AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.354
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00354
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 novembre 1997 di
contro
la risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5760) del Consiglio di Stato, che conferma il provvedimento di ritiro dell'autorizzazione annuale per l'esercizio della caccia alta adottato nei confronti dell'insorgente dal Dipartimento del territorio, Ufficio caccia e pesca, per aver usato un elicottero in qualità di cacciatore per recarsi in zona venatoria;
viste le risposte:
3 dicembre 1997 del Dipartimento del territorio,
9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con verbale di segnalazione-sequestro del 7 settembre 1997 i guardacaccia __________ e __________ hanno ritirato a __________ l'autorizzazione annuale di caccia alta e il fucile per avere, in qualità di cacciatore, fatto uso di un elicottero per il trasporto fino all'Alpe __________ e per essere partito per le zone di caccia il 5 settembre, ossia due giorni prima dell'apertura della caccia. Il denunciato si è rifiutato di controfirmare il verbale.
Il 9 settembre 1997 l'Ufficio della caccia e della pesca, preso atto di tali risultanze, ha confermato il provvedimento adottato immediatamente dagli agenti della polizia della caccia intervenuti sul posto.
B. Avverso la premessa pronuncia __________ ha interposto ricorso al Dipartimento del territorio.
Ha addotto che il volo in elicottero era unicamente finalizzato al trasporto delle necessarie vettovaglie per l'imminente periodo di caccia e che, una volta depositato il materiale, era previsto il rientro a domicilio. Ha sostenuto di non aver avuto seco alcuna arma o munizioni.
L'autorità dipartimentale, dopo aver rilevato come il fratello __________, anch'esso denunciato, a verbale ha ammesso di aver utilizzato un elicottero per recarsi il 5 settembre 1997 sul __________ in compagnia di __________ e che gli stessi non hanno più abbandonato l'alpe, ha confermato il ritiro della patente. Ha pure sottolineato come né __________ né __________ durante il controllo e la verbalizzazione non hanno mai menzionato ai guardacaccia di essere tornati al loro domicilio a prendere armi e munizioni.
C. __________ ha quindi presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato ribadendo le censure esposte in precedenza e sottolineando, questa volta, di aver fatto ritorno al proprio domicilio e di essere ripartito per le zone di caccia di primo mattino il 6 settembre 1997 alla vigilia del giorno di apertura con armi e munizioni.
Il Governo ha confermato il censurato provvedimento ritenendo che vi fossero sufficienti elementi a comprova del fatto che l'insorgente avesse contravvenuto alle disposizioni che regolano l'attività venatoria e che obbligano i cacciatori a partire per i luoghi di caccia con fucile e munizioni alla vigilia dell'apertura della caccia.
D. Contro la predetta risoluzione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Ribadisce in sostanza le considerazioni espresse nel gravame davanti all'autorità inferiore.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento del territorio adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è presentato da una persona senz'altro abilitata a ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm). Come già rilevato dall'Esecutivo cantonale, l'interesse legittimo del ricorrente non appare fondato sulla pretesa di essere messo nuovamente al beneficio di un'autorizzazione di caccia alta ormai scaduta, quanto piuttosto sulla verifica della legalità del provvedimento adottato nei suoi confronti in quanto suscettibile di costituire un precedente negativo nell'esercizio della caccia in caso di possibili misure future adottate dall'autorità (art. 43 LCC).
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 19 LCC, stabilisce un elenco di mezzi e metodi ausiliari proibiti nell'esercizio della caccia, lasciando al Consiglio di Stato la facoltà di estendere ulteriormente la lista di tali mezzi. L'Esecutivo cantonale ha fatto uso di tale delega all'art. 54 RALCC.
Secondo la lettera a) del predetto disposto, è vietato, tra l'altro, l'uso dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni, fatta eccezione per il recupero della cacciagione (art. 55 RALCC).
Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 lett. h RALCC gli agenti della polizia della caccia procedono, tra l'altro, al ritiro immediato dell'autorizzazione annuale a colui che in particolare ha usato una funivia, una funicolare o l'elicottero violando l'art. 54 lett. a RALCC.
2.2. Va osservato che rientra sempre e in ogni caso nel quadro delle attribuzioni dell'autorità decidente di valutare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle eccezioni e degli elementi di discolpa dedotti dal denunciato (STA 3 febbraio 1998 in re C. consid. 4).
Il ricorrente, che non ha controfirmato il verbale di segnalazione-sequestro, contesta i fatti adducendo che il volo era finalizzato al trasporto delle vettovaglie per l'imminente periodo di caccia e che, una volta depositato il materiale, era previsto il ritorno a domicilio; inoltre afferma che non avrebbe avuto con sè alcuna arma o munizioni. Egli sostiene di aver fatto ritorno al proprio domicilio e di essere ripartito per le zone di caccia di primo mattino il 6 settembre con armi e munizioni. Le tesi dell'insorgente non possono essere condivise.
3.2. Entrambi i guardiacaccia, rimasti appostati dal 5 settembre sino all'apertura della stagione venatoria, hanno osservato che i signori __________ non hanno mai lasciato l'alpe per rincasare. __________ ha del resto ammesso a verbale, controfirmandolo, di aver utilizzato l'elicottero per recarsi sul Monte __________ in compagnia del fratello __________. Al momento del verbale, d'altronde, nessuno ha asserito di essere ritornato il giorno prima dell'apertura della caccia al proprio domicilio per prendere armi e munizioni, ciò che sarebbe stato nel loro interesse dichiararlo immediatamente. L'insorgente sostiene invero nel gravame di averlo comunicato verbalmente all'agente __________. Tale affermazione, del resto mai enunciata prima del ricorso avanti a questo Tribunale, non è comunque sufficiente a confutare le dichiarazioni dei guardiacaccia, suffragate anche dal verbale sottoscritto dal fratello. A tal proposito, va rilevato che gli agenti accertatori non avevano alcun interesse a dichiarare il falso, pena l'eventualità di incorrere in sanzioni disciplinari.
Non vi è dunque nessun motivo concreto per discostarsi da quanto accertato dagli agenti della polizia della caccia; tantopiù che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di quanto asserisce.
3.3. Ora, alla luce di questi fatti lo scrivente Tribunale, apprezzando liberamente le prove, può senz'altro raggiungere con sufficiente e tranquilla sicurezza il convincimento che l'intenzione maturata dal ricorrente era proprio quella di servirsi dell'elicottero per recarsi a caccia.
Difatti, il divieto dell'uso dell'elicottero onde accedere al luogo di caccia non è circoscritto unicamente al periodo di apertura della stessa, bensì esso si concretizza ogni qualvolta vi è l'intenzione di giungervi per catturare dei selvatici anche se l'attività venatoria, come nella specie, non è stata effettuata lo stesso giorno. Poco importa se la trasferta serva anche ad altri scopi, poiché la qualità di cacciatore continua a sussistere.
Ammettere il contrario traviserebbe il senso della legge e renderebbe vano quanto previsto dagli art. 19 LCC e 54 lett. a RALCC.
Del resto, la loro organizzazione logistica e di sostentamento era finalizzata all'immininente apertura della stagione venatoria.
Con il che, il ricorso è respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 48 LCC; 16, 41, 54, 56 RALCC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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