AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.328
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00328
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 novembre 1997 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 22 ottobre 1997 (n. 5470) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 settembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha negato il rilascio di un permesso di dimora al marito __________;
viste le risposte:
18 novembre 1997 del Consiglio di Stato,
28 novembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino iugoslavo, è entrato la prima volta in Svizzera il 18 maggio 1988 ottenendo un permesso di dimora stagionale, più volte rinnovato. Dal 1993, ha beneficiato di un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza al 1° dicembre 1995.
Nel giugno-luglio 1992, l'interessato fu raggiunto dalla moglie __________ e dai suoi figli __________, __________ e __________, messi al beneficio di un permesso di dimora annuale nell'ambito del ricongiungimento familiare.
La famiglia __________ ha dovuto in seguito far capo a prestazioni assistenziali, il capofamiglia essendo rimasto senza attività lucrativa.
Il 22 febbraio 1994, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato dei coniugi __________.
Con decreto d'accusa 6 giugno 1995 - cresciuto in giudicato l'11 giugno 1997 - __________ è stato condannato (art. 23 cpv. 1 LDDS) alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, siccome prevenuto colpevole di aiuto all'entrata illegale avendo coadiuvato 4 cittadini iugoslavi, tra il 31 dicembre 1994 e il 1° gennaio 1995, ad entrare in Svizzera illegalmente dietro promessa, a viaggio ultimato, del versamento di DM 2000.–.
B. Con decisione del 1° febbraio 1996, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora presentata da __________ il 10 gennaio precedente alfine di trovare un posto di lavoro. In estrema sintesi, il Dipartimento ha motivato la propria decisione tenuto conto che i coniugi non lavoravano, vivevano separati e avevano accumulato debiti assistenziali nei confronti del Cantone per oltre fr. 75 000.–.
Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 28 agosto 1996, il ricorrente trovandosi nuovamente senza lavoro e non avendo rimborsato il proprio debito nei confronti dello Stato malgrado le sue promesse a seguito di un impiego assunto durante la procedura ricorsuale. Donde l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. Ai fini del giudizio, il Governo cantonale ha pure considerato le difficoltà di integrazione della famiglia. Nel corso del mese di ottobre 1996, la famiglia __________ lasciava il territorio cantonale.
C. Sciolto il matrimonio per divorzio dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica socialista federativa di Iugoslavia) in data 2 aprile 1997, l'8 agosto seguente __________ si è sposato nella stessa località montenegrina con __________, cittadina iugoslava entrata in Svizzera il 15 marzo 1991, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera dal 14 marzo 1993 con prossimo termine di controllo fissato al 14 marzo 1999.
Il 18 agosto 1997, __________ ha presentato una "domanda di invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto" a favore del marito __________ affinché la raggiungesse in territorio elvetico. Essa ha chiarito il 21 agosto seguente che la richiesta era finalizzata al ricongiungimento familiare, come pure alla ricerca di un lavoro in Svizzera.
Il 18 settembre 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora in favore del marito __________, quest'ultimo avendo interessato i servizi di polizia e le autorità giudiziarie e accumulato debiti assistenziali nei confronti dello Stato per oltre fr. 75 000.–.
D. Adìto da __________ il 29 settembre 1997, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 22 ottobre 1997.
Secondo l'Esecutivo cantonale, sarebbero ossequiati in specie i presupposti per l'espulsione dal territorio cantonale (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS), nonché una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, il ricorrente avendo nei 3 anni di permanenza in Svizzera beneficiato di indennità di disoccupazione e di prestazioni assistenziali per oltre fr. 75 000.– ed essendo stato condannato per il reato di aiuto all'entrata illegale. Il Governo cantonale ha inoltre dedotto che la condotta assunta dal marito dell'insorgente sarebbe atta a comprovare il fatto che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese, tale aspetto essendo comprovato dal comportamento tenuto durante un convegno sportivo e avendo lasciato vari debiti impagati quando partì dalla Svizzera. Ritenuto pure che la moglie (già condannata con decreto d'accusa 21 marzo 1994 al pagamento di una multa di fr. 100.– per sottrazione di poca entità) potrebbe andare a vivere con il marito nel loro Paese d'origine dove è nata e dove hanno contratto matrimonio, a maggior ragione dal momento che dalla loro unione non sono nati figli.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando in sostanza il rilascio al marito di un permesso di dimora.
Contestando le decisioni delle autorità inferiori ritenendole sproporzionate e non giustificate da alcun interesse pubblico preponderante, asserisce in sostanza che la pena inflitta al marito non sarebbe grave e che un suo rientro in patria le cagionerebbe difficoltà dal profilo delle relazioni familiari, la sua famiglia risiedendo in Ticino; non sarebbero da trascurare inoltre i problemi della minoranza albanese nel __________. Asserisce pure che il marito sarebbe seriamente intenzionato a lavorare, tanto da poter altresì restituire progressivamente alla collettività il debito contratto; semmai potrebbe essergli concesso un permesso di dimora condizionale. Aggiunge anche che il rischio di recidiva dal profilo dell'erogazione delle prestazioni assistenziali sarebbe pressoché escluso.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 primo periodo LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Il marito della ricorrente ha diritto, di principio, al permesso postulato. Difatti egli è sposato dall'8 agosto 1997 con __________, cittadina iugoslava titolare di un permesso di domicilio in Svizzera dal 14 marzo 1993. L'insorgente può pertanto fondare il suo gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Se, quindi, la censura di disattenzione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
In concreto, l'insorgente ha il diritto di richiedere un permesso di dimora a favore del marito invocando la protezione dell'art. 8 CEDU (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Come già detto dianzi, i coniugi sono sposati dall'8 agosto 1997. Il fatto che essi non vivono insieme a seguito della decisione di rifiuto di entrata in Svizzera del marito da parte della Sezione degli stranieri non significa che non vi sia tra di loro una relazione matrimoniale intatta. La separazione è dovuta al fatto che il marito non è al beneficio del permesso di dimora in Svizzera, e la ricorrente è domiciliata nel nostro Paese nell'attesa che il coniuge possa raggiungerla. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per le ragioni che seguono, per quanto riguarda la violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultimo periodo LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso di dimora. Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza (art. 11 cpv. 3 LDDS), meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 120 Ib 130 consid. 4a).
2.3. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a).
3.1. Giusta l'art. 11 cpv. 1 e 3 LDDS, l'espulsione può essere pronunziata per un tempo indeterminato o per un termine non inferiore a due anni. Le persone espulse non possono, per tutta la durata dell'espulsione, venire in Svizzera. In casi eccezionali, l'espulsione può essere temporaneamente sospesa o tolta intieramente, senza peraltro che con ciò si sia ristabilito un permesso annullato da essa. L'espulsione amministrativa si accompagna automaticamente a un'interdizione d'entrata (Wisard, "Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile", pag. 140). In concreto, tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre 1996 con la sua famiglia in quanto a carico dell'assistenza pubblica, ci si potrebbe chiedere se egli può ora essere riammesso in Svizzera, non essendo passati due anni dalla decisione di espulsione (art. 11 cpv. 1 LDDS). Dato che dagli atti non risulta una comunicazione da parte dell'Ufficio federale degli stranieri circa l'applicazione della misura di espulsione nei confronti della famiglia __________, ben si può ritenere che si sia provveduto al suo rimpatrio. Con il che bisogna determinare se l'interessato è attualmente ancora a carico dell'assistenza.
La ricorrente non nega che il debito con lo Stato del Cantone Ticino sussiste ancora attualmente. Con il che, il rilascio di un permesso di dimora andrebbe negato già per il fatto che egli non ha provveduto a rifonderlo. Ma vi è di più. Nel ricorso viene indicato che risponderebbe a interesse pubblico il rilascio di un permesso di dimora - se del caso condizionale - a favore del marito per poter lavorare nel nostro Paese, affinché egli possa progressivamente restituire alla collettività quanto ha sin qui percepito. Pur riconoscendo la buona volontà in merito, la tesi non può essere condivisa. Il rischio di recidiva sussiste, tanto da aver pure contratto debiti rimasti impagati dopo la sua partenza dalla Svizzera presso varie ditte private (v. scritti __________). Non bisogna dimenticare che __________ quando risiedeva in Svizzera è rimasto disoccupato, anche per sua colpa (v. lettera 11 novembre 1992 Impresa generale di costruzione __________; scritto 30 agosto 1995 Sezione degli stranieri), tanto che nei 3 anni di permanenza sul territorio elvetico ha lavorato per complessivi 9 mesi e mezzo incamerando durante i periodi di inattività lavorativa le indennità di disoccupazione (v. richiesta di informazioni supplementari 6 novembre 1995) come pure prestazioni assistenziali per un importo di oltre fr. 75 000.– (scritto 28 dicembre 1995 dell'Ufficio dell'assistenza sociale). Da tali risultanze si desume che il marito della ricorrente è stato a carico dell'assistenza pubblica per quantità rilevanti e in modo costante, e che una recidiva non può essere esclusa ancora oggi, tanto più che egli non dimostra minimamente di aver provveduto al rimborso come sancito dalla relativa disposizione federale precitata quale condizione per poter rientrare in Svizzera. La ricorrente non sostiene nemmeno l'ipotesi di poter provvedere al sostentamento del marito. Difatti, ammette di versare essa stessa nel bisogno, disponendo di un cespite d'entrata di fr. 2'647.– tanto che essa richiede di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Un ricongiungimento col marito costringerebbe verosimilmente anch'essa a dover annunciarsi all'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale.
3.2. La misura presa è tutto sommato adeguata, conformemente all'art. 11 cpv. 3 LDDS. Con decreto d'accusa del 6 giugno 1995 - cresciuto in giudicato l'11 giugno 1997 - __________ è stato condannato (art. 23 cpv. 1 LDDS) alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, siccome prevenuto colpevole di aiuto all'entrata illegale avendo coadiuvato 4 cittadini iugoslavi, tra il 31 dicembre 1994 e il 1° gennaio 1995, ad entrare in Svizzera illegalmente dietro promessa, a viaggio ultimato, del versamento di DM 2000.–. Benché egli asserisca ora di essersi reso conto degli errori commessi nel passato e che a suo dire tale reato non sarebbe suscettibile di espulsione, non bisogna sottovalutare, come correttamente indicato dal Governo cantonale, che in materia di polizia degli stranieri non è possibile considerare il reato commesso dall'interessato come privo di ogni consistenza. Esso, nell'ottica del crescente fenomeno della clandestinità, deve essere affrontato dalle autorità con la massima fermezza e determinazione. D'altronde anche la ricorrente riconosce che tale comportamento costituisce una violazione dell'ordine pubblico. La pratica di favoreggiamento all'entrata in suolo elvetico, dal punto di vista degli stranieri, costituisce inconfutabilmente un reato di una certa gravità tanto da poter provocare la revoca di un permesso di dimora in quanto qualifica il comportamento dello straniero come motivo che dà a dito a gravi lagnanze ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS (STF 7 febbraio 1995 in re __________ consid. 4 e segg.). Come ha già considerato l'Esecutivo cantonale, favorendo l'entrata illegale di cittadini stranieri, egli ha dimostrato senza ombra di dubbio una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che lo ospita. Con il proprio comportamento, ha minacciato l'esecuzione di disposizioni importanti volte, tra l'altro, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di entrata e di dimora degli stranieri e dunque pure a garantire un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, nonché a tutelare il mercato interno del lavoro. Che l'interessato non voglia o non sia capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese è pure dato dal comportamento da egli tenuto durante una partita di calcio tanto da essere sanzionato da una squalifica di ben 24 mesi con una multa di fr. 250.– per vie di fatto nei confronti dell'arbitro (v. decisione 24 novembre 1995 Commissione penale e di controllo dell'Associazione svizzera di football).
Inoltre, entrambi i coniugi sono cittadini iugoslavi. L'insorgente, al momento di entrare in Svizzera, aveva 17 anni; prima viveva in Iugoslavia. Il marito, per contro, non ha dimostrato di aver stretti legami con la Svizzera. Egli è nato a Titograd (attualmente Podgorica), capoluogo della Repubblica di Montenegro, dove è convolato a nozze con la ricorrente, la quale non risulta che abbia riscontrato difficoltà recandovi e dove potrebbe rientrare col marito. Difatti, come già sancito dalla giurisprudenza federale, quando il coniuge straniero con diritto di risiedere in Svizzera conosce o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza di motivi che potrebbero portare l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, non è esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S). La ricorrente ritiene di essere stata ignara dei precedenti del marito, segnatamente della condanna penale e del carico assistenziale. Tale affermazione può lasciare perplessi, il marito essendo stato allontanato dalla Svizzera per tali motivi e dal momento che la ricorrente stessa ha affermato nel suo memoriale ricorsuale che essi si frequentavano già da diversi anni (su tale aspetto essa rimanda anche alle risultanze delle procedure di stato allora pendenti presso la Pretura del Distretto di Belinzona). La ricorrente ha dunque assunto tale rischio al momento del matrimonio e non può ora pretendere il rilascio di un permesso di dimora per il marito.
Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad integrarsi alla realtà elvetica, tanto che è suscettibile di adempiere pure i requisiti per un'espulsione. Difatti, l'art. 16 cpv. 2 ODDS dispone che l'espulsione può sembrare giustificata conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS - secondo cui lo straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita - segnatamente quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni di legge o alle decisioni dell'autorità.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, é necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può essere invocata se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine dell'altro coniuge (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii). In tal caso, l'art. 8 n. 1 CEDU non potrà essere invocato, e ciò indipendentemente se vi è un interesse pubblico o meno ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU. L'insorgente adduce che nel Cantone Ticino risiede l'intera sua famiglia, tanto che un suo rientro in Iugoslavia le cagionerebbe difficoltà dal profilo delle relazioni familiari tenendo pure conto della drammatica situazione dal profilo dei diritti dell'uomo e del rispetto della minoranza di origine albanese nel Kosovo. Nel caso in rassegna, entrambi i coniugi sono cittadini iugoslavi. L'insorgente, al momento di entrare in Svizzera, aveva 17 anni. Come visto in precedenza, prima viveva in Iugoslavia dove è pure convolata a nozze l'8 agosto 1997 senza che abbia riscontrato difficoltà rientrandovi. Il marito non ha dimostrato di aver stretti legami con la Svizzera. La ricorrente è si al beneficio di un permesso di domicilio, ma tale permesso lo ha ottenuto soltanto nel 1993 dopo il rilascio di un permesso di dimora dal 1991. Essa entrò in Svizzera la prima volta nel 1980, ma soltanto in qualità di stagionale senza pertanto poter risiedervi stabilmente. Del resto, i vari parenti sono entrati in Svizzera non prima del 1988-89. Non si può pertanto ritenere che essa sia ivi assimilata tanto da non poter pretendere un suo ritorno in patria per vivere con il marito, a maggior ragione dal momento che tale rientro non risulta problematico tanto da essersi colà unita in matrimonio.
Inoltre, come già visto dianzi, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, al momento del matrimonio, l'esistenza dei motivi che hanno portato l'autorità di polizia degli stranieri a rifiutare al coniuge l'autorizzazione di risiedere sul suolo elvetico, e non è dunque esclusa l'eventualità di dover vivere la propria vita di coppia all'estero (DTF 120 Ib 6; DTF 110 Ib 201; STF 1° luglio 1996 in re R.; STF 3 ottobre 1994 in re S.).
Tutto ben ponderato, rifiutando di rilasciare il permesso di dimora al marito della ricorrente, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa. Ancorché severa, le decisione non appare di conseguenza insostenibile.
Nella fattispecie, dato che il ricorso non appariva manifestamente infondato e che l'insorgente versa in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta.
La ricorrente va quindi dispensata dal pagamento di una tassa di giustizia e posta al beneficio del gratuito patrocinio (art. 30 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10 cpv. 1, 11, 17 cpv. 2, LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 1 e 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
E' concesso il gratuito patrocinio.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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