AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.320
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00320
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 novembre 1997 di
Associazione
patrocinata dall'avv. __________
Contro
la decisione 20 ottobre 1997 (n. 5/1997) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti, che nega all'insorgente il permesso di posare un impianto destinato ad accogliere manifesti di diverse dimensioni contenenti messaggi destinati a una campagna di prevenzione contro la SIDA su uno stabile situato a __________ in Via __________;
vista la risposta 18 novembre 1997 dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 agosto 1997 l'Associazione __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni (UPP) il permesso di posare un impianto di cm 271.5 x 128 su una facciata dello stabile situato sulla part. n. __________ in via __________ a __________ e destinato ad accogliere manifesti di diverse dimensioni contenenti messaggi destinati a una campagna di prevenzione contro la SIDA.
Il Municipio di __________ ha espresso preavviso negativo; la polizia stradale ha per contro dato parere favorevole. L'UPP ha respinto la domanda con decisione 20 ottobre 1997, ritenendola contraria all'art. 4 LIns per motivi estetici.
B. Contro la predetta risoluzione dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
In sostanza, l'insorgente nega che l'insegna costituisca un pregiudizio dal punto di vista estetico viste le caratteristiche del nucleo. Richiamandosi in particolare ad altra autorizzazione concessa dall'UPP sulla medesima facciata della stessa abitazione, chiede che il permesso le venga comunque rilasciato per motivi di parità di trattamento.
C. All'accoglimento del ricorso si oppone l'UPP con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre ad emergere chiaramente dalle fotografie annesse all'incarto, è perfettamente nota a questo tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario.
Giusta l'art. 4 LIns, le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico ed alla morale.
La cennata disposizione è intesa ad evitare che i contenuti architettonici degli edifici vengano alterati in modo inaccettabile dal profilo estetico mediante l'introduzione di elementi estranei quali insegne o impianti pubblicitari in genere (RDAT 1982 n. 46).
Determinante, ai fini del presente giudizio, sono gli effetti che l'impianto in discussione comporta sul quadro del paesaggio.
Difatti la decisione impugnata non riguarda né la dimensione dei manifesti né il loro contenuto e nemmeno la presunta utilità pubblica dei messaggi.
L'insorgente ritiene che la decisione citerebbe norme di legge senza che venisse esplicata la loro concreta applicazione nella fattispecie. Tale censura è anch'essa infondata, il dipartimento indicando che l'autorizzazione è negata per motivi estetici sulla scorta dei citati preavvisi negativi.
4.1. Va innanzitutto rilevato che il concetto di effetto disarmonico non è dissimile da quello di deturpazione (RDAT, loc. cit.). Il criterio di giudizio per stabilire se un'insegna produca o meno tale effetto non è dato dal modo di pensare o di sentire di singole persone dotate di particolare sensibilità estetica e speciale indirizzo artistico, ma dev'essere ricercato nell'opinione espressa da una collettività assai vasta, secondo parametri oggettivi (Scolari, Commentario LE, 1. ed., ad art. 45 n. 8). L'effetto disarmonico è dato allorché l'insegna rompe in modo evidente ed inammissibile l'equilibrio estetico di un determinato edificio, ovvero quando non riesce ad inserirsi in modo adeguato nel contesto delle forme, delle linee e dei volumi della costruzione.
Va anche rilevato che il giudizio sull'adeguatezza e non della dimensione (estensione in larghezza, altezza e lunghezza) di un impianto pubblicitario dipende, in particolare, dall'impressione che essa può suscitare nell'osservatore, dalle peculiari caratteristiche della sua ubicazione, dallo scopo (visibilità) che si intende raggiungere, dal suo inserimento nell'ambiente circostante.
4.2. Nell'evenienza concreta, la valutazione operata dall'UPP merita conferma.
Va rilevato che lo stabile è situato nel nucleo storico e protetto di __________ e non è integrato nel perimetro oggetto del piano particolareggiato del quartiere __________.
Ad un osservatore medio l'insegna (cm 271.5 x 128) volta ad accogliere manifesti contenenti messaggi destinati a una campagna di prevenzione contro la __________, non può nel suo contesto non apparire eccessivamente ingombrante. L'impianto in rassegna, volto a contenere diversi messaggi, altera in modo inaccettabile l'armonia e il decoro dell'ambiente in cui è inserito.
Contrariamente a quanto asserito dall'insorgente, l'edificio presenta aspetti interessanti, pregevolezza non trascurabile e, nel complesso, contribuisce a porre in evidenza caratteristiche ambientali di una dignità sicuramente non insignificante, tanto che è situato - come detto - nel nucleo protetto. Poco importa se esso sia disabitato o meno.
L'impianto è stato invero preavvisato favorevolmente dalla polizia stradale: tale conclusione è però fondata sul fatto che esso è posto in senso contrario alla direzione di marcia ed è dunque di scarso impatto. D'altronde tale risultanza non contraddice i motivi estetici posti a fondamento della decisione impugnata, dal momento che essa è fondata sull'armonia e il decoro ambientale della zona e dello stabile.
In quanto volto a contestare l'applicazione delle norme succitate, il ricorso va quindi respinto.
5.1. Il principio di legalità prevale in genere su quello riferito alla parità di trattamento (cfr. Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B I seg; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 121 seg.). Eccezioni a questa regola sono ipotizzabili soltanto nel caso in cui l'autorità ha instaurato una prassi non conforme alla legge, dalla quale non intende dipartirsi. E anche in questo caso soltanto se il mantenimento della prassi illegittima non si pone in contrasto con interessi preponderanti.
5.2. Ora, il caso che la ricorrente cita a sostegno della propria tesi non costituisce prassi.
Bisogna rilevare che nei centri storici occorre in genere applicare un metro di valutazione più rigoroso che non altrove. L'insegna sullo stesso stabile autorizzata il 4 maggio 1990 recante il testo "__________" era collocata a lato della porta di entrata e si riferiva ad un'attività svolta nello stabile.
Nemmeno il riferimento ad altri "parecchi" cartelli pubblicitari giova alla ricorrente, essendo gli stessi ubicati in una posizione sostanzialmente diversa da quella in oggetto.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
Tutto sommato la decisione impugnata, non fondata su motivi di ordine pubblico e di morale con supposti pregiudizi rivolti alla natura dell'associazione insorgente, merita dunque piena conferma.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 17 LIns; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.– è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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