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Numero d'incarto:
52.1997.344
Data decisione, Autorità:
16.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00344
Lugano
16 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso del 26 novembre 1997 di
contro
la
decisione 5 novembre 1997, no. 5628, del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 31 agosto 1997 dell'insorgente interposto contro la decisione 8
luglio 1997, no. __________, del municipio di __________, che modificava
unilateralmente una convenzione stipulata con il ricorrente in merito alle
modalità di pagamento delle imposte comunali arretrate;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
ed in diritto
A. Il
26 novembre 1997 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo
un ricorso contro una decisione del Consiglio di Stato.
Al
ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il
27 novembre 1997 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"Al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause
amministrative.
Richiamato
l'art. 9 della Legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per
produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente.
D. La
PAmm (art. 46 cpv. 3) obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione
impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono
ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli,
entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di
irricevibilità.
E. Detta
norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando
è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La
presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità
giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della
impugnazione (art. 48 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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