AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.356
Data decisione, Autorità: 01.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00356
Lugano 1° luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Giovanna Roggero Will, quest'ultima in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, astenuto,
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 dicembre 1997 della
Fondazione
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 12 novembre 1997, no. 5762, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 settembre 1997 con cui il municipio di __________ le ha rilasciato una licenza edilizia in variante subordinandola alla condizione di modificare il torrino dell'ascensore in modo da mantenerlo al di sotto della falda del tetto dello stabile che sorge sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
21 gennaio 1998 della __________;
27 gennaio 1998 del municipio di __________;
preso atto delle conclusioni 5 maggio 1998 della ricorrente;
esperito un sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 ottobre 1987 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ una licenza edilizia per riattare e ristrutturare un vecchio stabile situato nella zona del centro storico (part. n. __________ RFD). Nel corso dei lavori, iniziati nel 1989, lo stesso municipio ha poi approvato una variante d’opera che prevedeva di ricavare un piano mansardato sul lato rivolto verso il piazzale __________ (variante 13.9.90).
Poco più tardi, i lavori sono stati interrotti per difficoltà economiche dell'allora proprietaria dell'immobile. A quel momento era comunque già stato eretto un torrino per il lift che sporgeva oltre la falda del tetto: opera, che non era prevista dai piani approvati.
B. Il 19 agosto 1996 la Fondazione __________, nuova proprietaria dell'immobile, ha inoltrato al municipio una nuova variante per completare i lavori interrotti. Prima della pubblicazione della domanda si è espressamente dichiarata d'accordo di "mantenere il lift sotto il tetto" (cfr. scritto 13.12.96 al municipio).
Il 3 febbraio 1997 il municipio ha notificato alla ricorrente la licenza chiesta in variante, subordinandola alla condizione che il torrino del lift non sporgesse dal tetto.
C. Nel corso dei lavori, la Fondazione __________ ha innalzato il muro esterno del torrino del lift in modo da poter coprire il manufatto con un tetto ad una sola falda con un'inclinazione uguale a quella del tetto dell'edificio sottostante.
Il 30 giugno 1997 ha poi inoltrato una nuova domanda in variante per questa ed altre modifiche apportate senza autorizzazione nel corso dei lavori.
Alla domanda si è opposta la __________, proprietaria di un fondo contermine, contestando anche il torrino del lift.
Il 4 settembre 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola, fra l'altro, alla condizione di rettificare il torrino del lift in modo da mantenerlo sotto la falda del tetto.
D. Contro questa condizione la Fondazione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 12 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, rilevando che l'art. 15 lett. b cpv. 2.3. delle norme di attuazione del piano particolareggiato del centro storico (NAPPCS) stabilisce inderogabilmente che i corpi tecnici non devono sporgere dal tetto.
E. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa condizione della licenza.
In sostanza, l'insorgente rileva di essersi limitata a posare un tettuccio ad una falda sul torrino del lift realizzato dalla precedente proprietaria dello stabile; modifica, questa, che sarebbe stata apportata all’unico scopo di conformare il manufatto al divieto di formare tetti piani nella zona del centro storico, sancito dall'art. 14 lett. b) cpv. 2.1. NAPPCS.
Rimprovera poi al municipio di aver disatteso il principio della buona fede. Autorizzando un lift a tre piani, l’autorità comunale avrebbe implicitamente approvato anche le opere necessarie alla sua realizzazione.
La condizione censurata, conclude l'insorgente, disattenderebbe infine anche il principio di proporzionalità, poiché il tettuccio posto sul torrino dell'ascensore rientrerebbe nelle caratteristiche architettoniche del nucleo storico.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione sono pervenuti il municipio di __________ e l'opponente __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente.
G. Delle risultanze dell'istruttoria, delle conclusioni delle parti e del susseguente ritiro dell’opposizione della __________ si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Pacifiche sono la compentenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell’insorgente.
Il ritiro dell’opposizione della __________ è sostanzialmente irrilevante. Il ricorso non diventa privo di oggetto, poichè il comune continua a resistere.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo Tribunale.
La determinazione impugnata, impropriamente definita condizione, è in realtà una semplice riserva volta ad escludere il torrino del lift dall'approvazione. Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, non si tratta in effetti di un obbligo di rettifica posto a carico della ricorrente, dal cui adempimento viene fatta dipendere la validità della licenza.
Ciò premesso, si tratta di verificare se il diniego della licenza in sanatoria per questo manufatto, realizzato senza permesso dalla precedente proprietaria dello stabile e modificato dalla ricorrente, pure senza autorizzazione, sia conforme al diritto.
La norma, formulata in termini tassativi, è chiarissima e non lascia spazio a dubbi di sorta. Il divieto è assoluto e non ammette deroghe nemmeno nel caso di corpi tecnici muniti di tetti a falda conformi alla regola sancita dall'art. 15 lett. b cpv. 2.1.
3.2. In concreto, la decisione con cui il municipio si è rifiutato di autorizzare in sanatoria il torrino del lift realizzato abusivamente dalla __________ e modificato altrettanto abusivamente dalla ricorrente è del tutto conforme al divieto succitato.
Palesemente infondate, per non dire temerarie, sono le censure sollevate dall'insorgente al riguardo.
Il municipio non ha mai autorizzato il torrino. Nè ha mai dato assicurazioni all'insorgente che l'avrebbe autorizzato. Anzi è stata semmai l'insorgente, che per il tramite del suo amministratore, allora municipale di __________, ha assicurato all'autorità comunale che il torrino sarebbe stato mantenuto sotto il tetto (cfr. scritto del 13.12.96 della ricorrente al municipio). Prive di fondamento sono quindi le censure sollevate dall'insorgente in relazione al principio della buona fede.
Parimenti non giova alla fondazione ricorrente richiamarsi al fatto che l'opera è stata realizzata abusivamente dalla precedente proprietaria o al fatto di averla rilevata in buona fede senza sospettare dell'abuso commesso. Queste circostanze non suppliscono al permesso mancante. Nè impongono al municipio di rilasciarlo in contrasto con l'art. 15 lett. b cpv. 2.3. NAPPCS.
A torto rivendica poi l'insorgente il permesso rifiutato prevalendosi dell'autorizazzione rilasciata per un lift a tre piani. L'autorizzazione escludeva espressamente la formazione di un torrino sporgente oltre la falda del tetto. Il fatto che questa limitazione ostasse dal profilo tecnico alla realizzazione di un lift sino al 3º piano, non porta affatto a concludere che il torrino dovesse comunque essere autorizzato in contrasto con la norma in esame.
Prive di consistenza sono infine le censure che l'insorgente solleva con riferimento al principio di proporzionalità. Nel fatto che il divieto di realizzare corpi tecnici sporgenti dal tetto impedisca, per motivi tecnici, di realizzare un ascensore sino al livello del piano mansardato non è ravvisabile alcuna violazione del principio di proporzionalità. La limitazione, sorretta da preminenti interessi estetici, è del tutto ragionevole e sopportabile.
Per il che, il ricorso va respinto, addebitando all'insorgente spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 15 NAPPCS di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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