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Numero d'incarto:
52.1997.326
Data decisione, Autorità:
17.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00326
Lugano
17 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 novembre 1997 di
“in
merito alla messa in funzione di apparecchi automatici presso il __________ ”
richiamato l'art. 48 PAmm
ritenuto in fatto
che con ricorso 8 novembre
1997 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo di proibire la prevista istallazione di slot machines nei locali del
__________ di __________;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di
applicare due pesi e due misure vietando gli apparecchi automatici nel suo
esercizio pubblico e autorizzandoli invece in gran quantità presso il
__________: in barba alla volontà popolare, che ha appena introdotto un divieto
nella legge; chiede che non le si vada a raccontare la “storiella” del __________,
“che non la beve più nessuno”;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 48 PAmm,
l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative
inammissibili o manifestamente infondate;
che l'atto in esame è irricevibile per incompetenza del
Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è
dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; le decisioni
dell’autorità amministrativa sono impugnabili davanti a questo tribunale soltanto
nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che giusta l’art. 13 cpv. 2 LCAmb il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro le decisioni del
dipartimento in materia di rilascio o di revoca di licenze per l’esercizio di
apparecchi automatici;
che le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato in
deroga al divieto delle slot machines sancito dall'art. 9a LCAmb non sono
quindi impugnabili davanti a questo tribunale;
che nemmeno le disposizioni di diritto federale sulle case da
gioco assegnano competenze giurisdizionali a questo tribunale; anche da questo
profilo il ricorso è quindi irricevibile;
che, così stando le cose, l'atto in esame va quindi respinto
in limine siccome inammissibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
L'atto è inammissibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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