AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.341
Data decisione, Autorità: 06.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00341
Lugano 6 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 ottobre 1997 di
e __________ patrocinati dall'avv. __________
contro
la risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4643) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 20 febbraio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio (cambiamento di Cantone) rispettivamente di un permesso di dimora;
viste le risposte:
16 gennaio 1998 del Consiglio di Stato,
19 gennaio 1998 della Sezione degli stranieri;
richiamata la sentenza 17 novembre 1997 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina iugoslava, è entrata in Svizzera l'8 giugno 1991 ottenendo un permesso di domicilio nel Canton __________.
__________, anch'esso cittadino iugoslavo, ha lavorato in Svizzera dal maggio al novembre 1990 come stagionale. Dopo un incidente stradale occorsogli nel marzo 1991, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora temporaneo a scopo di cura nel Cantone Ticino, regolarmente rinnovato. La Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni, con decisione 18 agosto 1994 e confermata dal Consiglio di Stato il 4 ottobre 1994, ha respinto il rinnovo del sollecitato permesso in quanto non sussistevano più ragioni mediche atte a giustificare una permanenza nel nostro Paese. In seguito alla reiezione su ricorso della sua domanda d'asilo presentata il 19 dicembre 1994, all'interessato è stato impartito un ultimo termine con scadenza al 31 marzo 1997 per lasciare la Svizzera.
Nel frattempo, il 16 dicembre 1996 __________ e __________ si sono sposati avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di __________.
B Il 24 dicembre 1996, __________ ha chiesto alla Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino la concessione di un permesso di domicilio nel Cantone Ticino, ove si è trasferita il 1° gennaio 1997.
Il 10 gennaio 1997 __________ ha, a sua volta, presentato alla stessa Autorità ticinese una domanda tesa al rilascio di un permesso di dimora per vivere con la moglie.
Il 20 febbraio 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto entrambe le istanze.
C. Con unico giudizio 16 settembre 1997 il Consiglio di Stato, congiunte le cause, ha confermato le suddette decisioni respingendo le impugnative e ordinando agli interessati di lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 novembre 1997.
Per quanto concerne __________, il Governo cantonale ha in sostanza osservato che essa non aveva alcun diritto ad ottenere un permesso di domicilio del Cantone Ticino e che non vi era alcun impedimento al suo ritorno nel Canton __________. Per quanto riguarda invece __________, l'Autorità ha rifiutato il permesso di dimora a seguito della decisione negativa emanata nei confronti della moglie e ha rilevato che costui poteva chiedere il sollecitato permesso nel Canton __________, per risiedere con la consorte.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ e __________ si sono aggravati davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dei permessi sollecitati. Censurano, in sintesi, una violazione dell'art. 4 Cost (divieto dell'arbitrio). Instano inoltre affinché siano posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e domandano che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame.
E. Fondandosi sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, con decisione 17 novembre 1997 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in diritto
In merito all'ammissibilità del ricorso, segnatamente circa il diritto della cittadina iugoslava __________ all'ottenimento di un permesso di domicilio nel Cantone Ticino, si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione prolata il 17 novembre 1997 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.
2.1. __________ intende trasferire il centro dei propri interessi dal Canton __________ in Ticino: essa deve pertanto ottenere un nuovo permesso di domicilio (art. 8 cpv. 1 e 3 LDDS, art. 14 cpv. 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° marzo 1949, ODDS; RS 142.201; cfr. pure DTF 116 Ib 1 pag. 4). Siccome l'interessata è domiciliata in Svizzera, è cittadina di uno Stato con il quale il nostro Paese ha concluso un trattato di domicilio (RDAF 53/1994 n. 4 pag. 305) ed è in possesso di un documento nazionale di legittimazione, il permesso richiesto può esserle rifiutato solo se esistono motivi che giustificano la revoca o comportano lo scadere del permesso di domicilio (art. 14 cpv. 4 ODDS; DTF 105 Ib 234 pag. 236).
2.2. __________, cittadino iugoslavo, è sposato con la connazionale __________, domiciliata in Svizzera. L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone che il coniuge straniero di una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Lo straniero può anche, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 152 consid. 4). Ne consegue che, come considerato dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio (consid. 2c), affinché possa essere deciso se il ricorrente disponga di un diritto al sollecitato permesso, è necessario vagliare in precedenza se il rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio del Canton Ticino alla di lui moglie sia giustificato o meno.
L'art. 9 cpv. 4 LDDS dispone che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (lett. a); quando non venga fornita la garanzia richiesta secondo l'art. 6 cpv. 2 (lett. b).
In concreto, dallo scarno incarto trasmesso non emerge in maniera sufficientemente chiara se vi siano le condizioni per rilasciare a __________ un permesso di domicilio per vivere in Ticino a seguito del cambiamento di cantone.
Dagli atti si evince soltanto che il 25 febbraio 1997 ha stipulato un contratto di lavoro in qualità di ausiliaria presso un negozio a __________ con un salario lordo di fr. 12.– all'ora per 48 ore settimanali. Precedentemente, dal 1° gennaio 1997, percepiva le indennità di disoccupazione.
Stante quanto precede, questo Tribunale non è in grado di pervenire con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che la ricorrente non sia segnatamente soggetta a un motivo di espulsione o di rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b combinato con l'art. 10 LDDS), ciò che osterebbe al rilascio del permesso sollecitato. Difatti, dall'incarto non risulta qual è stata finora la sua condotta generale, se vi sono precedenti penali e se ha percepito prestazioni assistenziali provvedendo al relativo rimborso.
Trattasi comunque di questioni che vanno chiarite mediante un complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi. Infatti, sebbene la Legge di procedura per le cause amministrative sia retta dal principio inquisitorio (art. 18 PAmm), il quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova rammentare che tale principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la decisione da essa stessa emanata.
Ne consegue che, di riflesso, questo Tribunale non è in grado di statuire nemmeno sulla domanda di rilascio di un permesso di dimora del marito __________ (v. consid. 2.2.).
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Dato che dalle risultanze degli atti si evince che gli insorgenti versano in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 settembre 1997 (n. 4643) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti.
__________ e __________ sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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