AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.337
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00337
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 12 novembre (n. 5742) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 26 aprile 1996 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rilascio del permesso di domicilio;
viste le risposte:
28 novembre 1997 del Consiglio di Stato,
11 dicembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino marocchino, si è sposato a __________ il __________ con __________, cittadina italiana nata a __________ e domiciliata a __________. Dalla loro unione è nata __________ il __________, la quale è stata posta in affidamento ai coniugi __________ dopo pochi mesi di vita, e meglio sin dalla primavera 1992.
b) L'11 giugno 1991 gli veniva rilasciato un permessino onde poter lavorare in qualità di aiuto giardiniere a __________. Il 3 marzo 1992 ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 12 marzo 1996, per svolgere l'attività di operaio presso una ditta di __________. Il 20 maggio 1992 veniva notificata la fine del rapporto di lavoro e l'interessato si iscrisse all'allora Ufficio consortile del lavoro di __________ e dintorni dal 30 aprile al 6 novembre dello stesso anno, per in seguito ottenere un permessino per svolgere una nuova attività sino al 16 novembre 1992. All'inizio del 1993 fu assunto da una ditta di __________ come operaio per l'assemblaggio di piani di cottura in vetroceramica. L'11 marzo 1993 la Sezione cantonale degli stranieri respinse una domanda di estensione di attività quale spedizioniere presso una tipografia offset a __________. Preso atto di codesta decisione, __________ decise di occuparsi unicamente dell'attività di spedizioniere lasciando il posto di operaio presso la ditta di __________ dove lavorò fino al 31 ottobre 1995 quando fu licenziato per mancanza di lavoro. Egli si è in seguito iscritto all'Ufficio del lavoro per la ricerca di un nuovo impiego e beneficiando altresì delle indennità di disoccupazione.
c) __________ era già stato in Svizzera prima del matrimonio quale turista il 2 settembre 1989; tramite sua sorella, residente in Ticino e sposata con un cittadino elvetico, formulò istanza tendente all'ottenimento di un permesso di dimora per apprendere una professione nel campo dell'informatica, decisa negativamente dall'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti; egli lasciò il territorio cantonale il 4 luglio 1990.
B. Il 14 febbraio 1996 __________ ha chiesto all'Ufficio regionale stranieri di __________ il rilascio del permesso di domicilio. La domanda fu preavvisata negativamente dal Municipio di __________, dove egli risiede, in quanto era pendente una situazione difficile con la locale Delegazione tutoria in merito ai rapporti con la figlia minorenne. Inoltre non sarebbe da ritenere un cittadino esemplare. Negativo fu anche il preavviso del delegato della Polizia cantonale di __________, il quale ha ricordato che l'interessato fu oggetto nel 1992 di un rapporto di segnalazione per infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale seguita da una revoca della licenza di condurre dal 29 agosto al 28 novembre dello stesso anno. Egli fu pure oggetto di un decreto d'accusa per circolazione in stato di ebrietà con una condanna al pagamento di una multa di fr. 1200.– e delle spese di fr. 650.–.
C. Il 26 aprile 1996 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata da __________, adducendo che egli non ha alcun diritto al permesso sollecitato essendo di nazionalità marocchina e visto pure il comportamento tenuto in precedenza nel nostro Cantone. In conclusione, l'autorità di prima istanza ha deciso di regolare le sue condizioni di residenza, fino a riesame del caso, con il rinnovo del permesso di dimora annuale per almeno ancora due anni.
D. Adìto il 10 maggio 1996 da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 12 novembre 1997.
Secondo il Governo cantonale, il ricorrente non soddisferebbe i requisiti per il rilascio del permesso di domicilio avendo violato l'ordine pubblico a seguito della condanna a una multa nel 1992 ed essendo stato nello stesso anno oggetto di un decreto di abbandono. Inoltre, i rimproveri mossi al ricorrente nella decisione della Delegazione tutoria di __________ sulla privazione della custodia parentale dei coniugi __________ (art. 310 cpv. 1 CC) sarebbero di una certa gravità.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di domicilio.
Il ricorrente deduce in sostanza l'arbitrarietà della decisione, quest'ultima considerando rilevanti per il giudizio fatti che rilevanti non sarebbero (incarti penali) e ritenendo per veri fatti non provati (procedura civile).
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
G. Il 15 dicembre 1997 il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale copia della sentenza del Tribunale federale del 25 agosto 1997 concernente la procedura di privazione della custodia parentale.
H. In fase istruttoria, il Tribunale ha richiamato d'ufficio dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino e dalla Sezione della circolazione le relative decisioni emanate nei confronti dell'insorgente, tutte antecedenti il provvedimento qui impugnato.
Delle risultanze emergenti dai suddetti accertamenti si dirà
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce alcun diritto. L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 secondo periodo LDDS, il coniuge straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha anch'esso diritto al permesso di domicilio. Il ricorrente ha dunque diritto, di principio, al postulato permesso. Sposato dal 1991 con una cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio, è da allora al beneficio di un permesso di dimora. Inoltre non risulta dagli atti che nei successivi 5 anni i coniugi non abbiano vissuto insieme regolarmente e ininterrottamente. Il quesito a sapere se esista una violazione dell'ordine pubblico e se, di conseguenza, il permesso possa essergli rifiutato attiene al merito. Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 11 cpv. 1 ODDS dispone che prima di concedere il permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà ancora una volta a fondo come si sia comportato fino allora. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero al rilascio del permesso si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso sollecitato. Considerato dunque che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a). Non è tuttavia necessario, né sufficiente, che il comportamento dell'interessato sia punibile: l'ordine pubblico può infatti essere minacciato non solo mediante la violazione di norme giuridiche, ma anche con il mancato rispetto delle strutture sociali o di importanti valori morali (STF 18 marzo 1994 in re F. e M. consid. 4).
In concreto, le autorità inferiori ritengono che l'ordine pubblico sarebbe stato violato dal ricorrente, poiché avrebbe interessato i servizi di polizia e giudiziari.
3.1. Dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale risulta che al ricorrente la Sezione della circolazione con decisione 22 settembre 1992 ha revocato, per infrazione grave alle relative norme, la licenza di condurre dal 29 agosto al 28 novembre 1992 poiché circolò il 29 agosto 1992 a velocità eccessiva accertata in circa 90 km/h su un limite di 50 km/h. La perizia alcoolometrica ha dato un risultato dell'1.19 - 1.55 per mille corrispondente ad uno stato leggero fino a forte influsso alcoolico che più non consente la corretta guida di un veicolo a motore. A conseguenza di tale infrazione, egli è stato oggetto di un decreto di accusa del Procuratore pubblico per circolazione in stato di ebrietà con condanna al pagamento di una multa di fr. 1200.– e delle spese di fr. 650.–. Ora, come correttamente fa notare l'insorgente, tale episodio risale a più di cinque anni fa e rimane un episodio isolato. Non risulta agli atti che l'interessato da allora abbia recidivato o che sia dedito all'alcool, tanto che dal rapporto peritale 12 dicembre 1996 (pag. 14) il dott. med. _________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, relativo all'esercizio dell'autorità parentale relativa alla figlia __________ ha dichiarato che egli "non abusa di sostanze alcoliche né di sostanze stupefacenti".
3.2. Sempre dagli accertamenti esperiti da questo Tribunale, presso il Ministero pubblico figura che il 24 marzo 1992 fu sporta una querela da parte di __________ contro il ricorrente, __________ e __________ per vie di fatto e minacce. Nella propria decisione, l'autorità di prime cure e l'Esecutivo cantonale danno importanza a tale procedimento.
Se non che nei confronti del ricorrente è stato emanato un decreto di abbandono del procedimento penale il 5 maggio 1992 per recesso di querela. Ne consegue che l'abbandono del procedimento non può essere posto a fondamento per considerare che il ricorrente avrebbe violato l'ordine pubblico.
3.3. La decisione impugnata si basa pure sulla risoluzione della Delegazione tutoria di __________ che priva i genitori __________ della custodia parentale relativa alla figlia __________ (occorre di transenna sottolineare come l'affidamento fu consigliato dai servizi medico-sociali di __________ in quanto entrambi i genitori lavoravano). Tale risoluzione prende origine dal fatto che il Servizio medico-psicologico di __________ comunicò alla Delegazione tutoria che __________ appariva sofferente, __________, regredita globalmente, che un medico aveva visitato la piccola riscontrando ecchimosi sulla spalla destra, sul braccio destro, sul gomito destro e che - interrogata - la bambina aveva indicato il padre come autore dei maltrattamenti quando le prendevano crisi di vomito (perizia, pag. 21 e 29). La decisione è stata confermata dalla prima Camera civile del Tribunale di appello il 20 maggio 1997, ma con altre motivazioni. Come fa giustamente rilevare il ricorrente, le ragioni per le quali si è giunti a tale provvedimento non sono da ricercare in un suo comportamento contrario alla legge o ai valori sociali e morali del nostro Paese.
Come considerato nella sentenza d'appello (consid. 6 e confermata dal Tribunale federale il 25 agosto 1997), l'autorità di vigilanza statuendo sul ricorso contro la decisione della Delegazione tutoria - pur giudicando con "una certa prudenza" la capacità dei coniugi __________ ad assolvere loro ruolo di genitori - non ha confermato la privazione della custodia parentale per i motivi segnalati in precedenza (art. 310 cpv. 1 CC), bensì perché i genitori si varrebbero della custodia per esigere l'immediato trasferimento della figlia, la quale si trova fin dall'età di pochi mesi presso una famiglia affidataria, a __________ (art. 310 cpv. 3 CC). Ora, anche senza sottovalutare il certificato medico 21 febbraio 1996 il dott. __________ di __________, specialista in medicina generale, attestante le note ecchimosi provocate "dalla mano destra di un adulto" (sentenza ICCA, ibidem), l'autorità di vigilanza non ha dedotto da tale certificato l'incapacità educativa dei coniugi __________, ma si è limitata a esprimere "una certa prudenza". Di conseguenza, l'atteggiamento assunto dal padre nella procedura di privazione della custodia parentale non denota ancora quell'intensità tale per porsi a fondamento della misura presa dalla Sezione degli stranieri, tra l'altro carente negli accertamenti in quanto presa quando la causa civile non era ancora conclusa.
Di conseguenza non risultano in specie elementi sufficienti atti a ritenere che il ricorrente ha avuto a partire dalla sua entrata in Svizzera un comportamento di gravità tale da sancirne una violazione dell'ordine pubblico. Anche il fatto che egli si trova attualmente in disoccupazione non giustifica ancora il diniego del permesso sollecitato a maggior ragione dal momento che dalla tipografia fu licenziato non per sua colpa, bensì per mancanza di lavoro. Il ricorso va dunque accolto e le decisioni delle autorità inferiori annullate.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. sono annullate:
a) la risoluzione 12 novembre 1997 (n. 5742) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 26 aprile 1996 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri.
Gli atti sono ritornati alla Sezione degli stranieri affinché rilasci a __________, cittadino marocchino il permesso di domicilio richiesto.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1000.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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