AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.345
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00345
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 1997 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 novembre 1997 (n. 5625) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 agosto 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha negato il rilascio di un permesso di dimora al marito __________;
viste le risposte:
4 dicembre 1997 del Consiglio di Stato,
9 dicembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino iugoslavo coniugato, è entrato la prima volta in Svizzera nel 1980 al beneficio di un permesso di dimora stagionale, più volte rinnovato. Il 30 luglio 1985 ha ottenuto il permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 31 luglio 1996. Il __________ è nata __________ avuta da una relazione extraconiugale con la cittadina svizzera __________ . L'8 febbraio 1994 la moglie __________ e i cinque figli di __________, giunti nel 1992 in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare, sono stati allontanati dal territorio elvetico a seguito del mancato rinnovo del loro permesso di dimora in quanto i requisiti previsti dall'art. 39 OLS non erano più ossequiati.
Il permesso di dimora di __________ non è stato rinnovato, essendo egli a carico del Comune di __________ e dell'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale per complessivi fr. 32 000.–, nonché avendo contratto un debito non rimborsato di oltre
fr. 20 000.– con la __________. L'interessato lasciava il territorio cantonale il 14 agosto 1996.
Il 10 marzo 1997 è stato sciolto per divorzio nella Repubblica federativa socialista di Iugoslavia il matrimonio contratto con la moglie __________.
b) __________, cittadina svizzera attinente di , è convolata a nozze l' a __________ (Iugoslavia) con __________, cittadino iugoslavo divorziato, per in seguito divorziare il 31 ottobre 1994. Essa si è unita nuovamente in matrimonio con il citato straniero il __________ a __________, divorziando ancora il 20 maggio 1997.
Essa è casalinga-invalida ed è beneficiaria di prestazioni assistenziali.
B. Il __________, __________ e __________ si sono sposati a __________ (Iugoslavia).
Con decisione 14 agosto 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda presentata da __________ volta a autorizzare l'entrata del marito in Svizzera con il rilascio di un permesso di dimora. Il dipartimento ha in sostanza ritenuto che l'interessato adempie i requisiti circa l'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS, avendo lasciato forti pendenze assistenziali in Ticino, oltre ad avere in passato fornito false indicazioni alle autorità con lo scopo di fuorviarle. L'autorità di prima istanza ha ritenuto che vi fossero pure forti indizi atti a ritenere che il soggiorno non fosse legato al matrimonio.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 5 novembre 1997.
Secondo l'Esecutivo cantonale, sarebbero ossequiati in specie i presupposti per l'espulsione dal territorio cantonale (art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS). L'interessato avrebbe beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi fr. 32 030.60 e costretto la figlia __________ a ricorrere a tale ufficio che deve provvedere ad anticipare i contributi di mantenimento pari a un totale di fr. 14 718.40, il padre non effettuando alcun rimborso. Egli inoltre non avrebbe tenuto durante la sua permanenza in Svizzera un comportamento esemplare, avendo interessato i servizi di polizia e giudiziari. La decisione impugnata sarebbe pertanto legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio al marito di un permesso di dimora.
Contesta le decisioni delle autorità inferiori ritenendole sproporzionate e non giustificate da alcun interesse pubblico preponderante, tanto che il marito non deve essere considerato alla stregua di una persona che ha ricevuto un decreto di espulsione, avendo quest'ultimo lasciato il territorio cantonale soltanto perché il suo permesso non era stato rinnovato. Asserisce in sostanza di essere in grado di garantire il pagamento dei debiti del marito, il quale intenderebbe al più presto poter esercitare un'attività lucrativa in Svizzera onde rimborsare quanto anticipato dall'assistenza pubblica e provvedere al mantenimento della figlia __________. Egli avrebbe dei legami stretti con il Canton Ticino, avendovi soggiornato e lavorato per diversi anni. Aggiunge che andare a vivere in Iugoslavia dal marito, in condizioni economiche e sociali precarie, sarebbe ingiustificato non potendo pretendersi che un cittadino svizzero sia costretto ad abbandonare il suo territorio per poter avere normali relazioni personali con il coniuge.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Il marito dell'insorgente ha diritto, di principio, al permesso postulato; in effetti, ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, al permesso di domicilio. Il quesito a sapere se esista un motivo di espulsione e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito (DTF 118 Ib 151 consid. 3d; RDAT I-1994 N. 55).
Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, è data la competenza di questo Tribunale.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio o la nazionalità elvetica può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
In concreto, l'insorgente ha il diritto di richiedere un permesso di dimora a favore del marito invocando pure la protezione dell'art. 8 CEDU (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). I coniugi sono sposati dal 5 giugno 1997. Il fatto che essi non vivono insieme a seguito della decisione di rifiuto di entrata in Svizzera del marito da parte della Sezione degli stranieri non significa che non vi sia tra di loro una relazione matrimoniale intatta. La separazione è dovuta al fatto che il marito non è al beneficio del permesso di dimora in Svizzera. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per le ragioni che seguono, per quanto riguarda la violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. L'art. 7 cpv. 1 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione. L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
3 3.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica li proprio cittadino, il rimpatrio può essere comparato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera.
In concreto, __________ ha dovuto far capo, quando risiedeva in Svizzera, alle prestazioni assistenziali nel corso di più anni. Sino al 30 settembre 1997, il debito maturato ammontava a complessivi fr. 32 030.60 (v. dichiarazione 13 ottobre 1997 Ufficio dell'assistenza sociale) senza che vi sia stato un rimborso nemmeno parziale. Ma vi è di più.
Con contratto di mantenimento 24 novembre 1992 ratificato dalla competente Delegazione tutoria il 3 dicembre successivo, __________ si era impegnato a versare i contributi alimentari alla figlia __________ nata fuori dal matrimonio. Ebbene, dal gennaio 1993 egli non provvede a tali versamenti se non saltuariamente in occasione del rinnovo del suo permesso (lettere 19 marzo e 7 giugno 1993, 23 gennaio 1996 dell'Ufficio dell'assistenza sociale; decisione di ammonimento 21 giugno 1993 della Sezione degli stranieri). Tale comportamento ha costretto __________ a far capo - anche attualmente - agli anticipi erogati dall'assistenza pubblica: al luglio 1997 l'importo complessivo dei contributi anticipati ammonta a ben fr. 14 718.40 (v. ricerca per trascuranza dei doveri di assistenza famigliare 9 luglio 1997; lettera 23 gennaio 1996 dell'Ufficio dell'assistenza sociale) senza che la cifra sia stata ultimamente rimborsata (lettera 2 maggio 1997 della madre __________ alla Sezione degli stranieri).
Da tali risultanze ne consegue che il marito della ricorrente è stato a carico dell'assistenza pubblica per quantità rilevanti e in modo costante, e che una recidiva non può essere esclusa ancora oggi, tanto più che egli non dimostra minimamente di aver provveduto al rimborso come sancito dalla relativa disposizione federale precitata quale condizione per poter rientrare in Svizzera. Poco importa inoltre se all'epoca nei confronti dell'interessato non fu decretata l'espulsione ma ci si limitò a non rinnovargli il permesso. La ricorrente sostiene di poter garantire il pagamento dei debiti del marito. Ma non spende una parola su tale proposta; del resto è anch'essa oggi al carico dello Stato per un importo di fr. 2 788.50 senza aver provveduto al relativo rimborso (v. dichiarazione 13 ottobre 1997 Ufficio dell'assistenza sociale). A titolo abbondanziale occorre osservare che egli non ha rimborsato un debito di circa fr. 20 000.– con la __________ (v. dichiarazione 14 agosto 1996 __________), e che ha a carico un attestato carenza beni 26 luglio 1991 per complessivi
fr. 14 768.75 con la __________.
3.2. Lo straniero può anche essere espulso dalla Svizzera quando egli è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS) oppure quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b). Da osservare che la pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è di rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a).
Dal fascicolo processuale, come correttamente rilevato dall'Esecutivo cantonale, risulta che il comportamento tenuto da __________ durante la sua permanenza in Svizzera non è stato dei più esemplari (v. rapporto informativo 25 luglio 1989 Polizia cantonale; lettera 12 luglio 1994 Ufficio Opere sociali del Comune di __________; scritto 23 gennaio 1995 Sezione degli stranieri relativa alla relazione con il figlio __________). Difatti, i vari decreti d'accusa emessi nei suoi confronti, le pendenze con l'Ufficio dell'assistenza sociale e il fatto che non ha avuto un lavoro fisso per svariati anni, dimostrano che il marito dell'insorgente non si è mai integrato nell'ordinamento sociale e nella mentalità del nostro Paese, benché fosse al beneficio di un permesso di dimora sin dal 1985.
Come visto dianzi, egli trascura gli obblighi di mantenimento della figlia __________, tanto che quest'ultima ha dovuto far capo all'assistenza pubblica; per tale motivo fu già ammonito il 21 giugno 1993 dalla Sezione degli stranieri. Egli ha pure interessato a varie riprese i servizi di polizia e giudiziari. Il 20 gennaio 1987 è stato sorpreso alla guida di un'autovettura senza essere in possesso della relativa licenza di condurre. Il 12 agosto 1988 è stato condannato a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni siccome ritenuto colpevole di furto (v. rapporto informativo 25 luglio 1989 Polizia cantonale). Con decreto d'accusa 17 luglio 1992, cresciuto in giudicato il 6 agosto seguente, è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1200.– siccome colpevole di circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione stradale. Ha soggiornato illegalmente nel nostro Paese dal 29 gennaio al 12 febbraio 1997 privo del necessario visto di entrata e permesso di soggiorno (v. rapporto preliminare di polizia giudiziaria 17 febbraio 1997; notifica della promozione d'accusa e del deposito in FUCT __________; cartolina d'avviso di uscita 17 febbraio 1997) tanto da essere condannato il 24 settembre 1997 alla pena di cinque giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (il decreto è cresciuto in giudicato il 27 ottobre 1997). Inoltre, egli non ha assunto un comportamento rispettoso nei confronti di varie autorità, segnatamente ritardando la sua partenza fissata con decisione 14 marzo 1996 cresciuta in giudicato, nonché dando pure false indicazioni dichiarando alla Polizia cantonale di essere perfettamente in regola con i versamenti a favore della figlia __________ (cfr. verbale d'interrogatorio 9 agosto 1996 pag. 2). __________ è pure rimasto senza attività lucrativa durante lunghi periodi, beneficiando altresì delle indennità erogate dall'assicurazione contro la disoccupazione come pure delle prestazioni assistenziali: egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale con lo scopo di ricercare un posto di lavoro nel 1986, nel 1991, dal 31 ottobre 1992 al luglio 1994, dal mese di settembre 1995 sino al 3 luglio 1996 (v. scritto 13 febbraio 1997 concernente la lista dei permessi rilasciati all'interessato durante la sua permanenza nel Canton Ticino).
3.3. Visto l'interesse pubblico prevalente (art. 11 cpv. 3 LDDS) a seguito dei differenti motivi di espulsione che giustificano il mancato rilascio del permesso di dimora all'interessato ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDDS, occorre procedere a una ponderazione con gli interessi privati in presenza analizzando se si può esigere dalla ricorrente che segua il marito all'estero (DTF 120 Ib 6; 110 Ib 205 consid. 2). La misura presa è tutto sommato adeguata.
La ricorrente sostiene a torto che non si può pretendere che un cittadino svizzero sia costretto ad abbandonare il suo Paese d'origine. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che quando il coniuge - anche svizzero - con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 16 consid. 4d; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). Nel caso in rassegna la ricorrente, al momento di convolare a nozze, sapeva - o avrebbe dovuto sapere - che il marito aveva debiti nei confronti dell'assistenza pubblica, la stessa ammettendo di frequentarlo già da ben cinque anni. A maggior ragione dal momento che il permesso di dimora di __________ non fu rinnovato anche perché a carico di prestazioni erogate dall'Ufficio cantonale di assistenza sociale e del Comune di __________. Ne consegue che l'insorgente
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, é necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può essere invocata se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine dell'altro coniuge (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii), e ciò indipendentemente se vi è un interesse pubblico o meno ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU.
Come già considerato dianzi, la ricorrente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza dei motivi che hanno portato l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, e non è dunque esclusa l'eventualità che essa abbia a dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S).
A titolo abbondanziale si rileva come il marito non invoca nemmeno, a ragione, il legame con la figlia __________: dagli atti risulta difatti che egli si è sempre disinteressato di quest'ultima a partire dal 1991 quando essa aveva 1 anno di età (v. lettera 2 maggio 1997 della madre __________), tanto che ha pure accumulato un rilevante debito presso l'assistenza pubblica per mancato versamento del contributo alimentare in favore della stessa.
Tutto ben ponderato, rifiutando di rilasciare il permesso di dimora al marito della ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso gli art. 7 e 10 cpv. 1 LDDS. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata e non appare di conseguenza insostenibile.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 10 cpv. 1, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1000.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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