AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.315
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00315
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 ottobre 1997 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 15 ottobre 1997 (n. 5287) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 29 gennaio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio al figlio __________ (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
7 novembre 1997 del Consiglio di Stato,
25 novembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino ganaense, è entrato in Svizzera il 25 marzo 1989. Con decisione 2 febbraio 1990, confermata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia il 2 agosto seguente, il Delegato ai rifugiati ha respinto la domanda d'asilo presentata dal richiedente il 28 marzo 1989. Il termine ordinatogli per lasciare il territorio nazionale è stato tuttavia sospeso a seguito dell'avvio di una procedura matrimoniale sfociata con le nozze con la cittadina svizzera __________ celebrate ad __________ il __________.
Dall'unione sono nati __________ e __________.
A seguito del matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora regolarmente rinnovato e, dal 17 aprile 1996, un permesso di domicilio il cui prossimo termine di controllo è fissato al 16 aprile 1999.
Il 2 luglio 1996 __________, figlio di __________ iscritto nel locale registro __________ delle nascite il __________, ha raggiunto il padre grazie a un permesso di soggiorno massimo di 45 giorni a scopo di visita ed è stato successivamente iscritto all'anno scolastico 1996/1997 presso la scuola media di __________.
B. Con decisione 29 gennaio 1997, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza del 9 luglio 1996 presentata da __________ volta al rilascio di un permesso di domicilio a favore del figlio __________. L'autorità di prime cure ha motivato la propria decisione sottolineando come il padre avesse garantito nella domanda d'invito che il figlio, di cui mai era stata segnalata precedentemente l'esistenza, avrebbe lasciato la Svizzera il 31 agosto 1996. L'istante non avrebbe inoltre dimostrato che, a partire dalla sua entrata in Svizzera, vi siano stati stretti ed effettivi legami con il figlio.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione 15 ottobre 1997.
Il Governo cantonale ha confermato la decisione dipartimentale, ritenendo che non fossero dati i requisiti per un ricongiungimento familiare giusta quanto previsto dagli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo cantonale, non sarebbe stato apportato alcun elemento oggettivo giustificante il ricongiungimento familiare vista la durata pluriennale della separazione tra padre e figlio, l'età di quest'ultimo al momento dell'inoltro della domanda, la mancanza di provate relazioni strette ed effettivamente vissute, nonché il fatto che il figlio avrebbe sempre vissuto nella Repubblica del Ghana ove risiedono gli zii. Il padre non avrebbe pure mai menzionato l'esistenza del figlio al momento della compilazione dei formulari nell'ambito della procedura d'asilo e di ottenimento del permesso di soggiorno. Egli si sarebbe inoltre fatto garante che __________ avrebbe lasciato il territorio svizzero alla scadenza del soggiorno autorizzato.
Al figlio del ricorrente è stato impartito un termine scadente al 15 dicembre 1997 per lasciare il territorio del Canton Ticino.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previo conferimento dell'effetto sospensivo - l'annullamento e postulando che a suo figlio __________ sia rilasciato un permesso di domicilio.
Sostiene in sostanza che nel caso di specie i presupposti per il ricongiungimento familiare previsti dagli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU sarebbero adempiuti.
In estrema sintesi, egli contesta le argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle relative decisioni, precisando di aver dovuto ritardare il ricongiungimento con il figlio a causa di motivi finanziari e personali. Inoltre, egli sarebbe l'unico punto di riferimento familiare.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Il 3 dicembre 1997, l'insorgente ha prodotto una lettera di un di lui fratello di data 20 novembre 1997 volta a suo dire a confermare alcuni concetti sostenuti nel memoriale ricorsuale e contribuire a meglio comprendere la situazione in cui verrebbe a trovarsi il figlio in caso di rimpatrio nel suo Paese d'origine.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LDDS terzo periodo, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. Tale disposizione legale relativa al ricongiungimento familiare è pure applicabile per analogia quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha ottenuto, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, il permesso di domicilio (art. 7 cpv. 1 LDDS; STF 7 aprile 1997 in re DM; DTF 118 Ib 155 consid. 1b).
Al momento della richiesta del permesso di domicilio per vivere con il padre che è al beneficio di tale permesso, __________ aveva 12 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, esso disponeva dunque di un diritto a un permesso di domicilio. Se dunque la censura di violazione di tale disposto nell'ambito del ricongiungimento familiare fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Ciò vale pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie il padre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto con il figlio un legame intenso e vivo. Ciò sarebbe reso verosimile da varie lettere e dalle ricevute di cambio valuta in dollari per il suo mantenimento. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente al figlio. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 4), per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va comunque respinto nel merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di constatare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso, i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a).
L'insorgente sostiene, a torto, che le condizioni per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiute.
3.1. __________ ha vissuto i primi anni della sua vita con i genitori. __________ è entrato in Svizzera nel 1989, allorquando suo figlio aveva poco meno di 5 anni. Da allora e sino al luglio 1996 padre e figlio hanno vissuto separati, malgrado la madre __________ si fosse accordata con il padre affinché il figlio rimanesse a vivere con lui (v. dichiarazione statutaria __________ 13 novembre 1996). __________ è allora rimasto a vivere nel suo Paese d'origine dapprima presso la nonna paterna e, a partire dal decesso di quest'ultima nel 1993, presso gli zii (fratelli del padre) che allora avevano rispettivamente 19, 17 e 16 anni. Il 18 aprile 1991 il padre si è sposato con una cittadina elvetica e, malgrado abbia ottenuto nel contempo un permesso di dimora in Svizzera, ha lasciato che il figlio continuasse a risiedere nel Ghana. Entrato tramite una domanda d'invito a scopo di visita, __________ vive oramai da un anno e mezzo con il padre in Svizzera e frequenta la scuola media a __________.
3.2. Il ricorrente sostiene di aver sempre provveduto finanziariamente al mantenimento di suo figlio e di essere stato responsabile della sua crescita dal momento della sua nascita. Per dimostrare di aver mantenuto con il figlio un legame vivo e intenso, produce una serie di lettere
Tali considerazioni, anche se fossero tutte verosimili, non mutano però nulla alla circostanza che __________ ha tuttora i maggiori legami familiari nel Ghana presso gli zii, dove ha vissuto sin dalla nascita e dove ha trascorso tutta la sua infanzia. In effetti anche se, seguendo la tesi dell'interessato, si ritenesse che prima del matrimonio egli era di fatto impossibilitato a far venire il figlio in Svizzera, sin dall'aprile 1991 l'insorgente ha fondato una comunione coniugale. Orbene, perlomeno da tale momento, si sono create le condizioni oggettive per un ricongiungimento, a maggior ragione dal momento che egli adduce di essersi accordato con la madre di __________ affinché quest'ultimo rimanesse a vivere con lui (v. anche dichiarazione __________ 13 novembre 1996). Malgrado ciò, il relativo permesso non è stato richiesto. Non fu nemmeno richiesto al momento del decesso della nonna. Egli ritiene che a tale momento il ricongiungimento non era la migliore soluzione possibile per il bene del proprio figlio, temendo di stravolgere l'esistenza di quest'ultimo poiché nato e cresciuto nel Paese d'origine. In realtà, se il legame fosse stato veramente così intenso come adduce il ricorrente, questi timori sarebbero stati infondati. Seguendo la tesi dell'insorgente, si constata invece che per il figlio è invece più forte il legame con la sua terra che quello con il padre. Di __________ si sono pertanto giustamente occupati i giovanissimi zii nel Ghana. Ora, dalla documentazione versata agli atti non risulta che essi, malgrado la loro giovane età, abbiano avuto difficoltà nell'accudirlo fino ad ora. Tali parenti, avendo ora qualche anno in più, possono senz'altro continuare a provvedere all'educazione di __________ anche se per motivi scolastici o professionali dovessero spesso assentarsi da casa (v. scritto prodotto dal ricorrente 3 dicembre 1997): __________ si avvicina oramai all'età adolescenziale, per cui diventa sempre più autonomo tanto da non dover necessitare di quell'intensità nella cura e nell'educazione cui era evidentemente sottoposto in precedenza a partire da quando il padre se ne andò in Svizzera. Va poi rilevato che la richiesta è stata presentata solamente quando il figlio si è avvicinato innegabilmente all'età in cui si deve provvedere a fare delle scelte circa il proprio avvenire professionale. Il permesso postulato avrebbe quale conseguenza di separare __________ dai parenti nel Ghana dove è nato e cresciuto, come sottolinea correttamente il ricorrente, e dove possiede stretti legami sociali e culturali; ed è pure nel suo Paese che ha ricevuto un'istruzione elementare. Ma vi è di più.
Non risulta che l'insorgente abbia provveduto a rendere visita a __________ - nel Ghana o almeno in Costa D’Avorio presso il fratello con cui intrattiene varia corrispondenza epistolare - durante tutti questi anni di assenza all'estero. Del resto, la domanda d'asilo dell'insorgente è stata respinta già nel 1990: non appare dunque che vi fossero per lui difficoltà nel rientrare nella Repubblica del Ghana per intensificare il legame con il figlio. Non risulta nemmeno che lo abbia invitato in Svizzera prima del 2 luglio 1996, tanto che la sua iscrizione nel registro delle nascite come suo figlio risale soltanto al 13 maggio 1996, addirittura dopo la domanda d'invito del 22 marzo 1996. La madre di __________ aveva tuttavia affermato (v. dichiarazione statutaria 13 novembre 1996) di essersi accordata con il padre affinché il figlio rimanesse a vivere con lui.
Quanto al legame materno, producendo quest'ultima dichiarazione il ricorrente non dimostra ancora che la madre si sia da allora totalmente e definitivamente disinteressata di __________ e di aver interrotto con quest'ultimo qualsiasi contatto. Se a suo dire, una donna non sposata con un figlio verrebbe di fatto emarginata dalla società ganaense, ciò non significa ancora che essa non debba più avere alcuna relazione affettiva con lo stesso. D'altronde l'insorgente non ha comprovato tale tradizione. Anzi, dalla dichiarazione della madre risulta che sia stato frutto di un accordo tra le parti (cfr. dichiarazione __________ 13 novembre 1996).
Va ancora rilevato che le ulteriori ragioni addotte dal ricorrente per giustificare il fatto che la sua richiesta di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare è avvenuta non appena le difficoltà di ordine economico sono state superate, non possono essere condivise. Se tali problemi davvero esistevano allora, non è dato a sapere. Ma tant'è. Difficoltà finanziarie sembrano per contro essere presenti attualmente, tanto che egli ha ora a carico due figli nati nel 1992 e nel 1994 in costanza di matrimonio e si vede costretto a richiedere di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
3.3. Tutto ben ponderato, senza dimenticare che il ricorrente si era fatto garante (v. domanda d'invito) che __________ avrebbe lasciato la Svizzera alla scadenza del soggiorno autorizzato, non vi sono elementi sufficienti e plausibili atti a costituire una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la venuta in Svizzera del figlio e che siano atti a controbilanciare le difficoltà d'integrazione di un ragazzo ormai adolescente che ha nel proprio Paese d'origine il centro dei suoi interessi, nonché la maggior parte dei suoi contatti sociali e famigliari.
Non si può pertanto condividere la tesi dell'insorgente secondo cui i requisiti per un ricongiungimento familiare sarebbero adempiuti.
Il comportamento dell'insorgente evidenzia che era sua intenzione che il figlio venisse in Svizzera per avere una migliore formazione e un avvenire professionale migliori di quelli ottenibili nel suo Paese d'origine (STF 76 marzo 1997 in re K., consid. 3b): in simili circostanze, la richiesta di un permesso di soggiorno non poggia in modo preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia: non può di conseguenza beneficiare delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS (DTF 119 Ib 89, consid. 3b). Ne consegue che il giudizio impugnato, benché risulti severo, è corretto e merita conferma.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91, consid. 4a; 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. Come esposto in precedenza (consid. 1.4.), è da escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partito volontariamente dalla Repubblica del Ghana ed altrettanto volontariamente si è separato da __________, malgrado l'accordo con la madre secondo cui il figlio sarebbe rimasto sotto la sua custodia. Del resto, il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha accertato che non vi erano i requisiti per l'ottenimento dello statuto di asilante del padre. L'art. 8 CEDU non assicura alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, se essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo in un altro Paese. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove, come è il caso in concreto, l'interessato dimostra con il suo comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91, consid. 4a).
4.4. In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito il figlio appare conforme all'art. 8 n. 2 CEDU. Il ricorrente non ha infatti reso verosimile la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica onde assicurare al figlio un futuro professionale.
4.5. Va infine rilevato che il mantenimento di relazioni personali con il figlio non è impedito. In effetti non risulta che il ricorrente abbia incontrato ostacoli di rilievo nel richiedere dalla Svizzera un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita per il proprio figlia. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Ai fini del giudizio non sarebbe pertanto nemmeno necessario valutare la portata della presunta omissione da parte di __________ di indicare l'esistenza del figlio __________ nella sua procedura per la concessione del permesso di soggiorno sottoposta all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri, omissione a cui l'autorità inferiore aveva conferito una certa rilevanza (art. 8 cpv. 4 ODDS). Occorre invero rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità inferiori, il ricorrente indicò l'esistenza del figlio __________ nel formulario della Repubblica del Ghana annesso allo scritto di trasmissione della Polizia del Cantone Ticino all'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti del 22 marzo 1989 nell'ambito della procedura d'asilo. Ma tant'è. Non sta comunque alla Sezione degli stranieri provvedere sistematicamente a colmare le omissioni prodotte dagli interessati al momento della compilazione dei formulari volti all'ottenimento di un permesso per risiedere in Svizzera indagando su quanto dichiarato dai richiedenti nel corso di altre procedure.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere pertanto respinto. L'istanza di effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
Il ricorrente chiede l'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio.
Nella fattispecie, dato che il ricorso non appariva manifestamente infondato e che l'insorgente versa in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta.
Il ricorrente va quindi dispensato dal pagamento di una tassa di giustizia e posto al beneficio del gratuito patrocinio (art. 30 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 16, 7, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino della Repubblica del Ghana nato il __________, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 1998 notificando la partenza all'Ufficio regionale degli stranieri di __________.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
E' concesso il gratuito patrocinio.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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