AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.347
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00347
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 5 novembre 1997 (n. 5597) del Consiglio di Stato, che accogliendo integralmente l'impugnativa 30 maggio 1997 dell'insorgente avverso la decisione 13 maggio 1997 dell'Amministrazione patriziale di __________ in materia di rapporto di impiego, non gli ha però riconosciuto alcuna indennità a titolo di ripetibili;
viste le risposte:
5 dicembre 1997 dell'Amministrazione patriziale di __________
9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, mediante ricorso 30 maggio 1997, __________, segretario del Patriziato di __________, ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare la decisione 13 maggio 1997 dell'Amministrazione patriziale, mediante la quale gli erano state sottoposte alcune domande cui era tenuto a rispondere entro il 22 maggio 1997 ed inoltre era stato invitato a non più recarsi negli uffici del Patriziato, se non esplicitamente richiesto;
che il Consiglio di Stato ha giudicato la decisione patriziale viziata da illegalità, perché, se intesa quale provvedimento disciplinare, non era stata preceduta da una preventiva inchiesta debitamente comunicata all'amministrato rispettivamente, se intesa quale decisione interlocutoria urgente, non era stata chiaramente limitata nel tempo;
che perciò l'Esecutivo ha accolto integralmente il gravame con conseguente annullamento della decisione impugnata, non prelevando né tasse né spese;
che nemmeno ha attributo al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili,
che, con ricorso 26 novembre 1997, __________ ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo la predetta risoluzione governativa, limitatamente alla mancata assegnazione delle ripetibili da lui protestate, qualificando tale omissione quale diniego di giustizia;
che egli ritiene che l'indennità dovutagli deve necessariamente corrispondere alla completa rifusione delle spese cagionategli e non debba limitarsi ad una semplice partecipazione alle stesse;
che, perciò, chiede in via principale che questo Tribunale condanni l'Amministrazione patriziale di __________ alla rifusione dell'intero importo che il suo legale gli ha fatturato per la trattazione dell'incarto, sia per la corrispondenza e i contatti prima dell'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato sia per lo stesso gravame, pari a fr. 1'041.-- oltre IVA, ed in via subordinata postula che gli atti vengano rinviati al Consiglio di Stato affinché abbia a pronunciarsi sulle ripetibili;
che l'Amministrazione patriziale di __________ ha dichiarato di rimettersi al giudizio di codesto Tribunale, rilevando comunque che al ricorrente non era necessario il patrocinio di un avvocato per rispondere alle domande sottopostegli nel contesto della sua decisione 13 maggio 1997;
che, dal canto suo, il Consiglio di Stato, ritenendo giustificata la richiesta del ricorrente di assegnargli le ripetibili, lascia all'autorità adita di stabilirne il quantum;
Considerato, in diritto
che essendo date e la competenza del Tribunale Cantonale Amministrativo (art. 146 LOP), e la legittimazione attiva del ricorrente (art. 147 LOP, 43 PAmm) il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine;
che, giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso, sono tenuti a condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte a titolo di ripetibili;
che l'art. 56 PAmm conferisce pieno potere cognitivo al Consiglio di Stato, che dunque esamina liberamente e con pieno potere d'apprezzamento anche l'assegnazione di ripetibili alla parte vincente ai sensi dell'art. 31 PAmm;
che, invece, il potere d'esame del Tribunale cantonale amministrativo è limitato alla violazione del diritto e all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 61 e 62 PAmm);
che il concetto di violazione del diritto esclude il controllo totale dell'esercizio del potere d'apprezzamento, motivo per cui il potere cognitivo del Tribunale amministrativo non è completo quando è chiamato a sindacare l'esercizio del potere di apprezzamento effettuato da un'autorità inferiore, segnatamente lo stesso Tribunale non può sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello di quest'ultima autorità (RDAT I-1997 n. 21 pag. 58);
che, perciò, nel caso di specie, il Tribunale Amministrativo non può per principio sostituirsi al Consiglio di Stato nell'assegnazione e nella determinazione del quantum delle ripetibili, o al più avrebbe potuto farlo, qualora lo stesso Consiglio avesse modificato la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente in virtù dell'art. 50 PAmm, ciò che però non è stato il caso;
che, quindi, in accoglimento della domanda subordinata proposta a giudizio dal ricorrente, gli atti devono essere retrocessi al Consiglio di Stato, perché si determini sulla aggiudicazione delle ripetibili della sua sede;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelevare tasse e spese;
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 50, 56, 60, 61, 65 PAmm, 146, 147 LOP,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato perché si pronunci sull'importo delle ripetibili da assegnare a __________, ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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