AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.359
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00284-359
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 8 ottobre e 3 dicembre 1997 di
contro
a) la decisione 23 settembre 1997, no. 4777, con cui il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego dell'insorgente per il 31 dicembre 1997; b) la decisione, no. 5828, con cui il Consiglio di Stato ha rettificato il termine di disdetta portandolo dal 31 dicembre 1997 al 31 marzo 1998;
viste:
le risposte 23 ottobre e 29 dicembre 1997 della Sezione delle risorse umane (SRU)
la replica 7 novembre 1997;
la duplica 25 novembre 1997 della SRU;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con risoluzione 12 ottobre 1993, no. 8545, il Consiglio di Stato ha assunto la ricorrente __________ in qualità di funzionaria amministrativa nominata al 50 % presso la scuola cantonale __________.
A partire dal 3 marzo 1996 la ricorrente è rimasta assente dal lavoro per malattia. L'assenza si è protratta ininterrottamente sino all'inizio del 1997. D'intesa con il Medico cantonale, il 2 gennaio 1997 __________ ha ripreso il lavoro al 50 % (del 50 %) a titolo di prova. Ha quindi lavorato la mattina dei giorni 2, 7 ed 8 di quel mese. Il tentativo non ha avuto successo e la ricorrente è rimasta nuovamente assente dal lavoro a far tempo dal 9 gennaio 1997.
B. Il 18 agosto 1997 la Sezione delle risorse umane (SRU) ha prospettato alla ricorrente l'intenzione di disdire il rapporto d'impiego per motivi legati al suo stato di salute.
Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione davanti all'apposita commissione, il 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego per le fine di quell'anno. La disdetta era motivata dall’assenza ininterrotta e totale che la ricorrente aveva posto in essere a far tempo dal mese di marzo del 1996.
C. Contro la predetta risoluzione governativa __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Narrati i fatti salienti, l'insorgente ha rilevato di aver lavorato dal 2 al 7 gennaio 1997. Non essendo rimasta "totalmente ed ininterrottamente assente" per malattia a partire dal marzo 1996, non sarebbe quindi dato il motivo di licenziamento dell’assenza ininterrotta di almeno 18 mesi previsto dall’art. 60 cpv. 3 lett. b LOrd.
D. Con risposta 23 ottobre 1997 la SRU, agente per delega del Consiglio di Stato, ha chiesto il rigetto dell'impugnativa. Secondo la resistente, le prestazioni lavorative fornite dall’insorgente all’inizio di gennaio del 1997 non potrebbero essere considerate alla stregua di un'interruzione dell'assenza. La prolungata assenza giustificherebbe la disdetta tanto in base all'art. 60 cpv. 3 lett. b seconda parte LOrd, quanto in applicazione della seguente lett. c, che permette all’autorità di rescindere il rapporto d’impiego quando subentrano circostanze che ne rendono inesigibile la continuazione.
E. Con la replica, l'insorgente ha ribadito e puntualizzato le tesi addotte in sede di ricorso, allegando in particolare di aver interrotto il periodo di assenza, lavorando la mattina del 2, del 7 e dell'8 gennaio 1997. Tenuto conto dei giorni festivi, il periodo di malattia di 18 mesi andrebbe quindi computato a far tempo da lunedì 13 gennaio 1997.
L'insorgente rileva inoltre che, avendo più di 45 anni, il termine di disdetta sarebbe di 6 e non di 3 mesi.
F. Preso atto di quest'ultima eccezione, il 18 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha rettificato la risoluzione impugnata, portando la scadenza del rapporto d'impiego al 31 marzo 1998, in modo da ossequiare il termine semestrale di disdetta previsto a favore dei dipendenti oltre i 45 anni (ris. gov. no. 5828 del 18 novembre 1997).
Con la duplica, la SRU, per riconoscendo di essere incorsa in errore sul termine di disdetta, ha contestato le tesi sostenute dall'insorgente in sede di replica.
G. __________ ha dedotto davanti al Tribunale cantonale amministrativo anche la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha rettificato il termine di scadenza del rapporto d'impiego.
Riassunta la fattispecie oggetto del precedente ricorso, l'insorgente nega che i termini fissati con la prima risoluzione possano essere oggetto di rettifica. Ribadisce di aver interrotto l'assenza iniziata il 3 marzo 1996 e sostiene che una nuova disdetta non possa esserle notificata prima che sia trascorso un nuovo periodo di 18 mesi conteggiato a partire dal 13 gennaio 1997.
H. Anche questa seconda impugnativa è stata avversata dalla SRU che ne ha chiesto il rigetto sviluppando ulteriormente gli argomenti svolti in precedenza.
Considerato, in diritto
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Date le circostanze, possono essere decisi con un unico giudizio senza istruttoria (art. 51 e 18 PAmm).
Per i dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età il temine di preavviso è di 6 mesi.
Sono considerati giustificati motivi:
a) la soppressione del posto o della funzione (...);
b) l'assenza per malattia od infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;
c) qualsiasi circostanza soggettiva od oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
La nuova LOrd ha soppresso l'istituto del periodo quadriennale o sessennale di nomina e quello ad esso correlato della mancata conferma per "motivi gravi" o semplicemente "giustificati". Al suo posto ha introdotto la nomina a tempo indeterminato con facoltà per il datore di lavoro di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo, "prevalendosi di giustificati motivi".
Dal profilo dei motivi suscettibili di legittimare una rescissione del rapporto d’impiego, la nuova LOrd non ha sostanzialmente modificato il previgente ordinamento. Al pari della mancata conferma, la disdetta è quindi giustificata quando circostanze oggettive o soggettive escludono che si possa in buona fede pretendere dall'autorità di continuare il rapporto di lavoro (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la nuova LOrd del 12 agosto 1994, in VGC, 1994 sess. ord. aut., vol. IV, pag. 3236). Questo principio è stato espressamente codificato dall'art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd, con l'ulteriore condizione che risulti impossibile trasferire il dipendente ad altra funzione disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
Accanto a questa clausola generale, il legislatore ha comunque specificato che sono considerati giustificati motivi anche la soppressione del posto (art. 60 cpv. 3 lett. a LOrd) e "l'assenza per malattia ed infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza" (art. 60 cpv. 3 lett. b LOrd).
Con quest'ultima precisazione, il legislatore ha inteso assicurare al dipendente una certa protezione contro i licenziamenti dettati da motivi di salute. Stabilendo che sono considerate valido motivo di licenziamento le assenze ininterrotte di almeno 18 mesi e quelle "ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza", l'art. 60 cpv. 3 lett. b LOrd limita le possibilità dell'amministrazione di licenziare dipendenti impediti al lavoro per motivi di salute. Non essendo formulata in termini esemplificativi, la norma in questione sembra in effetti escludere che l'autorità possa ancora far capo alla clausola generale di cui all'art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd per rescindere il rapporto d'impiego di dipendenti impediti al lavoro da motivi di salute non riconducibili alle ipotesi da essa contemplate. Considerando valido motivo di disdetta soltanto le assenze ininterrotte di almeno 18 mesi e quelle ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza, l'art. 60 cpv. 3 lett. b LOrd sembra invero escludere indirettamente che assenze ripetute, di significativa rilevanza non per la loro frequenza, ma per la loro durata complessiva, possano giustificare un licenziamento in applicazione della clausola generale sancita dal disposto successivo.
Ai fini del presente giudizio la questione può tuttavia rimanere aperta, poichè il ricorso deve comunque essere respinto per i motivi che seguono.
Orbene, stando così le cose, non appare fuori luogo ritenere che le tre brevi comparse della ricorrente sul posto di lavoro non abbiano interrotto l'assenza iniziata il 3 marzo 1996. E' in effetti innegabile che anche in quei tre giorni l'insorgente ha continuato a rimanere assente dal lavoro nella misura del 50 %. Entro questi limiti, l’assenza iniziata dieci mesi prima ha continuato a sussistere senza soluzioni di continuità. L'impedimento derivante dalle sue precarie condizioni di salute non è peraltro scomparso per poi riapparire dopo pochi giorni, ma si è soltanto attenuato.
Mancando una ripresa del lavoro a tempo pieno, ben si può quindi ammettere che - lavorando per tre giorni al 50 % del suo già ridotto onere lavorativo - la ricorrente non abbia validamente interrotto l'assenza iniziata il 3 marzo 1996.
In quanto fondata su un'assenza ininterrotta di durata superiore ai 18 mesi, la disdetta risulta pertanto conforme al diritto.
La ricorrente ha __________ anni. Beneficia pertanto del termine di preavviso semestrale.
Con la prima risoluzione il Consiglio di Stato ha erroneamente applicato un termine di 3 mesi. All'errore ha tuttavia posto rimedio con la risoluzione successiva, emanata in sede di scambio degli allegati.
A torto contesta l'insorgente l'emendamento in questione.
Non diversamente da quanto dispone il diritto civile, la disdetta pronunciata con un termine di preavviso troppo breve non deve essere annullata e ripetuta. Il termine può essere corretto tanto da parte dell’autorità che ha pronunciato la disdetta (nei limiti dell’art. 50 PAmm), quanto da parte dell’istanza di ricorso, che può rettificarlo, prolungandolo in modo da renderlo conforme alla legge.
Anche il secondo ricorso va quindi respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, la decisione 23 settembre 1997, no. 4777, del Consiglio di Stato è confermata con la correzione apportata dalla decisione 18 novembre 1997, no. 5828.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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