AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.346
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00346
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 novembre 1997 di
contro
la decisione 5 novembre 1997, no. 5615, del Consiglio di Stato che respinge siccome improponibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 marzo 1997, con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ una licenza edilizia per costruire una stalla / fienile in località __________ (part. no. / RFD);
viste le risposte:
9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
11 dicembre 1997 del Dipartimento del territorio;
15 dicembre 1997 di __________;
22 dicembre 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 ottobre 1995 l'arch. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un edificio agricolo (stalla/fienile) in località __________, su un piccolo appezzamento di terreno (part. no. __________ e __________ RFD di mq 682) situato fuori della zona edificabile;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario di fondi contermini (part. no. __________ e __________ RFD), contestando che fossero date le premesse per l’insediamento in oggetto;
che raccolto il parere negativo della Sezione agricoltura (SA), alla domanda si è opposto anche il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatte le premesse per il rilascio di un'autorizzazione fondata sull’art 24 LPT;
che il 1º luglio 1996 l'arch. __________ ha presentato una nuova domanda per il medesimo oggetto;
che __________ vi si è nuovamente opposto, allegando che non erano date le premesse per l'esercizio di un'attività agricola suscettibile di giustificare la concessione di un permesso di costruzione fondato sull'art. 24 LPT;
che il 31 gennaio 1997 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda, omettendo stavolta di interpellare la Sezione dell'agricoltura (avviso no. 12904);
che, fondandosi su questo preavviso, il 6 marzo 1997 il municipio di Intragna ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione del vicino qui ricorrente;
che contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, ribadendo che non erano dati i presupposti per l'esercizio di un'attività agricola;
che con decisione 5 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso siccome improponibile per carenza di interesse legittimo; le obiezioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla dispersione nel terreno delle acque chiare (parzialmente luride) sono state considerate di natura eminentemente civile;
che contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per l'esame di merito;
che, evidenziata la sua situazione di confinante, l'insorgente rivendica la legittimazione attiva a torto negatagli dalla precedente istanza;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il beneficiario della licenza, che contesta con toni polemici le tesi dell'insorgente;
che il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ si rimettono per contro al giudizio di questo Tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che all'insorgente va senz'altro riconosciuta la qualità per contestare un giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso presentato in quella sede irricevibile per carenza di interesse legittimo;
che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è senz'altro ricevibile in ordine;
che ha diritto di ricorrere chi è leso direttamente nei suoi legittimi interessi (art. 43 PAmm);
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso e portatrici di un interesse attuale e concreto a dolersene per il pregiudizio che questo arreca loro effettivamente (giurisprudenza costante);
che nell’ambito della procedura di rilascio del permesso di costruzione il diritto di ricorso presuppone che l’insorgente si sia tempestivamente opposto alla concessione della licenza edilizia (art. 8 e 21 LE);
che, in concreto, non è dato di vedere come si possa ragionevolmente pretendere che l'insorgente, in quanto proprietario di fondi contermini, non appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta legata all'oggetto della licenza in esame da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre fra essa e gli altri membri della collettività;
che, parimenti, non si può negare che l'insorgente sia portatore di un interesse personale, attuale e concreto ad opporsi alla costruzione di un'opera suscettibile di arrecargli un pregiudizio tangibile nel godimento dei suoi diritti di proprietario del fondo contermine;
che, così stando le cose, il giudizio governativo censurato, crassamente lesivo del diritto, va senz'altro annullato, rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, raccolto il preavviso mancante ed assunte le prove necessarie, statuisca nuovamente nel merito del ricorso;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 novembre 1997, no. 5615, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente nel merito.
2.La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del resistente.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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