorrente, in quanto proprietario di fondi situati a ragguardevole distanza dallo stabile del resistente (40 m) non appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione giuridica risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso;
che la sua situazione non è sostanzialmente diversa da quella degli altri abitanti di __________;
che il ricorrente non è nemmeno portatore di un interesse personale, attuale e concreto a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che quest'ultimo gli arreca;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia, commisurata alla recidiva specifica dell’insorgente in questo genere di procedure ricorsuali (STA 31.3.95 in suis), segue la soccombenza;
visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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