AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.318
Data decisione, Autorità: 17.12.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00318
Lugano 17 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, vice-presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 novembre 1997 di
patrocinato da: Studio legale __________
contro
la risoluzione 15 ottobre 1997 (n. 5285) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 30 agosto 1995 dell'insorgente contro la decisione 30 maggio/12 giugno 1995 con cui il municipio di __________ gli ha negato il rilascio di una licenza edilizia in variante relativa all'edificazione di uno stabile al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
12 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
19 novembre 1997 di __________;
19 novembre 1997 del municipio di __________;
2 dicembre 1997 di __________ e __________;
3 dicembre 1997 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;
preso atto della replica 24 agosto 1998 di __________ e delle dupliche:
10 settembre 1998 del municipio di __________;
21 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
29 settembre 1998 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ é promotore di un complesso immobiliare, denominato parco girasole, composto di quattro stabili: A, formato di due blocchi (n. 1 e 2), B, C e D. I progetti sono stati approvati dal dipartimento delle pubbliche costruzioni il 2 dicembre 1974 e dal municipio di __________ il 19 novembre 1975.
b) __________ ha sollecitato ed ottenuto l'approvazione di alcune modifiche dei progetti originari. Per quanto interessa lo stabile A, ubicato al mapp. __________, egli ha ottenuto licenze edilizie in variante alle date 5 gennaio e 7 dicembre 1988 (entrambe limitate alle autorimesse sotterranee), 11/21 aprile 1989 e 9 marzo 1992.
c) Sulla scorta dei permessi originari, integrati, laddove necessario, di licenze in variante, __________ ha iniziato e portato a termine la costruzione dei blocchi B, C e D. Per quanto concerne lo stabile A, al mapp. __________, egli ha fino ad oggi realizzato, in particolare, la struttura portante dell'edificio, l'autorimessa sotterranea, ed i muri di ancoraggio dello stabile verso via __________. Secondo gli accertamenti svolti dall'ufficio tecnico comunale i lavori di costruzione al mapp. __________ sono tuttavia fermi alla soletta di copertura delle autorimesse sotterranee dall'inizio del 1991.
B. a) Il 18 dicembre 1991 __________ ha inoltrato una domanda di licenza edilizia in variante rispetto ai progetti approvati l'11/21 aprile 1989 relativa allo stabile A. Al rilascio del permesso di costruzione si sono opposti, tra gli altri, __________ ed inoltre __________, __________ e __________.
b) In data 3 agosto 1993 il dipartimento del territorio ha rilasciato l'autorizzazione cantonale a costruire. Con lettera 31 agosto 1993 il municipio ha invece comunicato a __________ di sospendere la sua decisione sino a quando il Tribunale federale non si fosse pronunciato sul suo ricorso 10 giugno 1992 concernente l'applicazione dell'art. 27 NAPR, che regolamenta le costruzioni su grandi superfici, alla sopraelevazione dello stabile D, ubicato al confinante mapp. __________.
c) Con risoluzione 30 maggio 1995, motivata il 12 giugno successivo, il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia comunale.
In primo luogo esso si é richiamato alla sentenza 3 febbraio 1994 con cui il Tribunale federale aveva respinto il suo ricorso contro il giudicato 4 maggio 1992 di questo Tribunale, ove l'alta Corte federale aveva ritenuto non arbitrario il diniego della concessione di una deroga per sopraelevare fino a 21 m di altezza l'adiacente stabile D. Il municipio ha negato l'approvazione della variante in esame, poiché lo stabile A contemplato dalla stessa denunciava un'altezza di m 21,28.
In secondo luogo il municipio ha rilevato che la distanza dello stabile A invadeva la linea di arretramento rispetto a via __________ stabilita nel piano degli arretramenti, approvato con risoluzione governativa 18 dicembre 1990.
Da ultimo, il municipio ha considerato che mancava un accertamento della superficie boschiva del mapp. __________, poiché l'ultima verifica in tal senso, dalla quale risultava che il mapp. __________ era coperto di bosco per 70 mq, datava del 1977.
C. a) Con ricorso 30 agosto 1995 __________ é insorto contro la decisione municipale anzidetta innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla e di ordinare all'Esecutivo di __________ di rilasciargli la sollecitata licenza edilizia in variante.
b) Con risoluzione 15 ottobre 1997 il Governo ha respinto il gravame, tutelando l'applicazione effettuata da parte del municipio della normativa di PR relativa alla concessione di deroghe in altezza per costruzioni su grandi superfici. Ha invece disatteso gli altri due motivi alla base del diniego della licenza edilizia (violazione del piano degli arretramenti e necessità di effettuare un accertamento della superficie boschiva del fondo).
D. Con ricorso 3 novembre 1997, assistito da una replica del 24 agosto 1998, __________ si é aggravato contro il giudicato governativo davanti a questo Tribunale, al quale ha chiesto di annullarlo insieme alla risoluzione municipale che ha tutelato e di ordinare all'Esecutivo di __________ di rilasciargli infine la sollecitata licenza edilizia.
Il ricorrente sostiene che il parco girasole costituisce un piano di quartiere, che soddisfa ai requisiti di applicazione dell'art. 27 NAPR, per cui in applicazione del capoverso 4 di detta disposizione gli deve essere concessa una deroga rispetto all'altezza massima consentita nella zona R5, di m 16.50. Deroga che nello specifico contesto del piano di quartiere costituisce in realtà un semplice abbuono, un'agevolazione. L'altezza effettiva dello stabile A verrebbe del resto aumentata, in termini assoluti, di soli m 0,35, passando da 254,90 m.s.m. a 255,25 m.s.m.. Il suo vero incremento, che conduce lo stabile a m 21, 28 di altezza, ha luogo tramite l'abbassamento del terrapieno fronteggiante il lato interno dell'edificio (sud). Egli censura pertanto, siccome illegali, le decisioni di rifiuto di rilascio della licenza edilizia in variante emesse dalle istanze inferiori. A suo giudizio il municipio avrebbe inoltre commesso un diniego formale di giustizia ponendo semplicemente a fondamento della sua decisione quanto aveva stabilito il Tribunale federale nella sentenza 3 febbraio 1994: sentenza che critica a più riprese, ritenendola errata.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. __________, dopo aver condiviso quest'ultima tesi in sede di risposta, ha informato il Tribunale di rinunciare a continuare la lite.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 dell'or abrogata LE 19 febbraio 1973 (vLE), applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LE vigente: la domanda di costruzione in esame é difatti stata pubblicata nel periodo 22 gennaio/5 febbraio 1992, quindi prima dell'entrata in vigore di quest'ultima. Il ricorso é tempestivo (art. 59 vLE, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 49 cpv. 3 vLE, 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. La domanda di licenza edilizia in esame, riferita allo stabile A, é stata inoltrata quale variante (più precisamente variante B) rispetto a quella approvata l'11/21 aprile 1989. I resistenti __________ eccepiscono che quest'ultima variante, così come quella approvata il 9 marzo 1992 (variante A rispetto alla stessa), siano decadute, poiché i lavori sono oramai fermi da parecchi anni.
2.2. Giusta l'art. 47 cpv. 1 LE la licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato. In precedenza l'art. 47 cpv. 1 vLE, applicabile ai permessi di cui si discute, poiché rilasciati in vigenza della stessa (RDAT I-1995 N. 24 consid. 5.2.), fissava a un solo anno la durata della validità della licenza edilizia. Si considera che i lavori sono iniziati quando (art. 23 cpv. 3 RLE = art. 60 cpv. 5 vRLE): sono in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari (lett. a), sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera (lett. b), é accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine (lett. c), sono state gettate le fondamenta dell'edificio o dell'impianto (lett. d). Trascorso il periodo di validità senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso di costruzione non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 23 cpv. 4 RLE; art. 60 cpv. 4 vRLE). Una volta iniziati i lavori, il permesso di costruzione può essere revocato, previa diffida, se questi non vengono proseguiti nei modi e nei termini usuali; l'autorità esige in tal caso il ripristino di una situazione conforme al diritto, ordinando se del caso il riordino del fondo (art. 24 cpv. 1 RLE; art. 60 cpv. 6 vRLE).
2.3. Nel concreto caso il ricorrente, sulla scorta dei permessi originari, integrati, laddove necessario, di licenze in variante, ha iniziato e portato a termine la costruzione dei blocchi B, C e D. Per quanto concerne lo stabile A, progettato al mapp. 1688, il ricorrente ha fino ad oggi realizzato, in particolare, la struttura portante dell'edificio, l'autorimessa sotterranea ed i muri di ancoraggio dello stabile verso via __________. I lavori di costruzione del parco girasole, che fanno capo ad un permesso di costruzione unico a valere per tutti gli stabili, sono pertanto iniziati in applicazione dell'art. 23 cpv. 3 RLE (= art. 60 cpv. 5 dell'or abrogato RLE 1974) anche per quanto concerneva il mapp. __________ (cfr. inoltre Scolari, Commentario, ed. 1996, ad art. 14 LE N. 871). E' quanto ha accertato questo stesso Tribunale in una recentissima sentenza del 28 ottobre 1998 relativa alla contestazione da parte del qui insorgente dell'ordine del municipio di __________ di allontanare l'impianto di cantiere e di sistemare il sedime al mapp. __________.
2.4. L'inizio dei lavori ha impedito la decadenza della licenza originaria - integrata, se del caso, delle licenze in variante - sulla cui scorta il ricorrente ha eseguito i lavori. Il diritto ticinese non prevede difatti la decadenza ope legis della licenza edilizia una volta che i lavori di costruzione sono iniziati (Scolari, op. cit., ad art. 14 N. 874). Ai fini del presente giudizio non appare comunque necessario di accertare se, eventualmente, come hanno asserito i resistenti __________, le licenze edilizie in variante particolarmente riferite al mapp. __________, dell'11/21 aprile 1989 e 9 marzo 1992 rispettivamente, siano effettivamente decadute poiché l'insorgente non ha mai iniziato i lavori dalle stesse contemplate. In effetti la domanda di licenza edilizia in variante in esame deve essere respinta in forza dei motivi che seguono. Sia comunque soggiunto e ribadito - a scanso di equivoci futuri - che __________ é tutt'oggi sicuramente ancora almeno al beneficio, anche se si dovesse accreditare l'ipotesi dei resistenti __________, del permesso di costruzione originario, integrato delle licenze edilizie in variante (tra cui vanno sicuramente annoverate quelle concernenti le autorimesse sotterranee), in forza dei quali egli ha realizzato la costruzione esistente. Per questo motivo, nell'ipotesi più sfavorevole per l'insorgente, l'avversata domanda di costruzione in esame deve essere considerata come variante riferita ai permessi di costruzione originari.
La stabile A, ubicato a monte del parco girasole, parallelamente a via __________, é stato approvato originariamente su 6 piani fuori terra (pianterreno, quattro piani e piano attico) oltre ad un piano interrato con, a fianco e sotto la quota dello stesso, delle autorimesse sotterranee. Il piano interrato era destinato a deposito, cantine, lavanderia, stenditoio e rifugio. La licenza edilizia in variante conseguita dal ricorrente l'11/21 aprile 1989 manteneva questa struttura edilizia. A tal punto che non erano nemmeno stati inoltrati dei piani relativi al piano interrato. Mediante la domanda di costruzione in esame, inoltrata il 18 dicembre 1991, il ricorrente si propone principalmente di trasformare il piano interrato, rinominato 1° piano interrato, in un piano destinato all'abitazione e al lavoro, ospitante svariati uffici, un negozio e una piscina. Lavanderia, stenditoi e cantine vengono spostati ad un nuovo piano sottostante, nominato 2° piano interrato, ove troverebbero posto anche locali fitness, sauna, spogliatoi e zona di riposo annessi alla piscina. L'incremento di altezza dell'edificio rispetto ai progetti precedentemente approvati (cfr. sub 4.1.), oggetto di lite, si concretizza, in misura preponderante, proprio in corrispondenza di questo piano, in relazione al quale i progetti prevedono l'abbassamento di m 1,90 del terrapieno previsto nei progetti precedenti lungo il lato sud dell'edificio, sopra le autorimesse sotterranee, che ostruisce l'illuminazione naturale dello stesso. Per il rimanente la quota assoluta dello stabile viene incrementata di soli m 0,35, passando da 254,90 m.s.m. (progetti originari e approvati con variante 11 aprile 1989) a 255,25 m.s.m. a seguito - soprattutto - dell'aumento dell'altezza del pianterreno. Mediante la controversa variante il ricorrente si propone di ricavare 591 mq di SUL al 1° piano interrato. I progetti prevedono inoltre un incremento della SUL, consistente a pianterreno, ove viene eliminata la piscina, e contenuto al piano attico, per addivenire ad un aumento complessivo della stessa di circa 1'099 mq, rettificato in sede di verifica da parte del municipio in 994 mq, rispetto a quella approvata l'11/21 aprile 1989. Lo stabile A, se venisse approvata la variante in esame, presenterebbe dunque una SUL di mq 5'247 rispetto ad una SUL di mq 4'253 approvata l'11/21 aprile 1989, sostanzialmente analoga a quella risultante dai progetti originari. L'indice di sfruttamento dell'intero complesso edilizio passerebbe in tal modo da 0,992 a 1,088.
4.1. Il mapp. __________ é posto, come gli altri tre adiacenti fondi componenti il parco girasole, nella zona R5, retta dall'art. 36 NAPR. Secondo questa disposizione l'altezza massima degli edifici é di m 16,50, senza possibilità di deroga. Lo stabile A, come del resto tutti gli altri edifici già costruiti del parco girasole, é però stato approvato oltre quell'altezza. La licenza originaria, rilasciata in vigenza del regolamento edilizio dell'8 aprile 1940 e successive modifiche, si riferiva a un'altezza di m 19,30, quella in variante 11/21 aprile 1989, quando già era in vigore il PR 11 gennaio 1984, ad una quota di m 19,25 (v. i relativi progetti approvati). Ai fini dell'approvazione della variante in esame, volta ad incrementare ulteriormente l'altezza massima dello stabile A a m 21,28, é pertanto necessario che il ricorrente possa beneficiare di una deroga al limite posto dall'art. 36 NAPR in applicazione dell'art. 27 NAPR, concernente le costruzioni su grandi superfici. Per completezza sia aggiunto che, sebbene la circostanza, rilevante, sia stata passata sotto silenzio innanzi alle istanze inferiori, l'approvazione della variante in parola presuppone anche la concessione di un'ulteriore deroga - sempre via l'art. 27 NAPR - quo all'indice di sfruttamento, che per la zona R5 é di 0,9 (art. 36 NAPR).
4.2. L'art. 27 NAPR regolamenta l'edificazione su grandi superfici. Il capoverso 1 stabilisce che il municipio autorizza l'edificazione secondo un piano per costruzioni su grandi superfici in ossequio ai requisiti e alle condizioni posti dalla disposizione medesima. Per le zone in cui simile edificazione è permessa (RCA, R5, R4, R3, R2a, R2b, Rp2), la superficie del fondo o dei fondi deve essere di almeno mq 6'000 (cpv. 2). Giusta il capoverso 3 il piano deve essere l'esecuzione completa, attuata con criteri unitari, di un complesso edilizio differenziato, tale da inserirsi in maniera conveniente nell'ambito del quadro urbanistico generale e a questo scopo deve rispettare le seguenti condizioni: la realizzazione di un rapporto armonico tra il complesso costruttivo del quartiere, gli edifici già esistenti nella zona e il paesaggio circostante (lett. a), una distribuzione delle abitazioni che soddisfi le esigenze in materia di igiene, di comodità e di sicurezza (lett. b), l'ossequio delle distanze verso i fondi confinanti, ritenuto tuttavia che gli edifici di altezza superiore a quella di zona devono ossequiare una distanza pari ad almeno 2/3 dell'altezza (lett. c), il rispetto degli indici di zona (lett. d), l'organizzazione razionale dei parcheggi, segnatamente la loro realizzazione in autorimesse sotterranee nella misura dell'80% almeno ed inoltre la messa a disposizione di adeguati posteggi per visitatori e fornitori (lett. e), la separazione nella misura massima possibile del traffico pedonale da quello veicolare (lett. f), la creazione di aree per lo svago per una superficie pari ad almeno il 20% della superficie utile lorda del quartiere e la loro distribuzione in posizione soleggiata e a distanza dal traffico (lett. g), in aggiunta all'area di svago di cui si è appena detto la sistemazione a verde di una superficie pari ad almeno il 35% di quella complessiva del fondo (lett. h), una concezione ottimale del fabbisogno, della distribuzione e delle perdite delle quantità energetiche (lett. i). Il capoverso 4 stabilisce infine che allo scopo di ottenere un miglioramento delle caratteristiche degli edifici, sia per le qualità abitative, sia per la sistemazione ambientale, sia per l'aumento delle attrezzature esterne (posteggi, aree di svago, aree verdi), il municipio - con l'accordo delle autorità cantonali - può concedere deroghe riferite all'indice di sfruttamento, alle altezze e alle distanze tra edifici all'interno dell'edificazione. Le distanze dai confini devono invece ossequiare quelle di zona, ritenuto che per edifici di altezza superiore all'altezza di zona la distanza dai confini deve essere pari a 2/3 dell'altezza. Sia detto, per completezza, che la possibilità per il municipio di concedere deroghe circa l'altezza degli edifici senza che sia posto un limite a una tale facoltà è stata introdotta solo tramite variante di PR approvata dal Governo - e quindi entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LE, ora abrogato, corrispondente all'attuale art. 39 cpv. 1 LALPT) - il 28 novembre 1989. Il PR originario, approvato dal Governo l'11 gennaio 1984, prevedeva infatti per le costruzioni su grandi superfici la possibilità di concedere deroghe in altezza limitatamente a un solo piano e oltretutto per le sole zone R3, R4, R5 e RCA (art. 26 NAPR testo in vigore fino al 28 novembre 1989).
4.3. Il piano di edificazione su grandi superfici può essere considerato, in una certa misura, il precursore del piano di quartiere ai sensi dell'art. 56 LALPT, del quale ha anticipato i contenuti, ancorché in modo parziale ed inorganico e con finalità talora divergenti (privilegio dell'aspetto quantitativo rispetto a quello qualitativo; cfr. dettagliatamente Matea Pessina, Il piano di quartiere nel diritto delle pianificazione del territorio ticinese, RDAT II-1997 pag. 285 segg., con rinvii). A tal punto che in sede di adozione della LALPT la Commissione speciale per la pianificazione del territorio del Gran Consiglio osservò che il piano di quartiere, che veniva regolamentato a quel momento per la prima volta a livello cantonale, fosse in realtà già conosciuto da numerosi comuni, nella sua forma facoltativa, proprio sotto quella denominazione (cfr. il relativo rapporto del 27 marzo 1990, RVGC, sessione ordinaria primaverile 1990, pag. 882 segg., pag. 920, 922, 924.). L'identificazione del piano di costruzione su grandi superfici con il piano di quartiere facoltativo da parte delle autorità preposte all'attuazione del diritto pianificatorio costituisce anzi uno tra i vari motivi alla base dello scarso successo incontrato sino ad oggi da quest'ultimo strumento pianificatorio (cfr. M. Pessina, op. cit., pag. 289 seg. e 297).
5.2. Il ricorrente eccepisce anzitutto che il municipio ha commesso un diniego formale di giustizia per aver acriticamente posto alla base del suo rifiuto della licenza edilizia in discussione quanto avevano stabilito le autorità superiori, ma in particolare il Tribunale federale nella testé ricordata sentenza 3 febbraio 1994, relativamente all'altezza dello stabile D. A torto, tuttavia. In effetti, quantunque la lettura della stringata motivazione della decisione municipale 30 maggio/12 giugno 1995, giusta la quale "con la citata sentenza 3 febbraio 1994 il Tribunale federale ha stabilito che una deroga concessa in precedenza per un'altezza di facciata di m 21 é inammissibile", potrebbe suscitare questa impressione, il municipio ha invece convincentemente dimostrato, in sede di osservazioni innanzi al Consiglio di Stato, di avere debitamente valutato a titolo indipendente la presente, diversa fattispecie (cfr. risposta 28 settembre 1995, ad 6, pag. 4 seg.; duplica 19 febbraio 1996, ad 6, pag. 3). Il fatto di aver ritenuto, alla fine, di ispirarsi alla soluzione impostagli da Consiglio di Stato, Tribunale amministrativo e Tribunale federale nel caso della sopraelevazione del confinante stabile D costituisce un motivo di contestazione del merito - non di ordine - della decisione municipale.
5.3. Nel diritto amministrativo con il termine di deroga si intende, correntemente, un'autorizzazione volta a contenere nel singolo caso la durezza e le soluzioni manifestamente inopportune della regolamentazione legale. Di natura discrezionale, la deroga é legittima solo se poggia su di una base legale, é giustificata da un interesse pubblico o privato molto importante e speciale ed ossequia infine gli altri principi generali del diritto amministrativo, segnatamente quello della proporzionalità. Una norma che istituisce una deroga non deve essere interpretata, in principio, né restrittivamente né estensivamente, bensì secondo il suo senso e scopo (cfr., riassuntivamente, RDAT I-1998 N. 8 consid. 3.2.).
5.4. Le deroghe previste all'art. 27 cpv. 4 NAPR sono intese a permettere un miglioramento delle caratteristiche degli edifici sotto varie forme: qualità abitativa, sistemazione ambientale, aumento delle attrezzature esterne. La loro concessione riveste pertanto carattere positivo, di promozione, di incentivo. Non é invece finalizzata all'attenuazione di possibili gravosi effetti che lo stretto ossequio della regolamentazione legale comporterebbe per il proprietario. E' d'altra parte veramente difficile immaginare che chi dispone di una superficie necessaria per realizzare un'edificazione su grandi superfici venga a trovarsi in una situazione di rigore sotto l'aspetto delle possibilità di sfruttamento del fondo: é semmai il caso di chi dispone di aree minuscole. Bisogna pertanto concedere al ricorrente che il termine di deroga impiegato all'art. 27 cpv. 4 NAPR sia improprio. L'estensione delle possibilità di sfruttamento del fondo prevista da questa disposizione legale costituisce piuttosto, come per il piano di quartiere, un abbuono (bonus), ovvero un'agevolazione accordata al proprietario con lo scopo di promuovere la realizzazione di un insediamento qualificato sotto il profilo architettonico ed urbanistico (cfr. il Rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio citato sub 4.3., RVGC cit., pag. 920 seg.; STA inedita 10 giugno 1997 in re C.C. d. F. SA, consid. 3.1., prodotta dal ricorrente quale doc. BB, con rinvio a Scolari, op. cit., N. 1146 ad art. 38 LE; M. Pessina, op. cit., pag. 293). La sua concessione riveste in ogni caso carattere discrezionale. Una decisione in merito spetta in primo luogo al municipio, che fruisce all'uopo di un certo potere d'apprezzamento: il potere cognitivo, ovvero di intervento, del Tribunale viene limitato, di riflesso, ai soli casi di abuso od eccesso nel suo impiego (art. 61 PAmm; RDAT I-1997 N. 21 consid. 3.3.). Analogamente a quanto prevede l'art. 56 cpv. 2 lett. c LALPT per il piano di quartiere, i limiti degli abbuoni istituiti dai piani di costruzione su grandi superfici, come ad esempio - per quanto qui interessa - quelli relativi all'altezza delle costruzioni, che possono essere concessi in un singolo caso da parte del municipio, devono però essere preventivamente ed espressamente fissati dal PR, ovvero dallo strumento pianificatorio preposto alla definizione delle regole generali e particolari sull'utilizzazione nonché dei parametri edilizi delle differenti zone edificabili (art. 29 cpv. 1 lett. a e b LALPT; per il diritto precedente art. 16 cpv. 2 lett. a e b vLE). Ai fini del presente giudizio non appare necessario di determinare se l'art. 56 cpv. 2 lett. c LALPT, entrato in vigore il 31 dicembre 1990, ritorni applicabile all'approvazione della controversa variante, che si fonda sull'applicazione di una disposizione di PR già in vigore a quella data. In effetti i vincoli istituiti dalla menzionata disposizione legale, nella misura in cui non discendono già direttamente dall'applicazione del diritto federale sulla pianificazione del territorio, costituiscono la codificazione nell'ordinamento cantonale dei principi della democraticità della pianificazione, della separazione dei poteri, della certezza del diritto e, da ultimo, dell'esigenza di concedere ai terzi interessati una effettiva possibilità di contestare i progetti (cfr. nello stesso senso RDAT I-1996 N. 32 consid. 6; Efrem Beretta, La sfida alla complessità: scommessa del diritto postmoderno [visto dall'osservatorio della pianificazione del territorio], in Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 26, con rinvii; Benoît Bovay, De nouveaux instruments d'aménagement du territoire?, in RDAF 1998, pag. 325 segg., pagg. 336-342 relativamente al "plan de quartier de compétence municipale" di recentissima introduzione nel diritto vodese, con rinvii anche alla giurisprudenza del Tribunale federale a pag. 339 seg.; inoltre M. Pessina, op. cit. pag. 292 seg.). Concretamente l'art. 27 cpv. 4 NAPR fissa l'abbuono massimo consentito relativo all'indice di sfruttamento, non invece quello concernente le altezze e le distanze tra edifici all'interno dell'edificazione. Per quanto riguarda la altezze, come già é stato specificato al consid 4.2. che precede, l'art. 26 cpv. 4 NAPR, nella sua versione originaria approvata dal Governo l'11 gennaio 1984 ed in vigore sino al 28 novembre 1989, prevedeva invece per le costruzioni su grandi superfici la possibilità di concedere delle deroghe limitatamente a un solo piano e oltretutto per le sole zone R3, R4, R5 e RCA. Anche prescindendo da questo fondamentale vizio di cui soffre l'art. 27 cpv. 4 NAPR, il cui accertamento appare già in quanto tale bastevole per mortificare le richieste dell'insorgente, il gravame non potrebbe comunque essere accolto in virtù delle motivazioni che seguono.
5.5. La controversa variante é volta a permettere al ricorrente di incrementare lo sfruttamento del quartiere ricavando un ulteriore piano abitabile (il settimo) presso lo stabile A. L'innalzamento di quest'ultimo edificio fino a m 21,28, provocato sostanzialmente da un'importante abbassamento del terrapieno antistante il lato sud dello stesso, persegue solo e soltanto quello scopo, di natura meramente quantitativa. Come bene ha evidenziato il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, esso non appare invece sorretto dalla una qualsiasi (altra) legittimazione a carattere urbanistico. In particolare essa non permette di attuare un miglioramento delle caratteristiche degli edifici sotto gli aspetti della qualità abitativa, della sistemazione ambientale e dell'incremento delle attrezzature esterne: finalità enumerate dall'art. 27 cpv. 4 NAPR per giustificare la concessione di deroghe ai parametri edilizi. Ben al contrario, a seguito del diniego di approvazione della variante scalare del confinante stabile D, ove l'attico - realizzato senza licenza edilizia - é colpito da ordine di demolizione in attesa di esecuzione, la necessità di perseguire un rapporto coerente ed armonico tra l'altezza dei vari corpi si oppone ad un ulteriore innalzamento dello stabile A rispetto a quanto già approvato a suo tempo, e semmai ne suggerirebbe l'abbassamento (cfr. il piano 1:1000 livelli case e i prospetti ovest 1:500, prodotto quale doc. V dal ricorrente; inoltre la fotografia n. 6 del doc. Z, sempre prodotto dal ricorrente). La decisione del municipio di non voler concedere una ulteriore deroga in altezza rispetto a quelle già accordate nella licenza edilizia originaria e in quella in variante 11/21 aprile 1989 appare dunque pienamente legittima, dovesse anche essere verificata con pieno potere cognitivo. Essa non discende in ogni caso da un esercizio abusivo od eccessivo del potere d'apprezzamento conferito al municipio dall'art. 27 cpv. 4 NAPR. Il ricorrente parte invece dal principio, errato, secondo cui la modifica 28 novembre 1989 dell'art. 27 cpv. 4 NAPR gli conferisca automaticamente il diritto di conseguire l'autorizzazione a sopraelevare di più di un piano gli edifici facenti parte del parco girasole. Il fatto poi che il maggior superamento delle altezze sia sostanzialmente circoscritto ad un solo lato dell'edificio non permette di mutare la conclusione cui sono addivenute le istanze inferiori: si tenga infatti presente che già i progetti sui quali si innesta la variante in rassegna beneficiano della concessione di una consistente deroga in altezza su ciascun lato dell'edificio. Del pari, alla luce dei piani presentati, come ben dimostra lo stesso doc. DD prodotto dal ricorrente, non entra di tutta evidenza in linea di conto l'applicazione dell'art. 21 cpv. 3 NAPR, che permette di escludere gli attici dal computo dell'altezza degli edifici. Invano l'insorgente si appella infine all'approvazione di altri stabili, addirittura fuori comune, per comunque spuntare la controversa licenza: non dimostra né sostiene però che detti stabili siano stati approvati, da parte del municipio di __________, in applicazione dell'art. 27 cpv. 4 NAPR ed in condizioni simili alla presente.
Per questi motivi,
visti gli art. 49, 59 vLE, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vice-presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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