AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.312
Data decisione, Autorità: 03.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00312
Lugano 3 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 ottobre 1997 di
contro
la risoluzione 30 settembre 1997 (n. 4936) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la deliberazione 23 giugno 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha votato un credito di fr. 334'700.-- quale contributo del comune di __________ ai lavori di sistemazione di piazza __________ a __________ nell'ambito dei lavori del piano viario del __________;
viste le risposte:
03 novembre 1997 del municipio di __________;
06 novembre 1997 di __________, presidente del CC di __________;
12 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con messaggio n. 28/96 del 15 ottobre 1996 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di fr. 334'700.-- quale contributo del comune ai lavori di sistemazione di piazza __________ a __________ nell'ambito dei lavori del piano viario del __________. La maggioranza della commissione della gestione, cui é stato sottoposto il messaggio per preavviso, ha invitato il Legislativo ad approvarlo con rapporto 10 giugno 1997. Una minoranza della menzionata commissione ne ha invece proposto la reiezione con rapporto del giorno precedente. Nella seduta del 23 giugno 1997 il consiglio comunale ha approvato il messaggio.
B. Con ricorso 9 luglio 1997 il consigliere comunale __________ é insorto contro quella deliberazione davanti al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In primo luogo il ricorrente ha denunciato il comportamento del presidente del Legislativo il quale, oltre a tollerare estesi interventi concernenti il merito della trattanda già in sede di discussione sull'entrata in materia, ha interrotto il suo secondo intervento (sul merito) dopo meno di un minuto in violazione dell'art. 19 lett. d del regolamento comunale, precludendogli con ciò la possibilità di illustrare compiutamente un memoriale che aveva distribuito all'inizio della seduta. In secondo luogo l'insorgente ha eccepito il fatto che la discussione ed il voto sono stati alterati dalla convinzione dei consiglieri secondo cui la deliberazione avesse un valore puramente formale, poiché il comune avrebbe comunque dovuto pagare allo Stato il contributo in rassegna senza che il consiglio comunale potesse partecipare alla pianificazione ed alla progettazione delle opere interessate.
C. Con risoluzione 30 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, nella misura in cui era ricevibile. Dopo aver considerato che l'insorgente non era legittimato a contestare la pianificazione ed i progetti della sistemazione di piazza __________ così come il contributo richiesto dallo Stato al comune, il Consiglio di Stato ha condiviso la scelta del municipio di affidare alla commissione della gestione l'incarico di preavvisare il messaggio n. 28/96 ed ha infine tutelato la direzione della seduta da parte del presidente del Legislativo.
D. Con impugnativa 27 ottobre 1997 __________ si aggrava innanzi a questo Tribunale contro il menzionato giudicato governativo, del quale postula l'annullamento insieme a quello della deliberazione del consiglio comunale che esso ha tutelato, ribadendo le censure sottoposte all'esame del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio ha anche chiesto una verifica della sua tempestività.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il gravame é inoltre tempestivo (art. 10 e 46 cpv. 1 PAmm). La risoluzione impugnata, del 30 settembre 1997, é infatti stata spedita mediante invio raccomandato il 2 ottobre successivo ed é stata ritirata dal ricorrente il giorno 10 ottobre 1997, ovvero l'ultimo dei 7 giorni di giacenza presso l'ufficio postale di __________, come risulta dal timbro dell'ufficio postale di __________ apposto sull'invito di ritiro emesso dal servizio di distribuzione il 3 ottobre 1997 a seguito di presentazione infruttuosa dell'invio: documento annesso in fotocopia all'impugnativa. Il termine di ricorso di 15 giorni ha pertanto iniziato a decorrere il giorno 11 ottobre 1997, per cui é venuto a scadenza il giorno 25 ottobre successivo: trattandosi di un sabato, la scadenza é stata riportata a lunedì 27 ottobre 1997, tale la data di spedizione del gravame. La legittimazione del ricorrente é, infine, certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). In particolare, per i motivi che verranno esposti non appare necessario acquisire agli atti la registrazione della seduta del consiglio comunale relativa alla controversa trattanda. D'altra parte questa registrazione deve essere cancellata non appena la decisione di approvazione del verbale della seduta cui si riferisce é cresciuta in giudicato (art. 7 cpv. 3 lett. c RALOC): nel concreto caso l'approvazione del verbale della seduta del 23 giugno 1997 ha avuto luogo in quella del 6 ottobre 1997 ed pertanto la relativa decisione é cresciuta in giudicato prima dell'inoltro del gravame a questo Tribunale.
2.1. Come risulta dall'esposizione dei fatti il Consiglio di Stato ha anzitutto considerato che l'insorgente non era legittimato a contestare la pianificazione ed i progetti relativi alla sistemazione di piazza __________ nonché il contributo richiesto dallo Stato al comune, per cui - su questo punto - il suo gravame non era ricevibile. Sebbene ininfluente ai fini dell'esito della presente contestazione, questo Tribunale non può non rilevare l'erroneità dell'argomentazione governativa. L'oggetto dell'impugnativa 9 luglio 1997 era infatti costituito dalla deliberazione con cui il consiglio comunale aveva stanziato il credito di fr. 334'700.-- quale contributo del comune di __________ ai lavori di sistemazione di piazza __________ a __________ nell'ambito dei lavori del piano viario del __________: deliberazione che il ricorrente era indubitabilmente legittimato a contestare nella sua integralità innanzi al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC) in quanto cittadino attivo del comune (art. 209 lett. a LOC). Ferma questa premessa, solo singole censure, come ad esempio la contestazione della pianificazione e dei progetti della sistemazione di piazza __________ ed inoltre dell'entità del contributo richiesto dallo Stato al comune, potevano essere dichiarate irricevibili, per il motivo che quegli aspetti non erano stati definiti - né, contrariamente a quanto crede il ricorrente, lo potevano essere - attraverso la deliberazione impugnata bensì erano stati affrontati e risolti, in ossequio all'ordinamento legale, in altre sedi, più precisamente nell'ambito delle procedure di approvazione del piano generale e del progetto definitivo concernenti la sistemazione di piazza , pubblicate nei periodi __________ - 1993 (FU __________, pag. ) rispettivamente __________ - (FU __________, pag. __________ seg.) ed inoltre, per quanto concerneva l'aspetto finanziario, attraverso la definizione delle quote di partecipazione dei comuni interessati attuata da parte del Consiglio di Stato e, dietro ricorso, del Gran Consiglio in applicazione dell'art. 26 LStr in sede di approvazione del decreto legislativo "di base" 10 marzo 1987 concernente l'approvazione del progetto e lo stanziamento del credito necessario per la realizzazione della circonvallazione __________ (BU __________, pag. __________ seg.). La motivazione e la conclusione del Consiglio di Stato risulta ancor meno pertinente se si tien conto del fatto che, in realtà, il ricorrente nemmeno aveva sollevato simili censure davanti a quest'ultima autorità. Egli aveva infatti criticato i progetti relativi alla sistemazione di piazza __________ ma solo durante la seduta del Legislativo comunale e con l'unico scopo di spuntare da parte di quest'ultimo il rifiuto del credito necessario per coprire il contributo dovuto dal comune allo Stato per questo specifico intervento: nella misura in cui quella critica veniva utilizzata quale argomento a sostegno della tesi del ricorrente, essa si appalesava quale modo di procedere legittimo.
2.2. Il Consiglio di Stato ha in seguito condiviso la scelta del municipio di affidare alla commissione della gestione l'incarico di preavvisare il messaggio n. 28/96. Sebbene le considerazioni svolte dal Governo a questo riguardo appaiano corrette, in realtà l'insorgente non aveva contestato questa decisione preliminare, limitandosi ad osservare nell'esposizione dei fatti del gravame 9 luglio 1997 che, a suo giudizio, sarebbe stato più opportuno assegnare quel compito alla commissione edilizia.
2.3. Il Tribunale affronta quindi, nel seguito, l'esame delle due censure sollevate dal ricorrente.
La seconda censura deve essere respinta senza indugio. Anzitutto la circostanza secondo cui i consiglieri comunali non fossero a conoscenza dell'esatta portata della deliberazione che stavano per adottare non costituisce, foss'anche stata data, una violazione del diritto ai sensi dell'art. 61 PAmm (v. inoltre art. 211 seg. LOC), entro i cui limiti é circoscritto il potere cognitivo del Tribunale amministrativo. D'altra parte l'insorgente sostiene che i consiglieri comunali erano convinti di non poter modificare nè i progetti relativi alla sistemazione di piazza __________ nè l'importo dovuto allo Stato da parte del comune a titolo di contributo per quell'intervento. Questo significa che i membri del Legislativo si erano fatti in realtà un'opinione corretta e non già errata circa gli effetti limitati della deliberazione loro sollecitata da parte del municipio (cfr. a quanto esposto sub 2.1.).
In merito alla prima censura il Tribunale considera invece quanto segue.
3.2. Le sedute del consiglio comunale sono dirette dal presidente (art. 55 cpv. 1 LOC; 19 lett. a del regolamento comunale di Minusio, in seguito RC). La discussione avviene in primo luogo - se ne é fatta richiesta - sull'entrata in materia ed in seguito, salvo rinvio, sull'oggetto. Sia sull'entrata in materia sia sull'oggetto ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte (art. 19 lett. b RC). Ogni intervento può durare 5 minuti al massimo, eccezion fatta per il municipio ed i relatori (art. 19 lett. d RC). Analogamente agli atti preliminari compiuti dal municipio o dalle commissioni volti a mettere il Legislativo in condizione di deliberare, le decisioni del presidente del consiglio comunale non sono direttamente impugnabili ma, se viziate, possono condurre all'annullamento delle deliberazioni adottate dal Legislativo a seguito delle stesse (STA inedita 15 novembre 1996 in re C., consid. 4.3.; per quanto concerne l'operato del municipio RDAT I-1995 N. 1 consid. 3.2. e rinvii; inoltre STA inedita 30 luglio 1996 in re I. e llcc, consid. 2.3.).
3.3. Dal verbale della seduta del 23 giugno 1997, approvato nella seduta del 6 ottobre successivo, risulta che, una volta aperta la discussione, il qui ricorrente ha immediatamente preso la parola per proporre il rinvio del messaggio al municipio. Dopo vari interventi di altri consiglieri comunali e due ulteriori interventi del ricorrente l'entrata in materia é stata accettata con 22 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto. Nel contesto della successiva discussione l'insorgente ha quindi nuovamente preso la parola due volte. Dopo il suo ultimo intervento il presidente ha chiuso la discussione e messo ai voti la trattanda, che é parimenti stata accettata con 21 voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto.
3.4. La lettura degli interventi riassunti nel verbale permette di accreditare la critica dell'insorgente secondo cui alcuni tra quelli effettuati in sede di entrata in materia, ma in particolare quelli dei relatori (di maggioranza e minoranza), sconfinavano in considerazioni sui progetti della sistemazione di piazza __________. Ora, tuttavia, questo accertamento non basta per rimproverare al presidente del Legislativo una violazione dei suoi doveri nella conduzione della seduta e, più in particolare, della discussione. A prescindere dalla difficoltà che si riscontra spesso nel distinguere con precisione tra considerazioni attinenti l'entrata materia ed argomenti relativi al merito di una trattanda, al presidente del Legislativo deve difatti essere riconosciuto un ampio margine di apprezzamento in merito al controllo del contenuto degli interventi dei membri del consiglio comunale: di principio egli deve togliere la parola solo all'oratore che, malgrado richiamo, persiste in un intervento che si scosta manifestamente dall'argomento in discussione. Presupposto che non era però pacificamente soddisfatto nella fattispecie.
3.5. Dalla lettura del verbale risulta indi che il ricorrente ha potuto prendere la parola due volte anche durante la discussione di merito. L'insorgente si duole tuttavia del fatto che il presidente del Legislativo ha interrotto il suo secondo intervento dopo meno di un minuto in violazione dell'art. 19 lett. d RC, precludendogli con ciò la possibilità di illustrare compiutamente un memoriale che aveva distribuito all'inizio della seduta. Dall'esame del verbale della seduta, frattanto approvato, non risulta tuttavia che l'insorgente si sia lamentato seduta stante con il presidente del Legislativo in merito a questa asserita lesione del suo diritto di intervenire una seconda volta nella discussione per una durata di ulteriori 5 minuti. Nella risposta al ricorso 22 luglio 1997 il municipio parla invero semplicemente di richiamo del presidente al ricorrente "ad essere conciso e a rispettare i limiti del regolamento" (cfr. risposta citata, ad 6, pag. 3). In ogni caso, come ha avuto modo di ulteriormente osservare il municipio, al ricorrente era stato concesso un limite di tempo ben superiore a 5 minuti durante il primo intervento sul merito della trattanda, ove - come risulta dal verbale medesimo (pag. 16) - aveva mosso delle critiche al progetto di sistemazione di piazza __________ vuoi riferendosi al memoriale che aveva distribuito all'inizio della seduta vuoi citando "autorevoli" prese di posizione sulla realizzanda sistemazione (anche queste ultime parimenti riportate nel menzionato memoriale). Il Tribunale può pertanto accreditare la conclusione espressa dal municipio medesimo (cfr. risposta citata, ad 8, pag. 3) secondo cui, in definitiva, il ricorrente ha sicuramente avuto la possibilità di esporre i suoi argomenti, per lo meno entro i limiti di tempo concessi dall'art. 19 lett. d RC.
3.6. Anche la censura di violazione dell'art. 19 lett. d RC deve dunque essere respinta. Del resto i motivi alla base della proposta del ricorrente di respingere il messaggio in esame erano stati illustrati dettagliatamente per iscritto in un documento che egli aveva distribuito ai colleghi all'inizio della seduta del Legislativo; ma, soprattutto, questi motivi coincidevano in buona sostanza con quelli illustrati
Per questi motivi,
visti gli art. 55, 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 61 PAmm nonché il regolamento comunale di Minusio
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster