AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.340
Data decisione, Autorità: 02.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00340
Lugano 2 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 1997 di
contro
la decisione 5 novembre 1997 (no. 5629) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 agosto 1997 con cui il Municipio di __________ gli ha negato l'autorizzazione a partecipare al "mercato mostra" del sabato mattina nel centro storico.
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La società dei commercianti di __________ organizza il sabato mattina un "mercato-mostra" nel centro storico cittadino. La manifestazione è intesa a promuovere la conoscenza e la vendita di prodotti dell'agricoltura, dell'artigianato e di quelli trattati dai commerci locali. L’organizzazione del mercato è disciplinata dall’ordinanza 3 novembre 1992 (OMM) emanata dal municipio in conformità della delega ad esso conferita dall’art. 17 del regolamento sull’occupazione del suolo pubblico (ROAP).
Sino al 1. luglio 1997 l'art. 3 OMM stabiliva che la partecipazione degli espositori, le condizioni di base sul modo di esporre e vendere le merci e l'assegnazione del posto di vendita erano decise inappellabilmente da un apposito comitato della __________. Agli espositori che garantivano una presenza su tutto l’arco dell’anno era di principio concesso un punto fisso di vendita; diritto che tuttavia decadeva in caso di assenza consecutiva per tre mercati.
Le tasse di partecipazione erano fissate dalla __________ con ratifica del municipio. L’esazione delle tasse era affidata alla stessa società che era abilitata a gestirne i proventi nell’interesse del mercato (art. 9 OMM).
Le infrazioni dell’ordinamento del mercato erano punite con l’ammonimento, la multa, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione (art. 15 OMM).
B. A partire dal 1992 il ricorrente __________, nativo del __________, ha preso parte al mercato mostra di __________ con una bancarella di prodotti artigianali ed artistici della sua terra d'origine.
Il 4 marzo 1997 la __________ ha sollecitato il ricorrente a versare entro 30 giorni la tassa di partecipazione dell’anno precedente, pena la sospensione dell’autorizzazione e l’esclusione dal mercato.
Senza nemmeno attendere la scadenza del termine assegnato, già il 16 marzo 1996 la __________ ha tuttavia deciso di revocare l'autorizzazione. Oltre che dal mancato pagamento della tassa arretrata, il provvedimento era giustificato da non meglio precisate violazioni dell'ordinamento del mercato.
Incurante di tale misura, __________ si è comunque ulteriormente presentato al mercato.
Questo atteggiamento ha dato luogo a discussioni fra il ricorrente che pretendeva di far capo al posto occupato in precedenza e gli organi di polizia, rispettivamente i rappresentanti della __________ che intendevano spostarlo altrove.
C. Il 30 gennaio 1997 il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 50.-- per aver partecipato al mercato nonostante la revoca dell'autorizzazione disposta dalla __________.
La multa è stata tuttavia annullata dal Consiglio di Stato, che con giudizio 9 aprile 1997 ha accolto il ricorso contro di essa inoltrato da __________. In sostanza, il Governo ha ritenuto che il municipio non potesse delegare a terzi la competenza ad autorizzare l'uso del suolo pubblico. Gli atti sono stati trasmessi al municipio affinché si pronunciasse sull'autorizzazione ad esporre.
D. Con istanza 7 maggio 1997, completata il 19 seguente, __________ ha chiesto al municipio l'autorizzazione a partecipare al mercato.
La domanda è stata preavvisata negativamente dalla __________, che ha messo in risalto il comportamento maleducato ed aggressivo assunto dal ricorrente nei confronti degli organizzatori del mercato, quando l’avevano “diffidato a non più ritornare al mercato in quanto assente per qualche mese”.
Recuperata, mediante modifica dell’OMM, la competenza a rilasciare siffatte autorizzazioni, il 6 agosto 1997 il municipio di __________ ha respinto la richiesta. A sostegno del diniego, l'autorità comunale si è richiamata al comportamento indisciplinato, oltre che aggressivo, che il ricorrente avrebbe tenuto non solo a __________, ma anche in altri comuni.
E. Con decisione 5 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione municipale, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________.
Esposti i principi e le norme che regolano la materia del contendere, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il rifiuto dell'autorizzazione fosse giustificato da sufficienti motivi di polizia e che non potesse essere sostituito da provvedimenti meno incisivi.
F. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione rifiutata.
L'insorgente sostiene di essere vittima di un'azione concertata volta ad escluderlo dal mercato per motivi pretestuosi e discriminatori. In buona sostanza, gli organizzatori della manifestazione l'avrebbero costretto a spostare a più riprese il suo posto d'esposizione, suscitando le sue giustificate rimostranze. Il 12 luglio 1997 sarebbe stato ammanettato coram populo ed in malo modo da agenti di polizia per costringerlo a sloggiare dal posto che occupava da anni.
Il ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver preso per buone le allegazioni del municipio, senza curarsi di assumere le prove testimoniali offerte a suo sgravio.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che chiedono la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono invero pacifiche.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il ricorrente rimprovera invero a giusta ragione al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentito, rifiutandosi di assumere le prove testimoniali offerte a sua discolpa, senza fornire alcuna spiegazione di tale rifiuto. Dato che il ricorso deve comunque essere accolto nel merito, questo Tribunale rinuncia ad avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 65 cpv. 2 PAmm.
I principi e le normative che disciplinano la materia del contendere sono stati compiutamente e correttamente illustrati dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato. Non essendo oggetto di contestazione non mette conto di evocarli nuovamente in questa sede.
Ai fini del giudizio è sufficiente ricordare che in mancanza di una diversa disciplina il rilascio di autorizzazioni per uso accresciuto del suolo pubblico è sostanzialmente rimesso al potere discrezionale dell'autorità concedente, che è tenuta a ponderare i contrapposti interessi, rispettando i principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, all'adeguatezza ed alla libertà fondamentali, in particolare quella di commercio e di industria (DTF 77 I 287; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N 118 B II seg.; Rhinow Krähenmann, Erg. Bd., ibidem).
Dagli atti prodotti dal municipio con la risposta al ricorso inoltrato __________ al Consiglio di Stato risulta:
che il 21 luglio 1997 la __________ si è lamentata con la stessa autorità comunale per il comportamento, a suo avviso scorretto, tenuto dal ricorrente in occasione delle sue comparse al mercato di __________, successive alla revoca dell’autorizzazione;
che il ricorrente avrebbe avuto una lite a __________ con un altro espositore in occasione della __________;
che il 22 agosto 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-- per aver violato un divieto di circolazione ed aver posteggiato nella zona pedonale del centro storico, rifiutandosi altresì di dar seguito all'ordine di allontanarsi che gli era stato impartito da un agente di polizia: infrazione perfezionata in occasione del mercato del 31 maggio 1997.
Nulla emerge da tali atti in merito ai diverbi che sarebbero sorti con gli organizzatori del mercato e con gli agenti di polizia intervenuti per sedare gli animi. Persino l'intervento del 12 luglio 1997, nel corso del quale il ricorrente sarebbe stato ammanettato e tradotto negli uffici di polizia, non sembra aver lasciato tracce documentali.
Dagli atti prodotti dal ricorrente davanti alla precedente istanza emerge per contro:
che il 4 marzo 1996 la __________ ha reclamato al ricorrente il pagamento della tassa di fr. 300.--, minacciandolo di sospendere l'autorizzazione in caso di mora;
che nemmeno due settimane dopo, il 16 marzo 1996, la stessa __________ ha revocato l'autorizzazione rilasciata al ricorrente, per "comportamento non conforme al regolamento già constatato anche in altre occasioni";
che il 1º luglio 1996 il ricorrente si è rivolto al Consigliere di Stato __________, per lamentarsi di asseriti soprusi messi in atto nei suoi confronti dalla __________, che l'avrebbe costretto a più riprese a cambiare il posto assegnatogli;
che il 26 novembre 1996 il ricorrente ha chiesto al Presidente della __________ di riammetterlo al mercato, riconoscendo di essersi reso autore di intemperanze;
che il 3 giugno 1997 il Comandante della polizia comunale di __________ ha esortato il ricorrente ad assumere atteggiamenti di maggior comprensione e disponibilità nei confronti degli organizzatori del mercato, evitando in particolare di dolersi, senza ragione alcuna, di essere vittima di discriminazioni di stampo razziale;
che il 12 giugno 1997 un conoscente del ricorrente è intervenuto senza successo per appianare le divergenze.
Orbene dall'insieme di questi atti questo tribunale non riesce a trarre un sereno ed affidante convincimento che l'insorgente abbia turbato con il suo comportamento l'ordinato svolgimento del mercato al punto da giustificarne l’esclusione.
Per sua stessa ammissione, sembra invero che il ricorrente non disponga di un carattere particolarmente docile e remissivo. Le intemperanze di cui si è verosimilmente reso autore non sembrano tuttavia essere la causa, ma la conseguenza della revoca dell'autorizzazione disposta dalla __________ il 16 marzo 1996 con sommaria e generica motivazione. Causa dell’esclusione, per quanto si può dedurre dagli atti, oltre al mancato pagamento della tassa di partecipazione, sarebbe stata la prolungata assenza del ricorrente dal mercato, che gli sarebbe valsa la perdita dal posto fisso.
Così inquadrate, queste turbative, acuite da una certa dose di intransigenza dimostrata da entrambe le parti, non sono atte, a mente di questo Tribunale, a giustificare un provvedimento tanto grave ed incisivo quanto quello adottato dal municipio nei confronti del ricorrente. L’interesse pubblico ad un ordinato svolgimento di questa manifestazione, ormai assurta ad irrinunciabile occasione d’incontro sociale, non è comunque tale da legittimare la proscrizione a tempo indeterminato di un espositore che come il ricorrente stenta ancora ad accettare le regole del gioco. Pur tenendo conto della latitudine di giudizio che dev’essere riconosciuta al municipio nell’ambito della ponderazione degli interessi contrapposti, non v’è chi non veda come nelle circostanze concrete l’interesse del ricorrente all’esercizio della sua modesta attività commerciale sul suolo pubblico prevalesse su quello del comune.
A torto ha ritenuto il Consiglio di Stato che gli atti permettessero di confermare l'esclusione del ricorrente dal mercato. Le scarse notizie che contengono, lette nel contesto in cui si sono svolti i fatti, non accreditano affatto questa conclusione.
Gli atti vanno retrocessi al municipio di __________, affinché rilasci al ricorrente l'autorizzazione richiesta. Va da sé che nella determinazione del posto da assegnare al ricorrente si dovrà tenere debitamente conto delle particolari caratteristiche del mercato, dei criteri sanciti dall'art. 5 dell'OMM e delle priorità da accordare agli altri espositori per rapporto alle aspettative del ricorrente a non vedersi escludere di fatto dalla manifestazione a causa di uno stazionamento eccessivamente marginale.
Il ricorrente va d’altro canto avvertito che l’inosservanza delle regole del mercato fissate dall’ordinanza potrà legittimare il municipio ad adottare le sanzioni indicate dall’art. 15 OMM, rispettivamente a negargli il rinnovo dell’autorizzazione.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 179, 208 LOC; 17 ROAP di __________; 2, 3, 5, 15 OMM di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 5 novembre 1997, no. 5629, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 6 agosto 1997 del municipio di __________.
Gli atti sono ritornati al municipio di __________ affinché rilasci al ricorrente l'autorizzazione richiesta.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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