AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.360
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00360
Lugano 7 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 dicembre 1997 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 17 novembre 1997 del Perito distrettuale di __________, che ha accolto la domanda 10 settembre 1997 di __________ in __________ volta ad ottenere una permuta di terreno tra i mapp. no. __________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
18 dicembre 1997 del Perito distrettuale di __________;
18 dicembre 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario dei mapp. __________, __________ e __________ di __________, tre fondi contermini che verso N-O si affacciano su via __________ formando un complesso immobiliare largamente sovraedificato ampio 1535 mq. L'appendice settentrionale della proprietà è costituita dal mapp. __________, un trapezio di 210 mq privo di costruzioni la cui base minore tange l'adiacente part. __________ su un fronte di 3.5 m ca.
Il mapp. __________ confina a S-E con la part. __________ della __________, sulla cui superficie di 1058 mq si erge un immobile a reddito accessibile da via __________ che trascende i parametri edificatori della zona C (residenziale semi intensiva) del PR di __________ in cui è collocato.
B. Con istanza 10 settembre 1997 fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di __________ di trasferirgli la proprietà dell'angolo O del mapp. __________, offrendo in permuta alla __________ l'angolo E del proprio mapp. __________. A mente del richiedente, lo scambio dei due triangoli di pari superficie avrebbe permesso di conferire una forma regolare ad entrambi i fondi.
In sede di risposta la __________ si è opposta alla permuta, ribadendo tale posizione all'udienza di conciliazione tenutasi il 7 novembre 1997. In tale occasione __________ ha peraltro dichiarato che si sarebbe assunto ogni spesa, comprese quelle relative allo spostamento dei manufatti presenti sulla superficie richiesta in permuta (muretto di cinta, rete metallica, deposito biciclette, sagomati).
C. Esaurite le formalità procedurali, con decisione 17 novembre 1997 il Perito distrettuale di __________ ha accolto la domanda di permuta così come proposta dall'istante __________, ponendo a carico di quest'ultimo tutte le spese.
Il Perito ha ritenuto in sostanza che l'operazione non avrebbe creato alcun pregiudizio alla controparte, atteso che il nuovo muro di cinta - al contrario di quello esistente - verrebbe posato proprio sul confine, parallelamente allo stabile __________ e ad una distanza maggiore da quest'ultimo.
D. Avverso il predetto giudizio la __________ è insorta mediante ricorso 3 dicembre 1997 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
In via principale la proprietaria del mapp. __________ ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, contestando innanzi tutto la competenza del Perito a modificare dei rapporti di proprietà per meglio sagomare due fondi nell'esclusivo interesse della parte richiedente; la questione andava tutt'al più esaminata in sede civile e sulla base del diritto privato federale, essendo escluso che si possa far capo a norme del diritto pubblico cantonale disciplinanti il riordino fondiario per risolvere problematiche di proprietà e di vicinato. La risoluzione attaccata sarebbe comunque da annullare siccome carente nella motivazione e priva di un piano di mutazione allestito dal geometra revisore, atto necessario per stabilire i termini e le superfici esatte della controversa operazione. La permuta - ha soggiunto l'insorgente - consentirebbe al resistente di realizzare dei posteggi e svaluterebbe in modo inammissibile il mapp. __________. D'altra parte, la roggia che attualmente costeggia il confine si troverebbe ad attraversare i due mappali; tenuto conto degli oneri di arretramento, lo scambio di superficie avallato dal Perito sarebbe pertanto inutile e pregiudicherebbe gli interessi della parte richiesta, che sullo scorporo dedotto in permuta ha costruito da tempo un deposito per le biciclette.
In via subordinata la ricorrente ha chiesto la condanna del vicino al pagamento di un adeguato indennizzo. In concreto, almeno fr. 800.-/mq per la superficie ceduta, fr. 50'000.- per i manufatti esistenti e fr. 200'000.- per il pregiudizio scaturente dallo sfruttamento della part. __________ a permuta avvenuta.
E. Il Perito distrettuale di __________ ha proposto la reiezione del gravame, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni che saranno illustrati, ove occorresse, nei considerandi che seguono.
__________ ha osservato di essersi rivolto al Perito come prevede la LRPT dopo aver tentato invano di addivenire ad una soluzione bonale con la controparte.
F. Il Tribunale ha completato gli atti facendosi rilasciare dal RF di __________ un estratto censuario aggiornato dei mappali dedotti in permuta.
Delle risultanze emergenti da tali documenti acquisiti d'ufficio si dirà, per quanto necessario, più avanti.
Considerato, in diritto
La legittimazione a ricorrere della __________, proprietaria coinvolta nell'operazione di permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie al rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dal Tribunale. La completezza degli atti consente di rinunciare al sopralluogo sollecitato dall'insorgente, insuscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo l'interesse generale, non soltanto da un punto di vista ristretto alla situazione del richiedente. Le procedure di permuta obbligatoria e di rettifica di confine costituiscono vere e proprie restrizioni di diritto pubblico della proprietà e, come tali, devono essere sorrette da un pubblico interesse (cfr. Borghi, GAT, n. 816). Già con sentenza del 19.5.1967 in re M. questo Tribunale ha avuto modo di rilevare che se la permuta del diritto civile ha per titolo giuridico il contratto, quella del diritto pubblico amministrativo ticinese si fonda sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità (cfr. sent. cit. pag. 12). Che sia in effetti l'interesse generale il concetto informatore di tutta la normativa in discussione lo confermano i materiali legislativi, in particolare quelli relativi alla legge precedente, del 1949, ai quali occorre risalire, la nuova legge avendone ripreso in proposito le norme ed i materiali legislativi di questa essendo silenti per quanto riguarda gli art. 83-86 LRPT (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 392). In particolare, il messaggio governativo che accompagnava quel disegno di legge affermava testualmente che "I raggruppamenti dei terreni, ed in forma più modesta le permute e le rettifiche, non sono fine a sé stesse, ma hanno per scopo la sistemazione agronomica del Cantone attraverso quella fondiaria, ..." (cfr. RVGC, sessione ordinaria autunnale 1949, pag. 336). Significativo appare altresì come al momento dell'adozione della nuova legge (del 1970) venne stralciato l'art. 95 del progetto (sulle permute ottenute in via privata) allo scopo di non sottrarre queste ultime ad una verifica della conformità con l'interesse generale (cfr. verbali citati, pag. 455). Quanto precede non deve tuttavia indurre a credere che le permute siano esclusivamente al servizio di interessi agricoli. Dottrina e giurisprudenza concordano infatti nell'affermare che le norme sulle permute si applicano anche alle proprietà urbane, segnatamente allorquando l'edificazione di un fondo è compromessa dalla sua sagomatura o dal tracciato sfavorevole dei confini (Scolari, Commentario, N. 1198; STF 10.7.1968 in re F.).
Altro presupposto fondamentale per l'ammissibilità della permuta secondo l'art. 83 LRPT è che la parte richiesta non ne risulti a sua volta danneggiata, dal punto di vista del principio dell'uso migliore e più razionale del terreno, oltre a dover essere adeguatamente indennizzata per l'eventuale pregiudizio economico (cfr. Borghi, op. cit., N. 815). Chi domanda un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze sono conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
Entrambi i presupposti (ottenimento di un miglior uso del suolo, assenza di danno a carico della parte richiesta) devono essere realizzati cumulativamente (RDAT I-1993 N. 55).
Ad onor del vero lo scambio di superficie deciso dal Perito avvantaggia in maniera preponderante il richiedente __________, che ottiene un mappale perfettamente sfruttabile, anche solo a scopo di posteggio, su tutta l'area disponibile. La __________, proprietaria di un terreno già ampiamente edificato, trae invece scarso beneficio dalla permuta. La ricorrente non subisce però neanche un pregiudizio tale da rendere inammissibile l'operazione. La superficie complessiva del suo fondo resterà sostanzialmente immutata, ma lo spazio attorno all'edificio aumenterà sensibilmente grazie allo spostamento del muro di cinta in corrispondenza del nuovo confine. Le costruzioni esistenti sullo scorporo dedotto in permuta saranno traslate senza problemi a spese del richiedente, giacché la roggia posta a ridosso dell'attuale confine tra i due fondi è stata da tempo riempita ed il suo vecchio tracciato non impone arretramenti che potrebbero ostare al perfetto ripristino dei manufatti (muro di cinta, deposito per le biciclette) di proprietà della __________; nemmeno a RF risultano iscritti oneri o servitù che potrebbero mettere in discussione la ricostruzione di quelle opere così come prevista.
3.1. Per quanto attiene più specificatamente alle ulteriori censure sollevate dall'insorgente, basterà ricordare che la compatibilità della LRPT con le norme del diritto privato federale e la garanzia costituzionale della proprietà è già stata da tempo accertata dal Tribunale federale (STF 9.2.1966 in re F. e 10.7.1968 in re F.); le restrizioni del tutto sopportabili (DTF 96 I 134) indotte dal raggruppamento terreni e dalla permuta del diritto pubblico cantonale si avverano infatti ammissibili se - come nel caso di specie
3.2. La __________ rimprovera al Perito di aver emanato una decisione carente nella motivazione. La censura della ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito, si rivela infondata.
La natura ed i limiti del diritto di essere sentiti sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 4 CF, che contrariamente a quanto assume l'insorgente non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 117 Ia 3, 117 Ib 86) è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di deferirla in piena coscienza di causa ad una giurisdizione superiore (RDAT 1988 N. 45).
Nell'evenienza concreta, è ben vero che l'impugnata risoluzione è assai scarna nell'indicare le ragioni che hanno indotto il Perito ad ammettere la permuta. Tuttavia questa estrema concisione di spiegazione non ha certamente impedito alla ricorrente di capire alla perfezione i motivi e la portata della decisione peritale, né tanto meno di impugnarla adeguatamente innanzi alle autorità superiori. Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna lesione dei diritti di difesa dell'insorgente suscettibile di giustificare l'annullamento in ordine della querelata decisione; ammettendo il contrario questo Tribunale incorrerebbe in un inammissibile eccesso di formalismo.
3.3. La __________ ritiene che la decisione impugnata sia da annullare per mancanza di un piano di mutazione allestito dal geometra revisore.
La LRPT (cfr. art. 83) non prevede che alla domanda di permuta si debba allegare un piano di mutazione, né impone che la decisione del Perito debba essere corredata da tale documento, necessario solo per iscrivere la permuta a RF in caso di accoglimento della stessa. La pronunzia dedotta in giudizio e l'istanza che l'ha provocata ossequiano i requisiti di legge e non risultano pertanto afflitte da un vizio essenziale che le possa inficiare. In tema di procedura, è appena il caso di rilevare che anche l'iter imposto dagli art. 83 ss. LRPT è stato perfettamente rispettato.
3.4. La ricorrente pretende un'indennità di fr. 800.- il mq per il terreno ceduto. Manifestamente a torto, poiché gli scorpori dedotti in permuta, del tutto identici, non presentano differenze quanto a natura, superficie e valore tali da imporre conguagli in denaro ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LRPT.
Le ulteriori richieste di risarcimento formulate dall'insorgente devono essere invece disattese per l'assenza di qualsivoglia danno effettivo conseguente alla permuta (cfr. consid. 3). I pregiudizi paventati dalla __________ si avverano infatti inesistenti. Nessuna delle parti in causa, stante l'esaurimento totale degli indici di zona, può ulteriormente edificare la sua proprietà con opere computabili nella SUL. La creazione di un posteggio o l'insediamento di una costruzione accessoria sul mapp. __________ non sono invero suscettibili di intaccare il valore e le peculiarità del fondo vicino. Quanto ai manufatti presenti sullo scorporo dedotto in permuta, già si è detto che saranno spostati o ripristinati a spese del richiedente; il nuovo muro di cinta - contrariamente a quello attuale - sarà d'altronde ricostruito in perfetta corrispondenza del nuovo confine, consentendo alla __________ di guadagnare 44 mq ca. di spazio a O del suo stabile e di trarre dalla permuta un piccolo quanto apprezzabile vantaggio indiretto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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