AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.339
Data decisione, Autorità: 03.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00333-339
Lugano 3 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 24 novembre 1997 di
a) __________ patrocinato da avv. __________
b) __________
patrocinati da avv. __________
contro
la decisione 5 novembre 1997, no 5616, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 26 maggio 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni (Ufficio Permessi e Passaporti
viste le risposte:
9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
9 dicembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, uff. permessi e passaporti;
al ricorso __________;
9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
10 dicembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, uff. permessi e passaporti;
al ricorso __________ e llcc;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ è titolare delle patenti d'esercizio pubblico relative al garni, rispettivamente al bar __________ di __________. Entrambi i ritrovi occupano uno stabile di proprietà del ricorrente __________, situato nel centro storico cittadino. Il ricorrente __________ è gerente del garni, mentre __________ gestisce il bar.
B. Nell'ambito di un procedimento ricorsuale promosso da due vicine contro una decisione del Dipartimento delle istituzioni (UPP) che assicurava in via di massima il rilascio di un’unica patente per i due esercizi pubblici, è emerso che quest’ultimi erano assiduamente frequentati da prostitute. Sentito come teste il ricorrente ha ammesso che il garni era diventato un albergo a ore.
Preso atto di questi riscontri, il 26 maggio 1997 lo stesso Dipartimento ha ordinato la chiusura dei suddetti esercizi pubblici, a titolo di sanzione, dal 15 al 29 giugno seguenti per violazione degli art. 53 e 12 LEsPub.
C. Con giudizio 5 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrate dalla titolare delle patenti, dai gerenti e dal proprietario dello stabile.
In sostanza, il Governo ha ritenuto provato che nel garni e nel bar annesso venisse esercitata la prostituzione su vasta scala. Ne ha quindi dedotto che i ritrovi fossero stati destinati ad attività estranee alle finalità di un esercizio pubblico.
D. Pur avendo dato seguito all’ordine, dichiarato immediatamente esecutivo, i soccombenti impugnano ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alle sanzioni pronunciate dal Dipartimento delle istituzioni.
a) A mente della società titolare delle patenti e dei gerenti dei ritrovi in oggetto, l'esercizio della prostituzione sarebbe stato occasionale. A prostituirsi sarebbero state soltanto alcune clienti che sono state allontanate. Il garni non avrebbe ospitato soltanto peripatetiche, ma anche uomini d'affari e coppie di turisti in transito. Non vi sarebbe quindi stato alcun cambiamento di destinazione nè del garni, né del bar. Tanto meno sarebbero stati tollerati atti contrari ai buoni costumi. Non è peraltro compito dei gerenti vigilare su quanto accade nel privato delle singole camere. Determinante ai fini del giudizio sarebbe soltanto la corretta erogazione delle prestazioni che tanto il garni, quanto il bar sono tenuti per legge a dispensare.
b) Analoghe contestazioni vengono sollevate dal proprietario dell'immobile, il quale nega che l'esercizio della prostituzione sia diventato la principale attività del bar/garni. Al massimo si sarebbe trattato di un'attività saltuaria.
E. All'accoglimento dei ricorsi si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento delle istituzioni, contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.
F. Ai fini del giudizio, questo Tribunale ha acquisito agli atti i libretti delle notifiche di polizia compilate dai clienti dell'albergo a partire dall’agosto del 1996. Da questi atti emerge che sino al 6 settembre 1996 la clientela dell'albergo era costituita in prevalenza da cittadini svizzeri o germanici, che non di rado erano accompagnati da moglie e figli. A partire dal 21 settembre 1996 a tutt'oggi, la clientela è invece costituita esclusivamente da donne giovani (sui 20-30 anni), provenienti soprattutto dal sudamerica (Brasile, Colombia, Rep. Domenicana) e dai paesi dell'est (Ungheria e Cechia). Da questi formulari risulta pure che a partire da quella data sui formulari è stato annotato un secondo nome, spesso diverso da quello dell'ospite. Interpellati in merito alla natura di questo nome, i ricorrenti non hanno saputo fornire giustificazioni plausibili.
Dagli atti del Dipartimento delle istituzioni risulta pure che il garni in esame è stato tolto dall'elenco degli alberghi dell'Ente Turistico. Dall’elenco telefonico n. 17 risulta infine che il numero di telefono dell'albergo (__________) appartiene alla categoria Telebusiness con addebito a carico della stazione chiamante (fr. 4.23/min).
L'entrata principale dell'albergo, situata sul retro dell'edificio, è stabilmente chiusa. Sino all'estate dell'anno scorso era esposto in permanenza un cartello recante la scritta "albergo completo". Attualmente è invece esposta una scritta indicante che per accedere all’albergo occorre passare dal bar.
Considerato, in diritto
I ricorrenti dispongono della necessaria legittimazione attiva.
Le impugnative, inoltrate entro i termini di legge, sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decise con un unico giudizio fondato sugli atti integrati dagli ulteriori accertamenti esperiti da questo Tribunale.
Il fatto che la sanzione censurata sia già stata espiata, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, non rende i ricorsi privi d'attualità. L'irreversibilità della situazione venutasi a creare non rende infatti meno degno di protezione l'interesse dei ricorrenti a conseguire in via giudiziale l'accertamento dell'eventuale illegittimità del provvedimento.
a) viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti degli art. 11, 12, 14, 26-28;
b) si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della LEsPub o del regolamento d'applicazione (RLesPub);
c) non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica.
La sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità. Deve quindi risultare adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione.
Nella gerarchia delle sanzioni prevista dagli art. 66-70 LEsPub, la sospensione segue la multa (art. 66 LEsPub) e precede la revoca della patente (art. 69 LEsPub); provvedimento, quest’ ultimo, che si giustifica segnatamente quando vengono meno i presupposti per il suo rilascio.
Il divieto è volto ad escludere dagli esercizi pubblici attività collaterali suscettibili di disattendere le finalità perseguite dalla legge (cfr. art. 1 LEsPub), compromettendone l’ordinata gestione, incidendo negativamente sulla qualità dei servizi offerti od arrecando pregiudizio alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico.
L’art. 53 LEsPub stabilisce invece che il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.
Il bar è a sua volta definito come un esercizio pubblico nel quale si servono esclusivamente bevande, panini imbottiti, toast, bocconcini, aperitivi pasticcini e gelati (art. 30 RLEsPub).
Numerosi e convergenti indizi avvalorano questa conclusione.
Particolare rilevanza, da questo profilo, va anzitutto data alle caratteristiche della clientela. Dalle notifiche di polizia acquisite d’ufficio agli atti da questo tribunale risulta in effetti che sino al 6 settembre 1996 la clientela del garni era quella tipica di qualsiasi albergo dello stesso genere. Nel garni alloggiavano indistintamente uomini donne e bambini, giovani ed anziani, che giungevano soprattutto dalla Svizzera interna o dai paesi confinanti.
A partire dal 21 settembre 1996, dopo un breve periodo di chiusura, il garni è invece stato (ed è tuttora) frequentato esclusivamente da donne. L’unico uomo ospitato dopo tale data (__________, brasiliano, fiche n. ) era un travestito o transessuale soprannominato “ ”. Queste donne erano inoltre (e sono tuttora) giovani, sui 20 - 30 anni. Nessuna aveva più di 50 anni. Le clienti non erano (e non sono) d’altro canto accompagnate. Tutte alloggiano sole. Tutte provengono infine da paesi (Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana, Ungheria e Cechia) che notoriamente figurano tra i principali esportatori di prostitute verso la Svizzera. Tutte infine erano registrate con un nome o soprannome, che ha tutta l’aria di non essere altro che il “nome d’arte”, ovvero il nome con il quale le prostitute si presentano ai loro clienti.
Orbene, questo radicale cambiamento della struttura della clientela intervenuto alla fine di settembre del 1996 non è certamente dovuto al caso o ad un particolare interesse improvvisamente suscitato dall’albergo in esame fra le giovani brasiliane o colombiane. Nelle circostanze concrete può essere solo interpretato come una trasformazione dell’albergo in una casa di piacere. Le occasionali inchieste svolte dalla polizia sull'attività svolta da singole ospiti dell'albergo non fanno altro che confermare questa deduzione.
Significativa è poi la chiusura della porta principale sul retro del garni, con affissione stabile e permanente di un cartello recante l’indicazione “albergo completo”. Anche questa circostanza non è casuale o dovuta ad un improvviso successo commerciale del garni. Considerato il nuovo genere di clientela, questo fatto può essere unicamente inteso come un’iniziativa volta ad escludere l’esercizio pubblico dal circuito turistico per inserirlo in un altro circuito: quello della prostituzione.
Altrettanto carica di significati è l’attuale esposizione di una scritta con l’indicazione “entrata bar”. Circostanza, questa, che sta a dimostrare come la ricezione del garni, ormai superflua visto il cambiamento del genere di attività, sia stata assunta dal bar, struttura destinata a propiziare gli incontri tra le prostitute e i loro clienti.
Che il garni sia uscito dal circuito turistico non è comunque dimostrato soltanto dalla chiusura dell’entrata principale e dalla soppressione della ricezione originaria. Lo attestano in modo chiaro ed inequivocabile anche lo stralcio dell'esercizio pubblico dall'elenco degli alberghi allestito dalla Società degli Albergatori per l’Ente Turistico e l'insolita iscrizione del garni nell'elenco telefonico. L’assegnazione di un numero della categoria “telebusinnes”, che comporta l’addebito a carico della stazione chiamante di una tassa da 27 a 41 volte superiore a quella normale può invero essere interpretata unicamente alla stregua di un provvedimento escogitato apposta per scoraggiare e tener lontano la clientela che cerca le prestazioni tipiche di un garni e non quelle di una casa di piacere.
Ad accreditare ulteriormente questa conclusione, caso mai ve ne fosse ancora bisogno, fa poi stato l’esplicita ammissione fatta dal ricorrente __________, nell'ambito del procedimento ricorsuale di cui si è detto in narrativa. Quell’ammissione, fatta dietro precisa contestazione delle risultanze di accertamenti operati da questo tribunale, non era frutto di una svista. Venire ora a relativizzarne la portata, asserendo che il garni dispensa comunque le prestazioni prescritte dalla legge, ma guardandosi bene dal fornire spiegazioni plausibili sul cambiamento del genere di clientela verificatosi dopo il 21 settembre 1996, assume le connotazioni di una presa in giro del Tribunale.
E' senz'altro possibile che il garni dispensi le prestazioni previste dalla legge per questa categoria di esercizi pubblici. Tutto sommato, non v'é motivo di dubitare che alle ospiti, al mattino, venga servita la prima colazione. Parimenti, nulla permette di ritenere che la biancheria non venga regolarmente cambiata.
L’erogazione di queste prestazioni non è tuttavia determinante ai fini del presente giudizio.
Decisivo è il fatto che il garni è ormai diventato uno stabilimento nel quale si dispensa anzitutto sesso a pagamento. E’ questa in effetti la prestazione principale e caratteristica che viene offerta al pubblico per il tramite delle sue ospiti. Che poi queste ricevano anche alloggio e ristoro è circostanza del tutto contingente ed accessoria. L’attività principale del garni consiste nel meretricio. Le clienti non vi si stabiliscono per avere soltanto un alloggio e la prima colazione, ma per avere un luogo in cui esercitare la loro professione.
Il divieto sancito dall'art. 12 LEsPub appare quindi clamorosamente violato, sia per quanto concerne il garni, sia per quanto riguarda il bar, che risulta integrato nel primo al punto tale che la stessa società titolare delle patenti ne aveva chiesto l'unificazione.
L'evidente, perdurante violazione del divieto di destinare un esercizio pubblico ad attività estranee alle sue finalità fa apparire le sanzioni in esame commisurate semmai per difetto alla gravità oggettiva della trasgressione rimproverata ai ricorrenti.
Per il che i ricorsi vanno respinti, addebitando loro le spese e la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 68, 71 LEsPub; 9, 14 RLEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è a carico dei ricorrenti __________, __________ e __________ nella misura di fr. 1’000.-- in solido e del ricorrente __________ per il resto.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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