AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.338
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00338
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 1997 di
contro
la risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5749) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 luglio 1997 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, che ha autorizzato __________ e __________ ad acquistare il fondo n. __________ RFP del Comune di __________ al prezzo di fr. 20 972.– equivalenti a fr. 7.– il mq (diritto fondiario rurale);
viste le risposte:
5 dicembre 1997 della Sezione dell'agricoltura;
9 dicembre 1997 del Consiglio di Stato;
23 dicembre 1997 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con rogito 18 ottobre 1996 del notaio avv. __________ (n. 858), __________ e la comunione ereditaria fu __________ hanno venduto ad __________ e __________ un prato di 2996 mq, situato fuori della zona edificabile di __________ (part. n. __________ RFP).
Il 26 novembre 1996 il notaio avv. __________ ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura di accertare che l’alienazione del fondo non era soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni sull'acquisto di aziende e fondi agricoli della legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11; LDFR), subordinatamente che venisse rilasciata l'autorizzazione per l'iscrizione dell'atto.
Il 6 dicembre 1996 la Sezione dell'agricoltura ha comunicato al notaio che la compravendita era soggetta a tali disposizioni e che si doveva pertanto pubblicare un bando secondo l’art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR., poiché gli acquirenti non erano coltivatori diretti e non era nemmeno data una delle eccezioni previste dall’art. 62 LDFR.
B. Il __________ è apparso sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT n. __________, pag. __________) il bando per la vendita del fondo ad un prezzo massimo non esorbitante di fr. 7.– il mq fissato dall'autorità cantonale. Il bando recava il nome e l’indirizzo del notaio, ma non precisava nè a chi, nè entro quale termine avrebbero dovuto essere inoltrate eventuali offerte.
Il 16 giugno seguente il ricorrente __________ ha inviato al notaio un'offerta d'acquisto del fondo al prezzo di fr. 7.- il mq. L’offerta non è stata ulteriormente trasmessa all’autorità cantonale.
Il 14 luglio seguente il notaio in questione ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura di autorizzare la vendita del fondo a __________ e __________.
Ignara dell’offerta inoltrata dal ricorrente, il 25 luglio 1997 la Sezione dell'agricoltura ha rilasciato l'autorizzazione richiesta.
C. Venutone a conoscenza, __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento perché reso senza tener conto della sua offerta 16 giugno 1997.
Con decisione 12 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Pur rilevando come la Sezione dell'agricoltura avesse deciso ignorando l'esistenza dell’offerta inoltrata dal ricorrente, il Governo ha ritenuto che questi, non essendo coltivatore diretto, non beneficiasse di alcun diritto prioritario sull'acquisto del fondo in oggetto.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme all’autorizzazione alla vendita rilasciata dell’autorità cantonale.
Censurato l'operato del notaio, l’insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le contestazioni sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla regolarità del bando pubblicato, postulandone la ripetizione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione dell'agricoltura senza formulare particolari osservazioni.
__________ e __________, dal canto loro, osservano in estrema sintesi che l'autorizzazione all'acquisto del fondo è conforme alla legge.
Considerato, in diritto
Il ricorso, inoltrato entro il termine di 30 giorni previsto dagli art. 88 cpv. 1 della legge federale sul diritto fondiario rurale e 13 cpv. 3 LALDFR, è tempestivo.
Presentato da una persona senz'altro abilitata a ricorrere in quanto lesa direttamente nei propri legittimi interessi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'autorizzazione all’acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo è rilasciata se non sussistono motivi per rifiutarla (art. 61 cpv. 2 LDFR).
I motivi di rifiuto sono previsti dall’art. 63 LDFR.
In base alla lett. a di tale norma, l'autorizzazione è rifiutata se l'acquirente non è coltivatore diretto.
E’ considerato coltivatore diretto “chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e dirige personalmente l’azienda agricola” (art. 9 LDFR).
Per “azienda agricola” ai sensi della LDFR si intende “un insieme di fondi, costruzioni ed impianti agricoli che serve da base alla produzione agricola ed implica almeno metà della forza lavoro di una famiglia contadina” (art. 7 cpv. 1 LDFR). Per valutare se si tratti di un’azienda agricola, devono anzitutto essere presi in considerazione i fondi assoggettati alla LDFR (art. 7 cpv. 3 LDFR). Devono inoltre essere prese in considerazione le circostanze locali, la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono sopportabili per l’azienda, nonché i fondi affittati per lunga durata.
2.2. L’obbligo di vendere aziende agricole e fondi agricoli soltanto a coltivatori diretti sancito dall’art. 63 lett. a LDFR non è comunque assoluto. Le eccezioni a questo principio sono disciplinate dall’art. 64 LDFR.
In base a questa norma, se non vi è coltivazione diretta, l'autorizzazione deve comunque essere rilasciata se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo che giustifichi la concessione di una deroga (cpv. 1).
Fra i gravi motivi che legittimano un’eccezione al principio della coltivazione diretta è annoverata la comprovata mancanza di acquirenti idonei in quanto coltivatori diretti. Giustifica in particolare il rilascio di una deroga il fatto che nonostante pubblico bando per la vendita a un prezzo non esorbitante (art. 60 LDFR) non vengano inoltrate offerte di coltivatori diretti (art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR).
2.3. L'art. 5 del decreto esecutivo di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale del 23 dicembre 1993 (DELDFR), in vigore sino al 20 febbraio 1997, disponeva che il pubblico bando, prescritto dall'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR, doveva avere una durata minima di 15 giorni e doveva avvenire con la pubblicazione sul Foglio ufficiale, rispettivamente con affissione all'albo dei comuni di situazione e di quelli viciniori (cpv. 1). Nel bando doveva inoltre figurare la dicitura: "copia delle offerte è da inoltrare alla Sezione dell'agricoltura, Bellinzona" (cpv. 2).
Con l’entrata in vigore della LALDFR (21 febbraio 1997; cfr. BU 97, 145), il DELDFR è decaduto (art. 11 cpv. 2 DELDFR).
Non essendo disciplinato nè dalla LALDFR, nè dal regolamento previsto dall'art. 7 LALDFR, che non è ancora stato elaborato, il pubblico bando previsto dall’art. 64 lett. f LDFR non soggiace per ora a particolari disposizioni di diritto cantonale. Esso deve nondimeno risultare atto a conseguire le finalità perseguite dalla norma in questione.
Pacifico è pure l’assoggettamento della vendita all’obbligo dell’autorizzazione secondo la LDFR.
Controversa è la legittimità dell’autorizzazione all’acquisto del fondo, che l’autorità cantonale ha rilasciato ai resistenti __________ e __________ in applicazione dell’art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR, ovvero in deroga al principio della coltivazione diretta sancito dall’art. 63 lett. f LDFR.
3.2. Al fine di accertare che non vi erano interessati idonei all’acquisto in quanto coltivatori diretti, il notaio avv. __________ ha annunciato la vendita sul FU. Il bando pubblicato indicava chiaramente l’oggetto della transazione prevista ed il limite di prezzo fissato dalla Sezione dell'agricoltura in ossequio all’art. 66 LDFR. Il bando era carente perché non indicava nè a chi nè entro quale termine dovevano essere inoltrate eventuali offerte.
Le carenze non sono tuttavia tali da pregiudicare il conseguimento degli scopi di pubblicità perseguiti dall’art. 63 lett. f LDFR. Non si giustifica pertanto una ripetizione dell’intera procedura come chiesto dal ricorrente, che ha comunque potuto inoltrare la sua offerta ed ottenere che venisse presa in considerazione quantomeno davanti al Consiglio di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno potere di cognizione.
3.3. Per motivi sui quali non occorre indagare il notaio ha trasmesso alla Sezione dell'agricoltura soltanto l’offerta dei resistenti __________ e __________, che già avevano sottoscritto l’atto di compravendita del fondo. L'autorità cantonale ha quindi rilasciato la controversa autorizzazione in deroga, ignorando l’esistenza dell’offerta presentata dal ricorrente.
Adito da quest’ultimo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il difetto potesse essere sanato prendendo in considerazione anche l’offerta che il notaio aveva omesso di trasmettere alla Sezione dell'agricoltura. Il Governo ha comunque confermato il provvedimento impugnato, ritenendo che il ricorrente non potesse essere considerato coltivatore diretto ai sensi dell’art. 9 LDFR e che la sua offerta non ostasse pertanto al rilascio di un’autorizzazione di una deroga al principio sancito dall’art. 63 lett. a LDFR.
Le deduzioni del Consiglio di Stato meritano conferma.
Dagli atti prodotti dalla Sezione dell'agricoltura in prima istanza emerge infatti chiaramente l’azienda del ricorrente non può essere configurata come un’azienda agricola secondo l’art. 7 cpv. 1 LDFR e che il ricorrente non può pertanto essere considerato alla stregua di un coltivatore diretto giusta l’art. 9 LDFR.
Affinché un insieme di fondi che serve alla produzione agricola configuri un’azienda agricola ai sensi di questa norma occorre in effetti che determini un onere lavorativo pari ad almeno la metà della forza lavoro di una famiglia contadina.
Ora, stando ai dati indicati dallo stesso ricorrente nel formulario della struttura aziendale agricola compilato l’anno scorso, l'onere lavorativo derivante dalla gestione di una superficie prativa di soli 14’682 mq e di 22 capre si situa ben al di sotto di tale limite. In base ai parametri di valutazione dell’autorità cantonale, esso ammonta infatti ad appena 57 giorni all’anno. Ben al di sotto, quindi, della metà della forza lavoro di una famiglia contadina (140 giorni all’anno).
Irrilevante è il fatto che il ricorrente coltivi lui stesso il suolo agricolo e che diriga personalmente la sua azienda. Tali circostanze non bastano comunque per riconoscergli la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell’art. 9 LDFR, poiché la sua azienda non risponde al requisito posto dall’art. 7 cpv. 1 LDFR con riferimento all’onere lavorativo.
Ininfluente è pure il fatto che la vendita al ricorrente possa eventualmente apparire preferibile alla vendita ai resistenti __________ e __________. L'autorizzazione in deroga al principio della coltivazione diretta dipende soltanto dalla prova dell’inesistenza di offerte di coltivatori diretti. Il pubblico bando di cui all’art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR non è destinato ad individuare quale acquirente debba essere preferito. Serve soltanto ad accertare che nessun coltivatore diretto sia interessato all’acquisto e che pertanto può essere autorizzato un acquisto in deroga al principio sancito dall’art. 63 lett. a LDFR.
Condizione, questa, che in concreto risulta soddisfatta.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 7, 9, 60, 61, 63, 64, 80, 88 LDFR; 3, 13 LALDFR; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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