AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.317
Data decisione, Autorità: 22.12.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00317
Lugano 22 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 1997 di
Consorzio Servizio Aiuto Domiciliare __________
contro
la decisione 15 ottobre 1997, n. 5729, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da __________ contro le decisioni rese dalla Consorzio Servizio Aiuto Domiciliare di __________ in merito al suo rapporto d'impiego;
viste le risposte:
12 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
13 novembre 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con scritto datato "gennaio 1997" la delegazione del Consorzio Servizio Aiuto Domiciliare di __________ (in seguito: __________) ha comunicato alla sua dipendente __________, qui resistente, che:
"...il Consiglio di Stato nell'ambito delle misure di risparmio volute per fronteggiare la crisi economica, aveva decretato:
il blocco temporaneo degli avanzamenti e delle promozioni; in concreto per il 1997 è bloccato il passaggio alla classe di stipendio e dello scatto annuale del salario;
la riduzione dello stipendio per le assunzioni al primo impiego;
l'aumento del premio del premio della cassa pensioni a carico del dipendente dall'8.40 al 9.45 %;
il pagamento del premio assicurazione infortunio non professionale a carico del dipendente; questa misura sarà applicata a partire dal 1.1.98;
riconoscimento dell'indennità economica domestica solo ai dipendenti con figli a carico fino al compimento del 12. anno di età;
riconoscimento del rincaro dello 0,7 %"
Con lo stesso scritto, la delegazione ha stabilito che il salario della resistente per il 1997 era così fissato:
Grado di occupazione: 50 %
Classe di stipendio: 18
Salario annuale: fr. 26'145.--
Salario mensile: fr. 2'011.15
Deduzioni:
AVS/AI/IPG 5,05 % del salario
AD 1,5 % del salario
Premio CP calcolato sul salario assicurato.
La comunicazione in questione non indicava nè mezzi, nè termini di ricorso.
B. Il 24 febbraio 1997 __________ si è rivolta alla Commissione paritetica cantonale dei servizi di aiuto domiciliare (CPC-SAD), chiedendo lumi sulla legittimità della determinazione in oggetto.
Posta in evidenza la sua situazione di dipendente del Consorzio, l'interpellante contestava in particolare l'applicabilità delle modifiche recentemente apportate dal legislatore cantonale all'ordinamento degli stipendi dei dipendenti cantonali.
C. Con circolare del 15 giugno 1997 la delegazione del __________ ha informato i dipendenti del consorzio che "la commissione paritetica nell'ambito delle sue competenze riservate dal contratto collettivo" aveva stabilito di porre metà del premio assicurativo per infortuni non professionali a carico dei dipendenti soltanto a partire dal 1º luglio 1997 e per intero a partire dal 1. gennaio 1998.
D. Dando seguito all'interpellanza inoltratale, il 16 giugno 1997 la CPC-SAD ha comunicato alla resistente __________ che il blocco degli stipendi dei dipendenti cantonali deciso dal Gran Consiglio era applicabile anche ai dipendenti dei consorzi di aiuto domiciliare.
E. Con ricorso 7 luglio 1997 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato (a) lo scritto datato "gennaio 1997" inviatole dalla delegazione del __________, (b) la circolare 15 giugno 1997 della stessa delegazione e (c) la risposta 16 giugno 1997 datale dalla CPC-SAD all’interpellanza inoltrata il 24 febbraio precedente.
L'insorgente contestava che le modifiche apportate dal legislatore cantonale all'ordinamento degli stipendi dei propri dipendenti fossero direttamente applicabili ai dipendenti dei consorzi di aiuto domiciliare.
F. Con giudizio 15 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa, annullando le decisioni censurate nella misura in cui avevano per oggetto il blocco degli aumenti annuali di stipendio e la ripartizione del premio dell'assicurazione infortuni non professionali.
Secondo il Governo, questi provvedimenti avrebbero disatteso gli art. 41 lett. c) e 25 lett. b) del regolamento organico cantonale per il personale occupato presso i servizi di aiuto domiciliare del Cantone Ticino (ROC-SAD), norme che prevedono un aumento annuo dello stipendio, rispettivamente l’assunzione dell’intero premio assicurativo da parte del datore di lavoro. Stando al Consiglio di Stato, le altre misure adottate dalla delegazione consortile potrebbero invece essere applicate anche senza una preventiva modifica del ROC-SAD, poiché quest'ultimo rinvia direttamente alla legislazione cantonale.
G. Contro il predetto giudizio governativo il consorzio soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, il legislatore consortile avrebbe inteso allinearsi integralmente all'ordinamento retributivo dei dipendenti cantonali. A suo avviso, l'art. 41 lett. c ROC-SAD sarebbe in palese contraddizione con le precedenti disposizioni.
Il giudizio governativo, soggiunge il consorzio ricorrente, misconoscerebbe inoltre il carattere vincolante delle decisioni adottate dalla CPC-SAD.
H. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la resistente __________, che chiede che il consorzio venga obbligato a corrisponderle quanto le avrebbe arbitrariamente trattenuto sullo stipendio a partire dal 1º gennaio 1997.
Considerato, in diritto
La competenza di questo Tribunale è in effetti stabilita secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale. Il ricorso ad esso è quindi proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 N. 2 seg).
1.2. Oggetto del ricorso in esame è una decisione con cui il Consiglio di Stato ha annullato e riformato due determinazioni adottate dalla delegazione del __________ ed una risoluzione resa dalla CPC-SAD in tema di retribuzione dei dipendenti consortili. Controversa, in particolare, è la questione a sapere se la sospensione degli aumenti annuali di stipendio e la ripartizione del premio dell'assicurazione degli infortuni non professionali disposte dalla delegazione consortile con l'avallo della CPC-SAD si pongano in contrasto con gli art. 41 lett. c e 25 lett. b ROC-SAD dianzi citati.
Nella misura in cui il ricorso è volto ad ottenere il ripristino delle suddette risoluzioni della delegazione consortile, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo deve essere ammessa in base agli art. 38 LCCom e 208 LOC. In quanto volta ad ottenere anche il ripristino della decisione 16 giugno 1997 della CPC-SAD l'impugnativa è invece irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo. Nessuna norma di legge prevede infatti la possibilità di dedurre davanti a questo Tribunale risoluzioni governative statuenti su ricorsi proposti contro decisioni rese dalla predetta commissione.
Entro questi limiti, ammessa siccome incontestabile la legittimazione attiva del consorzio ricorrente, l'impugnativa, inoltrata nei termini di legge, va dunque esaminata nel merito.
Composizione, denominazione, scopi, estensione e durata dei consorzi intercomunali sono definiti dallo statuto (art. 6 LCCom). Salvo i casi di istituzione coattiva, questo è adottato dai legislativi dei comuni che compongono il consorzio ed è ratificato con effetto costitutivo dal Consiglio di Stato (art. 9 LCCom).
Gli organi dei consorzi intercomunali sono strutturati in modo analogo a quelli dei comuni. Al consiglio consortile sono attribuite funzioni simili a quelle che la LOC affida al consiglio comunale (art. 16 LCCom). Alla delegazione consortile sono invece assegnati compiti di natura esecutiva (art. 17 LCCom).
Oltre che dalla LCCom e dagli statuti, l'attività dei consorzi intercomunali è disciplinata da regolamenti adottati nel quadro dell'autonomia legislativa, che viene riservata loro dal diritto cantonale. Questi regolamenti sono adottati secondo una procedura analoga a quella prevista dalla LOC. Elaborati dall’esecutivo del consorzio, i regolamenti sono sottoposti al consiglio consortile, che li adotta (art. 16 cpv. 2 lett. g e 36 cpv. 1 LCCom). Essi vengono poi pubblicati agli albi dei comuni consorziati e sottoposti per approvazione al Consiglio di Stato (art. 36 cpv. 2 e 3 LCCom).
Oggetto di questi regolamenti sono, fra l'altro, i rapporti d'impiego dei dipendenti del consorzio. Questi rapporti soggiacciono per principio al diritto pubblico (STA 29.4.97 in re P.).
2.2. I rapporti d'impiego dei dipendenti del __________ sono disciplinati dal ROC-SAD. Al pari degli altri consorzi di __________ e di __________, nemmeno il consorzio ricorrente dispone quindi di un regolamento consortile adottato nel quadro dell'autonomia che la LCCom riconosce ai consorzi intercomunali in ordine alla definizione dei rapporti d'impiego dei propri dipendenti.
Il ROC-SAD presenta connotazioni tipiche di un regolamento e caratteristiche che sono invece proprie di un contratto collettivo di lavoro (CCL). Anche se strutturato nella forma tipica degli atti legislativi, esso risulta infatti "sottoscritto individualmente" dai consorzi di aiuto domiciliare di __________, __________ e , per una parte, e da tre organizzazioni sindacali (, __________ e __________) per l'altra. Particolarità, questa, che potrebbe indurre a ravvisarvi un CCL di diritto pubblico.
Le modalità di adozione di questo singolare atto giuridico prestano il fianco a critiche. Certo è in effetti che l'atto non è mai stato approvato dal Consiglio di Stato, né come regolamento consortile, giusta gli art. 36 cpv. 3 LCCom e 189 LOC, né come convenzione di diritto pubblico, in conformità di quanto dispongono gli art. 36 cpv. 4 LCCom e 193 LOC. Altrettanto certo è che il ROC-SAD non è mai stato esposto al pubblico presso le cancellerie dei comuni consorziati come prescritto dall'art. 36 cpv. 2 LCCom.
Ai fini del presente giudizio non occorre comunque nè stabilire la portata esatta delle disattenzioni della LCCom che contrassegnano il ROC-SAD. Anche le questioni relative alla configurazione giuridica di questo singolare strumento possono rimanere indecise. Non occorre in particolare stabilire se si tratti semplicemente di un regolamento imperfetto o se si tratti di un contratto collettivo di lavoro di diritto pubblico (cfr. sul tema P. Richli, Oeffentliches Dienstrecht im Zeichen des New Public Management, pag. 61 seg.).
Qualunque sia la sua configurazione giuridica, è infatti certo che la delegazione consortile deve attenervisi sintanto che quest’atto non viene modificato dalle istanze competenti, secondo le regole sancite dalla LCCom e tenendo debitamente conto dell’affidamento suscitato dalla sottoscrizione dello stesso da parte delle organizzazioni sindacali.
A differenza di quanto dispone l’art. 8 LStip, l’art. 41 lett. c) ROC-SAD stabilisce che il massimo dello stipendio dei dipendenti consortili sarà raggiunto in 10 o 11 anni a dipendenza della classe d’appartenenza e che ogni anno lo stipendio sarà aumentato di una somma uguale alla 10.a o 11.a parte della differenza fra lo stipendio massimo e quello minimo.
Con decreto legislativo del 19 dicembre 1996 (BU 1997, 61) il Gran Consiglio ha sospeso l’applicazione dell’art. 8 LStip per l’anno 1997.
Il __________ pretende di fare altrettanto con i propri dipendenti.
Manifestamente a torto, poiché - come giustamente rileva il Consiglio di Stato - l’art. 41 lett. c) ROC-SAD si scosta dall’ordinamento cantonale, disciplinando in modo autonomo l’aumento annuale dello stipendio dei dipendenti consortili.
Nella misura in cui postula il ripristino della decisione di bloccare gli aumenti annuali di stipendio adottata dalla delegazione consortile, il ricorso va quindi senz’altro respinto (cfr. STA 28.8.97 in re B., consid. 3).
3.2. Analoghe considerazioni valgono per quel che attiene alla ripartizione dei premi assicurativi per infortuni non professionali.
L’art. 25 lett. b) ROC-SAD stabilisce che i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali sono a carico del consorzio.
La decisione della delegazione del __________ di porre a carico dei dipendenti i premi per l’assicurazione degli infortuni non professionali si pone pertanto in manifesto contrasto con la norma succitata.
Il fatto che il Cantone abbia disposto altrimenti per i propri dipendenti e che la CPC-SAD abbia avallato questo provvedimento è irrilevante. Sintanto che l’art. 25 lett. b) ROC-SAD non viene abrogato o modificato, i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vanno assunti dal consorzio.
Anche su questo punto il ricorso non può essere accolto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 35 LCCom; 208 LOC; 25, 41ROC-SAD, 3, 18, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster