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Numero d'incarto:
52.1997.311
Data decisione, Autorità:
31.07.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00311
Lugano
31 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 27 ottobre 1997 della
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 8 ottobre 1997, no. 5145, del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso 6 giugno 1997 dell'insorgente interposto contro la risoluzione 22
maggio 1997 del municipio di __________, che gli nega il rilascio del
permesso per la trasformazione del sub. C al mapp. no. __________ RFD del
comune di __________;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 27 marzo 1998, dopo discussione,
il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Il cantone e il municipio rinunciano ad
esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per gli interventi
eseguiti a partire dal 1971.
-
La legittimità di questi interventi verrà
esaminata d'ufficio nell'ambito degli accertamenti che il cantone sta operando
d'intesa con i municipi su tutto il territorio cantonale in base agli accordi
presi dal cantone con l'ufficio federale della pianificazione del territorio.
In quest'ambito verrà esaminata anche la legittimità della trasformazione della
tettoia-pollaio oggetto della domanda di costruzione 28 marzo 1997.
-
A queste condizioni la ricorrente ritira il
ricorso.
-
Alle parti è assegnato un termine di 10 giorni
per pronunciarsi sulla proposta, ritenuto che il Dipartimento del territorio
l'accetta seduta stante.
In caso di accettazione la
causa verrà stralciata dai ruoli senza spese né di I.a né di II.a istanza e
senza assegnazione di ripetibili.
In caso di rifiuto il
Tribunale cantonale amministrativo statuirà sulla base degli atti senza ulteriori
formalità ritenuto che le parti rinunciano alle conclusioni."
ritenuto
che la __________, il 28 aprile 1998 e il municipio di __________, il 14 luglio
1998, hanno aderito alla proposta transattiva di cui sopra;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli per intervenuta transazione.
§. La decisione 8 ottobre 1997, no. 5145, del Consiglio di Stato è
annullata e riformata di conseguenza.
- Non si prelevano tasse di
giustizia nè di prima, nè di seconda istanza.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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