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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.329
Data decisione, Autorità: 17.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00329
Lugano 17 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 novembre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 22 ottobre 1997, no. 5445, del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso inoltrato da __________ avverso l'iscrizione dell'insorgente nei cataloghi elettorali del comune di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con ricorso 12 dicembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di radiare il ricorrente __________ dai cataloghi elettorali pubblicato all'albo comunale il 7 di quel mese;
che con giudizio 22 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, ritenendo che il domicilio (politico) di __________ fosse a __________;
che nel dispositivo il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudizio era definitivo, "riservato il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione, a chi è leso nei suoi interessi";
che contro il predetto giudizio __________ insorge davanti a questo tribunale, chiedendo, in limine litis, che venga accertata l'incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito dell’impugnativa, subordinatamente, che il giudizio governativo censurato venga annullato;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine litis i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è stabilita per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo: il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm);
che la legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23.2.54 (LVE; RL 1.3.1.1.) non assegna al Tribunale cantonale amministrativo alcuna competenza in tema di iscrizione e radiazione dai cataloghi elettorali (art. 104 LVE);
che, di conseguenza, il ricorso proposto da __________ contro la decisione con cui il Consiglio di Stato accoglie l'impugnativa presentata da __________ contro la sua iscrizione nei cataloghi elettorali del comune di __________ appare improponibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso fornita dal Consiglio di Stato non permette diversa conclusione, stante che la competenza è fissata imperativamente dalla legge (art. 3 PAmm); permette soltanto di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 104 LVE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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