AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.358
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00358
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 dicembre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
il decreto provvisionale 17 novembre 1997 (n. 5816) con cui il Presidente del Consiglio di Stato respinge l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo all'impugnativa inoltrata dall'insorgente al Consiglio di Stato avverso la decisione 12 settembre 1997 con cui il Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, gli ha sospeso con effetto immediato per la durata di due anni l'autorizzazione di controllore di impianti di combustione;
viste le risposte:
12 dicembre 1997 del Dipartimento del territorio,
19 dicembre 1997 del Presidente del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 dicembre 1993 il Dipartimento del territorio ha rilasciato a __________ il certificato di abilitazione per il controllo degli impianti di combustione in conformità con l'OIAt '92.
B. A seguito di diverse segnalazioni da parte di vari utenti, il 14 marzo e 12 maggio 1995 la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua ha rimproverato a __________ un comportamento non conforme all'etica professionale, richiamandolo ufficialmente ogni volta.
Il 9 febbraio e 2 maggio 1996, egli è stato nuovamente richiamato per irregolarità nei controlli eseguiti sugli impianti di combustione, come pure per il ritardo nella spedizione dei rapporti. Nell'ultimo avviso egli è stato reso attento che se il suo operato avesse continuato a essere motivo di richiami, l'autorità si sarebbe vista costretta ad avviare una procedura amministrativa nei suoi confronti.
A seguito di un ennesimo reclamo presentato al dipartimento, il ricorrente il 4 agosto 1997 è stato richiamato per la quinta volta per gran parte dei motivi che hanno dato origine ai precedenti richiami.
C. Fondandosi sulle risultanze dell'audizione presso gli uffici della protezione aria dove è stato convocato il 1° settembre 1997 per informarlo dell'ultimo reclamo e dove gli sono stati addebitati ulteriori 4 rimostranze nel frattempo sopraggiunte da parte di altri utenti, il 12 settembre 1997 il Dipartimento del territorio ha sospeso con effetto immediato l'autorizzazione rilasciata a suo tempo al ricorrente, l'incontro non avendo permesso di confutare tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti.
L'autorità ha in sostanza contestato a __________ un comportamento poco professionale e contrario alle normative, come pure la sua scarsa professionalità con la quale eseguirebbe i lavori acquisiti tramite l'autorizzazione cantonale. Ha pure dato peso al fatto che egli è stato oggetto, in pochi anni di attività, di ben 5 richiami ufficiali l'ultimo dei quali con esplicita minaccia dell'adozione di provvedimenti amministrativi.
D. Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso, preventivamente tolto dall'autorità dipartimentale.
Egli ha sostenuto che la decisione, arbitraria e priva di base legale, sarebbe stata adottata a dispregio del suo diritto di essere sentito e del principio della proporzionalità.
E. Con decisione 17 novembre 1997 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, confermando l'immediata esecutività della revoca dell'autorizzazione disposta dal Dipartimento del territorio.
In estrema sintesi, il Presidente del Governo ha considerato prevalente l'interesse pubblico volto all'esecuzione di controlli ineccepibili svolti con professionalità.
F. Contro la predetta risoluzione del Presidente del Consiglio di Stato, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste respinte dalla precedente istanza.
Contestati gli addebiti mossigli dal Dipartimento del territorio in relazione alla qualità dei controlli da lui esperiti, l'insorgente nega che siano dati i presupposti per togliere in via cautelare l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato davanti al Consiglio di Stato.
A suo avviso, l'interesse pubblico che l'autorità intende tutelare non prevarrebbe sul suo interesse personale a continuare l'attività sinora svolta sino all'emanazione di un giudizio definitivo.
G. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Presidente del Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Anche il Dipartimento del territorio propone la reiezione del gravame, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 43 e 46 cpv. 1 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
In caso di inadempienza grave o ripetuta, il Dipartimento può inoltre sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla (art. 12 DECIC).
Il diniego preventivo dell'effetto sospensivo del ricorso configura - come giustamente rileva il Presidente del Governo - un provvedimento di natura cautelare volto ad evitare che interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura d'impugnazione (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ediz. § 25 N. 3 pag. 244; Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kt. ZH, § 25 N. 10; STA sentenza del 17 ottobre 1990 in re C. SA). Nel giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, l'autorità decidente è chiamata a ponderare gli interessi contrapposti, stabilendo a quale delle due parti in lite appaia più giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito finale (cfr. STF 10.4.1981 in re O., in RDAT 1982 N. 40). Nell'ambito di questa valutazione, l'autorità decidente può tenere debitamente conto del probabile esito della lite; deve tuttavia evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo che si instaurino situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili. Il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, oltre ad essere d'apparenza, procede in larga misura dal potere discrezionale che la legge riserva a tal fine all'autorità competente a statuire nel merito. L'autorità di ricorso chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione statuente su un'istanza di revoca dell'effetto sospensivo deve quindi in linea di massima limitarsi a verificare che il provvedimento censurato non violi il diritto (art. 61 PAmm), specie sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere di apprezzamento riservato all'autorità che l'ha adottato (cfr. RDAT 1992 I N. 18 pag. 47 seg.).
Le obiezioni sollevate dal ricorrente non possono essere accolte.
4.1. Il ricorrente sostiene di aver ricevuto in occasione dell'audizione del 1° settembre 1997 presso gli uffici dipartimentali un vero e proprio "colpo basso", venendogli sottoposte 4 nuove lamentele senza che - a suo dire - gli venisse prospettata l'utilizzazione di questi fatti nuovi in sede decisionale. Ora, la decisione dipartimentale essendo posteriore all'audizione, il ricorrente si è già potuto esprimere direttamente in tale occasione pure su tali lamentele. Ma vi è di più. Nel corso della procedura __________ ha avuto ampia facoltà di esprimersi sulla questione tanto davanti al Consiglio di Stato quanto ora davanti a questo Tribunale. Una violazione del diritto di essere sentito non è dunque affatto ravvisabile. A tale proposito giova infatti ricordare che la costante prassi del Tribunale federale considera sanata la lesione del diritto di essere sentito, intesa quale facoltà del cittadino di potersi esprimere preventivamente all'emanazione di una decisione che lo concerne, quando l'interessato ha avuto tale possibilità in sede di ricorso, davanti ad un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg. consid. 4b e rinvii) quale è ad esempio il Consiglio di Stato (art. 56 PAmm).
4.2. L'insorgente sostiene che la decisione dipartimentale sarebbe sprovvista di base legale.
Giusta il disposto di cui ai cpv. 2 e 3 dell'art. 4 DECIC, i controlli degli impianti di combustione possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dal dipartimento. Tale autorizzazione è personale e viene rilasciata a chi è in possesso dell'attestato federale di controllore della combustione, rilasciato secondo le direttive dell'UFIAML.
Ora, chi è al beneficio di un'autorizzazione di polizia è soggetto a una particolare sorveglianza. Ciò è giustificato, dal momento che l'abilitazione può comportare rischi per il pubblico; presuppone quindi regole di comportamento specifiche passibili di sanzione disciplinare. In specie, il controllore ufficiale riveste una figura di interesse pubblico di cui lo Stato si fa garante concedendogli l'abilitazione (STA, sentenza del 3 marzo 1997 in re K.).
Se i fatti costitutivi dell'infrazione disciplinare non possono essere previsti nella legge in maniera precisa a causa del carattere generale dei doveri assunti dalle persone sottoposte al regime disciplinare, l'elenco delle sanzioni deve essere nondimeno preciso ed esaustivo. Esso deve essere inoltre preceduto da una comminatoria, nella misura in cui può essere ancora evitata la violazione non ancora consumata di una regola di comportamento. Inoltre, in ragione del loro carattere sanzionatorio, le misure disciplinari presuppongono una colpa nel senso del diritto penale; le eccezioni e i fatti giustificativi usuali potendo nondimeno essere invocati (Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., n. 1748).
Nella fattispecie, le sanzioni sono contemplate all'art. 12 cpv. 2 DECIC: in caso di inadempienza grave o ripetuta del controllore, il dipartimento può sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla.
Ora, le accuse mosse al ricorrente contemplano un comportamento poco professionale e contrario alle normative (in particolare l'OIAt e alle direttive per i controlli della combustione). In occasione del quarto richiamo, egli era stato d'altronde edotto della possibilità di essere oggetto di misure amministrative in caso di ulteriori richiami.
Ne consegue che la censura dell'insorgente di carenza di base legale è dunque infondata.
4.3. L'insorgente ritiene la decisione arbitraria e contraria al principio della proporzionalità.
Se le manchevolezze rimproverategli dall'autorità fossero soltanto quelle d'ordine tecnico elencate nel provvedimento di sospensione, le tesi difensive potrebbero, al limite, essere accreditate. L'autorità cantonale addebita tuttavia al ricorrente anche il suo comportamento contrario alle normative e che denoterebbe scarsa professionalità.
L'addebito è particolarmente grave, perché è indice di scarsa affidabilità non solo dal profilo tecnico, ma anche da quello personale. Il ricorrente lo contesta asserendo di non aver messo in pericolo l'ambiente o la salute pubblica, e che nelle decisioni non vi sarebbe il benché minimo riferimento ad un danno grave, imminente e irreparabile o almeno difficilmente riparabile.
Ora, nel corso dell'audizione del 1° settembre 1997, al ricorrente è stato addebitato di aver assegnato ad un utente un termine di risanamento inferiore a quello previsto dalle relative direttive; inoltre, le verifiche disposte dalla SEPA hanno evidenziato l'inesattezza dei dati statistici sui controlli della combustione in vari comuni: tali errori, a mente dell'insorgente deriverebbero dall'elaboratore dei dati gestito dal suo apprendista. Inoltre, circa il comportamento da egli assunto nei confronti di altri utenti, egli si è giustificato con il nervosismo di quest'ultimi. Oltre a questi episodi di scarsa professionalità, il dipartimento ha evidenziato un comportamento poco professionale e contrario alle normative perché introdottosi nell'appartamento di un utente assente trovando la porta aperta facendo controfirmare il rapporto di controllo dalla vicina; per aver abitualmente apposto al rapporto di controllo un bigliettino adesivo (post-it) invece di far uso dell'apposito spazio riservato nel formulario; per aver imposto un termine di regolazione inferiore a 30 giorni perché suggeritogli dai proprietari degli impianti.
Tali risultanze evidenziano importanti sospetti di scarsa professionalità e comportamento contrario alle normative, ritenuto pure che era già stato avvertito della possibilità di essere oggetto di una procedura amministrativa se il suo operato avesse continuato ad essere motivo di richiami.
Certo è che questi accertamenti preliminari dovranno essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel merito del ricorso pendente.
Nell'ambito di un giudizio di apparenza, qual è quello che le istanze di ricorso sono chiamate a rendere in relazione alla concessione dell'effetto sospensivo, questi accertamenti consentono nondimeno di valutare negativamente l'affidabilità dell'insorgente: conclusione, questa, che di fronte al chiaro interesse pubblico sotteso al controllo degli impianti di combustione legittima la revoca preventiva dell'effetto sospensivo del ricorso. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, nelle circostanze concrete, l'adozione di provvedimento cautelare volto ad inibire la continuazione dell'attività di controllore non procede da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità amministrativa. Di fronte ad indizi concreti di inadempienze gravi, in quanto denotanti scarsa affidabilità, il conferimento dell'immediata esecutività alla decisione di revoca dell'autorizzazione non appare affatto insostenibile. Pur incidendo in misura ragguardevole nella sfera degli interessi del ricorrente, esso risulta comunque adeguatamente ragguagliato all'importanza degli interessi pubblici, che la prosecuzione dell'attività di controllore metterebbe a repentaglio.
Immune da violazioni del diritto, la decisione del Presidente del Governo va quindi confermata.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 8 DLALPA; 4, 11, 12 DECIC; 3, 18, 21, 47, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.– è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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