AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1997.319
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00319
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 novembre 1997 di
tutti patr. da avv. __________
contro
la risoluzione 15 ottobre 1997 (n. 5305) con cui il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso degli insorgenti contro le decisioni di data 18 settembre 1996 con cui il dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato, ha revocato le autorizzazioni rilasciate in loro favore per l'uso speciale del demanio pubblico-lago Maggiore attraverso il mantenimento di una boa d'ormeggio presso il campo boe n. __________ nel comune di __________;
viste le risposte:
19 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
19 novembre 1997 del dipartimento del territorio, amministrazione immobiliare e delle strade nazionali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Lo __________ era cointestatario, congiuntamente a ciascun altro singolo ricorrente, di 16 autorizzazioni per l'uso speciale del demanio pubblico-lago Maggiore che lo abilitavano a mantenere altrettante boe d'ormeggio presso il campo boe n. __________ nel comune di __________.
B. Con decisioni 18 settembre 1996 il dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato (UCPS) ha revocato tutte le autorizzazioni per l'ormeggio di natanti presso il campo boe n. __________, comprese quindi quelle rilasciate a favore dei ricorrenti. La revoca é stata giustificata con la costruzione, da parte del locale patriziato, del porto per natanti in località al __________ ad __________, la quale rendeva necessaria l'eliminazione di un'infrastruttura a carattere transitorio come il campo boe n. . Il club nautico patriziale (CNP) era inoltre obbligato ad accogliere i natanti ormeggiati presso l'eliminando campo di boe. Per questo motivo, con scritto accompagnatorio di identica data l' ha anche informato i destinatari delle decisioni che, per poter usufruire di questa possibilità, avrebbero dovuto richiedere i moduli al CNP a partire dal 15 ottobre 1996 e ritornarli allo stesso entro il 15 novembre successivo. Le decisioni fissavano, da ultimo, un termine scadente il 31 maggio 1997 ma al più tardi, all'entrata in funzione del nuovo porto al __________, per rimuovere le boe ed il materiale di ancoraggio.
C. Con unico gravame 27 settembre 1996 gli insorgenti indicati in ingresso hanno impugnato innanzi al Consiglio di Stato le decisioni di revoca che li riguardavano, delle quali hanno sollecitato l'annullamento. Essi hanno segnatamente contestato l'interesse pubblico delle misura, che privava lo __________ ed i suoi soci di ormeggi ideali per le barche a vela, i quali venivano inoltre utilizzati inoltre durante le regate organizzate dallo __________ per le lo stazionamento delle imbarcazioni della giuria e di sostegno. Hanno inoltre denunciato i canoni eccessivi praticati dal club nautico patriziale (CNP) per la messa a disposizione di un posto barca presso il porto al __________, che avrebbe provocato la rinuncia all'imbarcazione da parte dei soci, e prospettato infine possibili difficoltà ad utilizzare questa infrastruttura da barche con pescaggio della chiglia superiore ai 2 m. Fattori questi che, sommati, mettevano in forse l'esistenza stessa dello __________.
D. Il Consiglio di Stato ha evaso il gravame con giudizio del 15 ottobre 1997. Esso ha in primo luogo accertato che tra le autorizzazioni revocate 11 erano venute a scadenza prima del 31 maggio 1997, termine fissato dal dipartimento per rimuovere le boe e relativi accessori. Altre 4 erano invece venute a scadenza tra quest'ultima data e quella del giudizio governativo. Solo una aveva ancora validità a quel momento. Di conseguenza, poiché i ricorrenti non avevano postulato il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in loro favore e che pertanto la contestazione poteva vertere esclusivamente sulla revoca delle stesse, il Consiglio di Stato ha dichiarato improponibile l'impugnativa per 11 autorizzazioni e l'ha stralciata in quanto priva di oggetto per altre 4. Il Consiglio di Stato ha quindi esaminato il merito della contestazione in relazione alla sola autorizzazione detenuta congiuntamente dallo __________ e da __________, valida fino al 6 ottobre 1998. Al proposito l'autorità di ricorso ha affermato la sussistenza di un interesse pubblico alla soppressione del campo boe n. __________, ma che questo non era preponderante rispetto all'aspettativa dei beneficiari dell'autorizzazione di fruirne fino alla sua oramai imminente scadenza. Per questo motivo, limitatamente a questa autorizzazione, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa.
E. Con ricorso 3 novembre 1997 gli insorgenti indicati in ingresso si sono aggravati contro il menzionato giudicato governativo, del quale chiedono l'annullamento insieme a quello delle decisioni di revoca dipartimentali. Gli insorgenti ribadiscono e sviluppano gli argomenti già sottoposti al giudizio del Consiglio di Stato. Criticano preliminarmente la limitazione dell'oggetto del ricorso alla pura revoca delle autorizzazioni, che essi censurano anche perché intempestive. Essi adducono di aver frattanto prudenzialmente sollecitato all'__________ il rinnovo di tutte le autorizzazioni (doc. C annesso al ricorso). Eccepiscono in seguito di non essere stati sentiti in occasione della procedura di rilascio della concessione a favore del patriziato di __________ per la costruzione e gestione del porto al __________. Oltre all'insussistenza di un preminente interesse pubblico all'eliminazione del campo boe n. __________, i ricorrenti si dolgono di una violazione del principio della parità di trattamento. Sotto l'aspetto probatorio chiedono l'esperimento di un sopralluogo e di una perizia volta a dimostrare che i canoni di locazione percepiti dal CNP siano eccessivi. Richiamano gli incarti concernenti la costruzione del porto al __________ e la relativa concessione rilasciata a favore del patriziato di __________.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento del territorio hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
F. Il Tribunale ha acquisito agli atti gli incarti concernenti il rilascio della licenza edilizia e la concessione per l'uso speciale del demanio pubblico relativi al porto patriziale al __________. Ai ricorrenti é stata data la possibilità di presentare osservazioni.
Essi non hanno utilizzato questa facoltà, limitandosi a sollecitare un'udienza conciliativa con l'autorità intimata: udienza che il Tribunale, apprezzando le circostanze del concreto caso, non ritiene necessaria e tantomeno opportuna (art. 17 PAmm).
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 30 cpv. 2 LDP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine.
I ricorrenti chiedono l'esperimento di un sopralluogo ed inoltre l'allestimento di una perizia per dimostrare l'esosità dei canoni di ormeggio riscossi dal CNP. Procedendo ad un apprezzamento anticipato delle prove, il Tribunale non ritiene di dover accedere alle richieste degli insorgenti sia perché la situazione fattuale é sufficientemente chiara sia perché - come verrà spiegato in seguito - l'importo dei canoni di ormeggio percepiti dal CNP non hanno una qualche rilevanza ai fini del giudizio rispettivamente, dovessero averla, non appaiono eccessivi (art. 18 cpv. 1 PAmm; RDAT I-1997 N. 61 consid. 2d; I-1995 N. 51 consid. 2a).
Nel giudizio impugnato, adducendo che i ricorrenti non avevano postulato il rinnovo delle autorizzazioni, il Consiglio di Stato ha circoscritto l'oggetto della contestazione alla pura revoca delle stesse, dichiarando in tal modo improponibile l'impugnativa per 11 autorizzazione e stralciandola in quanto priva di oggetto per altre 4. Il Consiglio di Stato ha quindi esaminato il merito della contestazione in relazione alla sola autorizzazione detenuta congiuntamente dallo __________ e da , valida fino al 6 ottobre 1998. I ricorrenti criticano questa limitazione dell'oggetto della lite. Ed a ragione. In effetti, come essi asseriscono senza essere smentiti dall', la procedura di rinnovo delle autorizzazioni ha sempre avuto luogo dietro iniziativa dell'__________ medesimo. E questo - risulta al Tribunale - non solo nei confronti dei qui ricorrenti ma anche di altri beneficiari di autorizzazioni presso il campo boe n. __________. Gli insorgenti potevano pertanto legittimamente ritenere che, nel caso in cui le impugnate revoche fossero state annullate da parte del Consiglio di Stato, le autorizzazioni sarebbero state senz'altro ulteriormente rinnovate da parte dell'UCPS in virtù della prassi procedurale applicata fino a quel momento. Del resto, come risulta dal relativo scritto accompagnatorio, le decisioni di revoca delle autorizzazioni 18 settembre 1996 sono state emesse a quel preciso momento per permettere ai titolari delle autorizzazioni che fossero stati interessati di riservare per tempo (entro il 15 novembre 1996) un posto barca presso il porto al __________, ritenuto l'obbligo del CNP di accettare prioritariamente le richieste di stazionamento di natanti ormeggiati presso il campo boe n. . Il loro scopo ultimo non consisteva invece di tutta evidenza nel porre semplicemente fine con qualche mese di anticipo alle autorizzazioni in rassegna. A tal punto che la rimozione delle boe e degli accessori era fissata al 31 maggio dell'anno successivo rispettivamente all'entrata in funzione del nuovo impianto portuale, quando la maggior parte delle autorizzazioni era già venuta a scadenza. Il ricorso degli insorgenti doveva pertanto essere dichiarato ricevibile con riferimento a tutte le decisioni di revoca, intese come manifestazione dell'intenzione dell' di mettere definitivamente fine alle autorizzazioni medesime nell'ambito della soppressione del campo boe n. __________, esclusa quindi la possibilità di concedere un loro rinnovo, che questo fosse stato richiesto o non dovesse nemmeno esserlo. Questo non significa tuttavia ancora che il gravame 27 settembre 1996 dovesse essere accolto nel merito.
4.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico, di cui fanno parte le acque pubbliche (art. 1 lett. a LDP), é ammissibile solo se é conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale. L'uso speciale di poca intensità soggiace ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento (art. 10 cpv. 2, 11 cpv. 1 LDP) e per esso dall'__________ (dall'11 aprile 1997 quella competenza é passata all'ufficio demanio; cfr. art. cpv. 1 RDP). L'autorizzazione ha una durata massima di 10 anni (art. 14 cpv. 1 LDP). La posa ed il mantenimento di boe é considerato uso speciale di poca intensità (art. 7 RDP).
4.2. Il cittadino non può di regola vantare un diritto all'uso speciale del demanio pubblico (Knapp, Précis de droit administratif, N. 3033; Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, N. 576). Quando tuttavia egli sollecita un tale uso per l'esercizio di un diritto fondamentale garantito dalla costituzione, la giurisprudenza gli riconosce un cosiddetto diritto condizionale, subordinando la validità di un diniego alle condizioni per limitare quel diritto, segnatamente alla sussistenza di una base legale e di un sufficiente interesse pubblico ed inoltre all'ossequio del principio della proporzionalità (cfr. recentemente, per la libertà di commercio e d'industria, DTF 121 I 282 consid. 2a e rinvii; RDAT II-1991 N. 3 consid. b; in generale Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 2.a ed., N. 1883 seg. e rinvii alla giurisprudenza ed all'ulteriore dottrina). L'autorità chiamata a pronunciarsi su di un'istanza per l'uso speciale del demanio pubblico deve ad ogni buon conto sempre rispettare i principi generali del diritto amministrativo: oltre ai già menzionati principi della base legale, dell'interesse pubblico e della proporzionalità devono quindi essere tenuti in debita considerazione anche la parità di trattamento e la buona fede (RDAT II-1994 N. 70 consid. 2; II-1991 N. 3 consid. b; 1986 N. 83 consid. 2; 1982 N. 56 consid. D a; Grisel, Traité de droit administratif suisse, pag. 556; Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 118 B II e III; Knapp, op. cit., N. 3026 seg.; Häfelin/Müller, op. cit., ibidem; Schwarzenbach-Hanhart, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 11.a ed., pag. 212 seg.; Scolari, op. cit. N. 576 seg.). Nella pratica l'uso speciale del demanio pubblico può essere negato soprattutto se ciò appaia giustificato dall'interesse pubblico (RDAT 1982 N. 56 consid. D a; Scolari, op. cit., N. 578). L'interesse pubblico può inoltre legittimare in ogni tempo la modifica o la revoca di un'autorizzazione (art. 17 cpv. 1 LDP).
5.2. Richiamandosi agli art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, secondo cui le basi naturali della vita quali l'acqua ed il paesaggio devono essere protette, e 3 cpv. 2 lett. c LPT, giusta il quale le rive dei laghi devono essere tenute libere e deve essere agevolato il pubblico accesso e percorso, le autorità cantonali, insieme con quelle comunali, hanno intrapreso subito dopo l'entrata in vigore della LPT una politica di raggruppamento dei natanti in impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, così da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione, risolvendo nel contempo i conflitti tra questa e le altre attività svolte su lago (pesca, nuoto ecc.), agevolare infine al pubblico l'accesso e la godibilità delle rive. Quella politica trova il suo fondamento nel piano direttore (cfr. segnatamente alle schede di coordinamento da 9.15 a 9.22), nei piani regolatori comunali e nel titolo II del Regolamento della legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993 (RCNav).
5.3. Le schede n. 9.15 (dato acquisito) e 9.16 (risultato intermedio) del PD prevedono più particolarmente la realizzazione di infrastrutture portuali sicure e rispettose delle esigenze della protezione dell'ambiente e del paesaggio per permettere prioritariamente la rimozione dei natanti in contrasto con gli obiettivi di protezione della natura e dell'ambiente e la soppressione dei campi boe: infrastrutture ingombranti, conflittuali con l'esercizio della pesca e non integrati nel paesaggio. Del pari l'art. 26 cpv. 2 RCNav stabilisce che i campi boe hanno funzione transitoria e che devono essere eliminati al momento della realizzazione degli impianti portuali.
5.4. Tra le infrastrutture portuali contemplate dal PD figura la realizzazione di un porto regionale ad __________ (scheda n. 9.16). Questa indicazione é stata concretizzata a livello comunale attraverso la variante del piano regolatore concernente la riva del lago (PRRL.A), approvata dal Consiglio di Stato alle date 14 febbraio 1995 e 5 luglio 1995, la quale ha definito la costruzione di quell'impianto in località al __________. Il 18 luglio 1995 il municipio di __________ ha quindi rilasciato al locale patriziato la licenza edilizia per la costruzione di quell'infrastruttura, dotata di circa 250-270 posti barca. Il 3 aprile 1996 i servizi generali del dipartimento del territorio hanno rilasciato a loro volta a favore del patriziato di __________, per delega del Consiglio di Stato (cfr. art. 8 cpv. 2 RDP, testo in vigore a quella data), la concessione per l'uso speciale del demanio pubblico-lago Maggiore ai fini della realizzazione e della gestione degli impianti portuali in applicazione degli art. 10 seg. LDP. In quella sede il dipartimento ha vincolato il patriziato concessionario ad assumere in primo luogo quali locatari di posti barca, al momento della messa in esercizio della struttura portuale, i beneficiari di autorizzazioni al mantenimento di boe od altri impianti di ormeggio posti lungo le rive di __________ che sarebbero stati rimossi a motivo della costruzione della stessa, purché avessero fatto domanda entro il termine fissato dal concessionario (cfr. art. 14 della concessione, 8 cpv. 1 lett. a del regolamento d'uso del porto). Il campo boe n. __________, che distava poco più di un chilometro dal nuovo porto ed ospitava poco più di un centinaio di natanti, era esplicitamente menzionato tra gli impianti che sarebbero stati soppressi (art. 14 della concessione).
5.5. Le decisioni dipartimentali 18 settembre 1996 di revoca di tutte le autorizzazioni al mantenimento delle boe presso il campo boe n. __________ costituiscono una importante misura di attuazione della descritta politica perseguita dalle autorità cantonali. Politica che, come é stato spiegato poco sopra, persegue molteplici scopi. Oltre a rispondere a una precisa scelta pianificatoria, essa persegue importanti finalità nel campo della protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio, regolamentando ed armonizzando nel contempo l'utilizzazione delle rive del lago e del lago stesso (RDAT II-1994 N. 70 consid. 3.3.; 1986 N. 33; STA inedite 15.7.1997 in re G. e M. Bernasconi, consid. 3.2., confermata dal Tribunale federale con sentenza 13 .1.1998; 30.8.1996 in re fondazione di famiglia R. Diggelmann, consid. 4.3.). In quanto giustificate da tale politica le decisioni dipartimentali appaiono sorrette da un indiscutibile interesse pubblico, prevalente rispetto a quello dei privati di continuare ad ormeggiare per un tempo indefinito i loro natanti presso il campo boe n. __________.
5.6. Non c'é valido motivo per eccettuare i ricorrenti dal trattamento riservato agli altri beneficiari di autorizzazioni al mantenimento dei boe presso il campo boe n. __________.
La costruzione del porto patriziale al __________ sta senz'altro alla base dell'eliminazione del campo boe in rassegna, posto nelle sue adiacenze. Ai ricorrenti non giova tuttavia dolersi di non essere stati interpellati e di non avere pertanto potuto prendere posizione in occasione della procedura di rilascio della concessione a favore del patriziato di __________ per la costruzione e gestione della nuova infrastruttura portuale oppure di contestare i canoni praticati dal CNP o rimettere in forse le prestazioni tecniche del nuovo porto, nella speranza di poter spuntare la continuazione dell'utilizzazione delle boe ormeggiate presso il campo n. __________. Né serve loro eccepire l'intempestività delle decisioni dipartimentali od una violazione del principio della parità di trattamento.
Intanto una lesione del diritto di essere sentito in merito al rilascio della concessione a favore del patriziato avrebbe dovuto essere sollevata impugnando la menzionata concessione: in questa sede la menzionata censura si rivela d'acchito improponibile. In secondo luogo la messa a disposizione prioritaria di posti barca nel porto al __________ ai titolari di autorizzazioni al mantenimento di boe nel campo boe n. __________ costituiva un puro e semplice favore per questi ultimi, cui essi potevano pertanto rinunciare. I ricorrenti non erano in alcun modo obbligati a far capo a quella nuova infrastruttura per ormeggiare i loro natanti, qualora avessero stimato troppo cari i canoni praticati dal CNP rispettivamente ritenuto che alcune loro imbarcazioni non potevano trovar posto per dimensioni od altri motivi tecnici nel nuovo posto patriziale o che questo fosse meno adatto delle boe per soddisfare i bisogni dei natanti a vela. Da parte sua lo Stato non era tenuto a garantire agli insorgenti un nuovo posto di ormeggio e, tantomeno, ad un prezzo identico a quello pagato fino a quel momento. Cosciente delle difficoltà pratiche nella ricerca di un nuovo stazionamento, per favorire la politica di concentrazione dei natanti sopra descritta il dipartimento ha nondimeno voluto riservare un trattamento preferenziale ai titolari di autorizzazioni di ormeggio presso il sopprimendo campo boe n. 13, offrendo loro la possibilità di trasferire i natanti nel nuovo porto (art. 14 della concessione, 8 cpv. 1 lett. a del regolamento d'uso del porto, 27 cpv. 2 RCNav). Il dipartimento ha inoltre proceduto al controllo ed all'approvazione dei canoni di locazione praticati dal CNP (cfr. art. 11.6 della concessione; 27 cpv. 3 RCNav). La procedura intrapresa dal dipartimento appare quindi corretta e legale sotto tutti gli aspetti. Contrariamente a quanto credono i ricorrenti, essa non é nemmeno intempestiva per il motivo che li obbligava a prenotare un posto barca presso il porto patriziale prima di conoscere l'esito dei ricorsi contro le decisioni di revoca delle autorizzazioni di ormeggio presso il campo boe n. __________. In effetti a prescindere dal fatto che, fosse anche il caso, simile vizio non sarebbe costitutivo di una violazione del diritto, entro i cui limiti é circoscritto il potere cognitivo del Tribunale (art. 61 PAmm), la riservazione (facoltativa) di un posto barca presso il CNP da parte dei beneficiari doveva avere luogo entro il 15 novembre 1996 affinché questo potesse organizzare la distribuzione dei posti residui; inoltre i rischi e le conseguenze derivanti dalla contestazione di una decisione devono essere assunti rispettivamente sopportati dal ricorrente stesso. Per i motivi appena espressi le revoche impugnate non appaiono nemmeno lesive del principio della parità di trattamento.
Né, da ultimo, possono soccorrere i ricorrenti le preoccupazioni legate alle sorti del __________. Trattasi di legittime inquietudini, degne di rispetto, ma che devono irrimediabilmente soccombere di fronte alle scelte pianificatorie ispirate all'esigenza di tutelare gli interessi della collettività.
Le decisioni di revoca delle autorizzazioni in rassegna, intese come manifestazione dell'intenzione dell'__________ di mettere definitivamente fine alle stesse nell'ambito della soppressione del campo boe n. __________, esclusa quindi la possibilità di concedere un loro rinnovo (cfr. consid. 3), meritano pertanto tutela. Il ricorso deve dunque essere respinto.
La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 11, 12, 14, 17, 30 LDP, 7, 8 RDP, il RCNav, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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