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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.322
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00322
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 aprile 1997 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 marzo 1997 (n. 1056) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 aprile 1996 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, le ha negato il rilascio di un permesso di dimora;
vista la risposta 7 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
richiamata la decisione 29 ottobre 1997 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino turco, è entrato in Svizzera nel maggio 1989 quale richiedente d'asilo. Nel giugno 1990 è stato raggiunto dalla moglie, __________, e dai figli __________ ed __________. Il __________ è nato il terzo figlio __________. Nel febbraio/marzo 1994, __________ e la di lui famiglia sono stati posti al beneficio di permessi di dimora annuali B per rifugiati. Dal mese di giugno 1995, sono titolari di permessi di domicilio.
B. Il 9 febbraio 1995 __________ ha presentato alle competenti autorità ticinesi una domanda d'invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto a favore della di lui madre, __________, indicando, tra l'altro, che essa era muta. Con un visto d'entrata valevole dal 6 giugno fino al 7 luglio 1995, __________ è entrata in Svizzera il 14 giugno 1995. Vista la domanda di prolungamento del soggiorno presentata il 22 giugno 1995, le competenti autorità cantonali hanno rilasciato a __________ un cosiddetto "permessino di dimora senza attività", con scadenza al 13 settembre 1995.
C. Con preistanza del 13 settembre 1995 __________ ha chiesto un'ulteriore proroga provvisoria del permesso rilasciato alla di lui madre, in attesa di poter produrre la documentazione necessaria ad una formale istanza volta al rilascio di un permesso di dimora annuale, nonché una sospensione del termine di partenza. Il 10 ottobre 1995 è stata inoltrata un'istanza intesa ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora annuale a favore di __________. Nelle due domande veniva fatto valere che l'interessata, sordomuta e nullatenente, non era autosufficiente e che i familiari che si erano occupati di lei in Turchia non potevano più provvedervi. __________ e la moglie hanno dichiarato inoltre che assumevano ogni e qualsiasi onere concernente la loro madre, rispettivamente, suocera. La richiesta di permesso è stata poi completata con scritti del 18 ottobre 1995 e del 7 febbraio 1996.
L'11 aprile 1996, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda evidenziando la mancanza di concrete garanzie finanziarie a favore dell'istante.
D. Con giudizio 5 marzo 1997, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata e ordinando a quest'ultima di lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 maggio 1997.
Esaminati i fatti che contraddistinguono il caso concreto, il Governo cantonale ha osservato che __________ non aveva diritto, né in base alla legislazione interna né in base ad un trattato internazionale, al rilascio del permesso sollecitato. Ha considerato che non erano adempiuti né presupposti di cui all'art. 13 lett. f né quelli posti dall'art. 36 OLS. Ha ritenuto che l'interessata, malgrado il suo handicap, poteva rientrare in Turchia, ove era nata e dove aveva trascorso tutta la sua esistenza. Ha rilevato che, data la situazione economica della famiglia del figlio, costui non offriva garanzie sufficienti per provvedere pure alla madre. Detta autorità ha ugualmente evidenziato che le relazioni familiari tra la madre e il figlio potevano essere garantite anche da permessi di soggiorno turistici.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ si è aggravata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico, chiedendone l'annullamento e postulando che le venisse concesso un permesso di dimora ai sensi dell'art. 13 lett. f, rispettivamente 36 OLS. In quella sede la ricorrente ha lamentato una violazione dell'art. 4 Cost. (arbitrio, disparità di trattamento). L'insorgente ha inoltre chiesto che al ricorso fosse conferito effetto sospensivo e che le fosse concessa l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
F. Il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del gravame, riconfermandosi nelle argomentazioni contenute nella propria risoluzione.
G. Fondandosi sull'art. 98a OG e sulle relative disposizioni esecutive, con decisione 29 ottobre 1997 il Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
Considerato, in diritto
In merito all'ammissibilità e alla tempestività del ricorso, si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione prolata il 29 ottobre 1997 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.
Giusta l'art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
In concreto, l'interessata è afflitta da un grave handicap. Come già considerato dal Tribunale federale, ritenuta la sua età e il fatto che è analfabeta e nullatenente, è indubbio che non è in grado di vivere da sola né di provvedere da sé al suo sostentamento. E' dunque incontestato che la ricorrente si trova in uno stato di dipendenza.
Come ricorda l'alta Corte federale, la questione a sapere se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco, il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 n. 1 CEDU non essendo assoluto.
L'Ufficio dell'assistenza sociale ha dal canto suo comunicato in data 13 gennaio 1998 di essere intervenuto dal mese di settembre 1995 - e interviene tuttora e ciò contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nel gravame a pag. 8 n. 7.3 - a favore della famiglia __________ per un importo che ammonta oggi complessivamente a fr. 12'000.–.
L'insorgente sostiene che il ricorso all'intervento finanziario dello Stato sarebbe da ricondurre nel protrarsi della procedura di concessione della rendita LAINF al figlio __________ a seguito di un incidente occorsogli. Sarebbe pure pendente per quest'ultimo una domanda AI.
Stante quanto precede, la situazione finanziaria non è tuttora ancora definita e non permette a questo Tribunale con assoluta sicurezza di appurare accuratamente se vi è il rischio che la ricorrente, rimanendo in Svizzera, e la sua famiglia chiedano prestazioni assistenziali anche in futuro e per un importo rilevante. Difatti il quesito dev'essere risolto tramite una minuziosa istruttoria da svolgere dall'autorità inferiore, la quale dispone degli strumenti necessari per procedere in questo senso. D'altro canto, dagli atti non si evince nemmeno in maniera sufficientemente chiara ed esauriente se la ricorrente - come indicato dal Tribunale federale - possa tornare in Turchia, ossia se in tale Paese risiedono parenti o familiari con cui effettivamente intrattiene strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di lei accogliendola presso di loro o trovando - se esiste - una struttura adatta alle sue necessità e se effettivamente è vedova, dal momento che nella sua domanda d'entrata in Svizzera del 29 marzo 1995 ha indicato che il marito __________ non l'accompagnava nel nostro Paese.
Trattasi comunque di questioni che vanno chiarite mediante un complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi. Sebbene la legge di procedura per le cause amministrative (art. 18 PAmm) preveda che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), il principio inquisitorio non consente nel caso concreto di rimediare in maniera esauriente all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la decisione da essa stessa emanata.
Per il che il ricorso è accolto a causa dell'accertamento insufficiente di fatti essenziali ai fini del giudizio.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Dato che l'insorgente versa in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 marzo 1997 (n. 1056) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia.
La domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'avv. __________, è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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