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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.313
Data decisione, Autorità: 31.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00313
Lugano 31 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso / domanda di accertamento 24 ottobre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
“l'apertura di una sala giochi nei locali del __________ ”
richiamato l'art. 48 PAmm
ritenuto, in fatto
che con atto del 24 ottobre 1997 denominato "ricorso e domanda di accertamento" __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:
"In via preliminare
La domanda di accertamento è accolta.
Di conseguenza è accertata la nullità dell'eventuale decisione emanata dal Consiglio di Stato."
Nel merito
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è vietata l'istallazione di apparecchi automatici remuneranti denaro presso i locali del __________."
il tutto con protesta di spese e ripetibili;
che il comparente contesta la decisione con cui il Consiglio di Stato ha autorizzato l'apertura di una sala giochi per 200 slot machines nei locali del centro __________ a __________,
che __________ ravvisa in tale autorizzazione una violazione dell'art. 9a LCAmb che vieta l’esercizio di apparecchi automatici rimuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro o in merce; ritiene inoltre che il provvedimento disattenda le disposizioni di diritto federale sull’apertura delle case da gioco;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;
che l'atto in esame è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo e per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; le decisioni dell’autorità amministrativa sono impugnabili davanti a questo tribunale soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che giusta l’art. 13 cpv. 2 LCAmb il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile soltanto contro le decisioni del dipartimento in materia di rilascio o di revoca di licenze per l’esercizio di apparecchi automatici;
che le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato in deroga al divieto delle slot machines sancito dall'art. 9a LCAmb non sono quindi impugnabili davanti a questo tribunale;
che nemmeno le disposizioni di diritto federale sulle case da gioco assegnano competenze giurisdizionali al Tribunale cantonale amministrativo;
che già per questi motivi il ricorso appare inammissibile;
che all'insorgente fa inoltre manifestamente difetto la legittimazione attiva: agendo in giudizio in veste di semplice cittadino, mosso unicamente da un generico interesse alla legalità dell'amministrazione, egli non appartiene infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso e portatrici di un interesse personale, attuale e concreto a dolersene per il pregiudizio che arreca loro;
che anche da questo profilo l'impugnativa appare del tutto improponibile;
che per gli stessi motivi va respinta in limine anche la domanda di accertamento proposta dal comparente nel chiaro intento di porre rimedio al difetto dei presupposti processuali di cui si è appena detto;
che le domande di accertamento sono invero proponibili soltanto nella misura in cui è data la competenza dell'autorità adita e l’istante dispone dell’indispensabile legittimazione attiva (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N 36 B I seg.);
che, così stando le cose, l'atto in esame va quindi respinto in limine siccome inammissibile, anzi temerario;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 9a, 13 LCAmb; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
L'atto è inammissibile.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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