AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.308
Data decisione, Autorità: 03.03.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00308
Lugano 3 marzo 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 ottobre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 7 ottobre 1997 (n. 5109) con cui il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego dell'insorgente;
vista la risposta 12 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
assunte le prove;
preso atto delle conclusioni 27 gennaio 1998 dell'insorgente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il prof. __________ è stato assunto dallo Stato nel 1972 quale docente incaricato per scienze e matematica presso il ginnasio di __________.
Nel 1977 è stato nominato docente di scienze a tempo pieno presso le scuole medie. Dal 1983 insegna presso la scuola media di __________.
A partire dall'anno scolastico 1994/95 l'attività didattica del prof. __________ è stata oggetto di particolare attenzione da parte dell'esperto per la materia e del direttore della scuola, al quale erano pervenute critiche in merito alla qualità dell'insegnamento impartito. Le approfondite verifiche esperite hanno permesso di evidenziare l'esistenza di importanti carenze. Dagli atti dell'esperto (prof. __________) si può dedurre quanto segue:
"10.3.1994 (doc. 92)
lezione confusa, didatticamente mal impostata con nozioni scientificamente inesatte o addirittura obsolete (peso atomico, caloria).
Correzione dei problemi alla lavagna effettuando i calcoli senza l'uso delle unità di misura.
16.3.1994 (doc. 92)
lezione improntata sul programma di scienze in generale, sulla chimica e sull'evoluzione!? Nessun nesso evidente con il programma.
17.3.1995 (doc. 90)
lavoro scritto. Ogni allievo riceve un foglietto con domande diverse da quelle degli altri: in certi casi le domande sono più semplici, per altri invece (gli sfortunati) più complesse.
26.10.1995 (doc. 89)
la classe stava eseguendo un lavoro scritto. Le domande poste erano difficilmente comprensibili, incongruenti, errate. La casualità giocava un ruolo troppo grande nel lavoro proposto (ogni allievo riceve una prova diversa dal compagno, con difficoltà molto differenti).
Il docente non si attiene al programma ufficiale. Non prende in considerazione i consigli dati dall'esperto. Il suo stile d'insegnamento, sia dal punto di vista didattico-pedagogico, che da quello relazionale non mi sembra accettabile.
9.11.1995 (doc. 88)
correzione del lavoro scritto. Ogni allievo riceve un foglietto con le soluzioni esatte e deve semplicemente ricopiarle.
Risoluzione di problemi fatti a casa. Il docente effettua di proprio pugno alla lavagna la correzione (di problemi troppo difficili per allievi di scienze T) in modo caotico, con una scrittura praticamente illeggibile, senza alcun rigore scientifico, omettendo le unità di misura, facendo errori di tipo formale e di calcolo. Gli allievi non hanno la possibilità di intervenire anche nel caso in cui hanno scoperto l'errore commesso dal docente.
Altre osservazioni: visita assieme al direttore. Atteggiamento moralista e in certi casi minaccioso verso gli allievi.
Nel colloquio seguente la lezione il docente non accetta le critiche fatte dal sottoscritto e dal direttore.
Il 16 novembre 1995 l'esperto ha segnalato all'UIM l'inadeguatezza delle prestazioni lavorative fornite dal ricorrente, osservando fra l'altro che:
"... Il prof. __________ dimostra tutt'oggi e in modo preoccupante quanto egli non abbia minimamente l'intenzione di modificare il suo modo di insegnare. Anche quest'anno i suoi piani di lavoro contengono argomenti o inadeguati all'età degli allievi, o non contemplati dai programmi ufficiali, già di per sé esigenti oppure addirittura non più attuali sul piano scientifico. ..."
"Le lezioni del prof. __________ osservate dal sottoscritto non sono in alcun modo accettabili in quanto non ottemperano minimamente a ciò che recitano gli art. 45 e 46 LSc" (doc. 87).
Le ulteriori verifiche messe in atto dall'esperto confermano le risultanze dei primi accertamenti:
"30.11.1995 (doc. 86)
Esperienza: la preparazione del solfuro di ferro (...) effettuata in modo dimostrativo dal docente (...) Nessun ragionamento o spiegazione sul fatto che i risultanti non sono totalmente quelli sperati (...).
Durante l'intero arco della lezione, non è chiaro lo scopo della stessa. All'allievo non viene trasmesso il minimo piacere per la materia a parte un'aura di mistero che non verrà mai svelato. Esperienza non prevista dal programma, effettuata in modo dimostrativo, con obbiettivi troppo complessi, previsti in via facoltativa dal programma di IV AS. Perdita inutile di tempo e messa in rilievo di dettagli che l'allievo non è in grado di capire, sia perché é troppo giovane, sia perché il docente non glielo spiega (...).
Mancanza di rigore scientifico (...).
Esercizi sulle combinazioni chimiche troppo complesse dal punto di vista matematico".
Su invito del ricorrente, il 18 gennaio 1996 l'esperto ha assistito ad un'ulteriore lezione. Dalle osservazioni da questi inviate allo stesso ricorrente si rileva fra l'altro:
"- non mi è tuttora chiaro quale fosse lo scopo che ti eri prefissato per la lezione suddetta, figurati gli allievi,
non ritengo essere stata una lezione sperimentale: era piuttosto una lezione di tipo dimostrativo ...,
hai quasi sempre risposto personalmente alle domande che hai posto agli allievi, in particolare se queste erano facili,
alle poche risposte provenienti dagli allievi hai risposto spesso "esatto"; nel caso queste fossero sbagliate hai in alcuni casi riformulato la risposta in modo giusto, senza però discutere con l'allievo il perché della formulazione inadeguata ...,
gli allievi non vengono mai spinti a ragionare, a cercare personalmente ...,
per rendere più chiari certi concetti hai fatto un esempio proveniente dall'esperienza quotidiana, che era però sbagliata,
hai dato per scontato alcuni punti fondamentali che per l'allievo non lo sono affatto.
A partire dal mese di febbraio 1996 il prof. __________ è stato assente per motivi di salute (esaurimento nervoso).
L'esperto gli ha nuovamente reso visita il 25 ottobre ed il 21 novembre 1996. Entrambe le lezioni sono risultate difficilmente valutabili in quanto poco strutturate e difficilmente ricollegabili con quelle precedenti o future. L'ultima lezione, giudicata appena sufficiente (doc. 73), è stata così valutata:
CRITERI
OSSERVAZIONI
Struttura didattica: . chiarezza degli obiettivi perseguiti . qualità della mediazione fra sapere e allievo (concettuale- didattica) . diversificazione delle strategie, dei materiali . adattamento alle reazioni della classe . ritmo/alternanza delle forme di lavoro . sussidi utilizzati
insufficiente
insufficiente, troppo confuso discreta insufficiente insufficiente, nessun ritmo né alternanza
Attività cognitiva richiesta: . senso dell'attività/tema per gli allievi . concezioni spontanee (attivazione ed evoluzione) . attivazione di processi cognitivi . valutazione formativa e autovalutazione
poco chiaro limitate limitata inesistente
Spazio-tempo: . occupazione/uso funzionale dello spazio . ripartizione dei tempi delle attività
buono insufficiente
Comunicazione: . ricchezza e direzione della comunicazione . chiarezza e comprensibilità . capacità di porre domande/problemi, conduzione dei dialoghi . uso funzionale del non-verbale . consegne
insufficiente insufficiente
insufficiente
poco chiare
Docente: . padronanza del referente disciplinare . adattamento/flessibilità . prontezza decisionale . stimoli e feed-back agli allievi . sicurezza, tranquillità, disponibilità . controllo della classe - allievi
insufficiente, non più attuale debole carente carenti discrete buono
Classe-allievi: . interesse . comportamento/disciplina
discreto buono
Analoghe e per certi aspetti più severe valutazioni emergono dai resoconti del direttore (doc. 61, 62, 64, 66, 68, 69).
Nel dicembre del 1996 il prof. __________ si è nuovamente ammalato. Da allora non ha più ripreso il lavoro.
B. Con risoluzione 4 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha annunciato al prof. __________ l'intenzione di disdire il rapporto d'impiego.
Davanti alla commissione di conciliazione, adita dal ricorrente, è stata prospettata la sospensione della procedura di disdetta in attesa di conoscere l'evoluzione dello stato di salute ed in previsione di una più approfondita valutazione della sua attività didattica.
Cionondimeno, il 27 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego a far tempo dal 4 settembre 1997.
Il provvedimento è stato annullato dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 21 luglio 1997 siccome adottato in violazione dell'effetto sospensivo esplicato dalla procedura di conciliazione.
C. Il 7 agosto 1997 la commissione conciliativa ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di componimento della vertenza.
Con decisione 7 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha reiterato la disdetta del rapporto d'impiego "a decorrere da 6 mesi dall'intimazione" del provvedimento, riconoscendo all’insorgente la rendita d’uscita prevista dall’art. 18 LStip.
D. Il prof. __________ ha impugnato anche questa nuova decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venisse dichiarata nulla, rispettivamente, in subordine, che venisse annullata con conseguente riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 69 cpv. 2 PAmm.
Secondo l'insorgente, la disdetta sarebbe nulla in quanto scaturita da un preavviso notificatogli quando non erano ancora trascorsi 180 giorni dall'inizio della malattia: periodo di protezione previsto dall'art. 336 c CO, applicabile anche ai dipendenti cantonali in virtù del rinvio sancito dall'art. 87 LOrd.
Dopo aver contestato le modalità della procedura di conciliazione esperita, l'insorgente contesta poi il fondamento della decisione censurata.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che ne ha chiesto il rigetto, contestando partitamente le tesi dell'insorgente.
F. In sede d'istruttoria sono stati sentiti come testi il direttore della SM di __________, prof. __________, e l'esperto di scienze, prof. __________, che hanno sostanzialmente confermato le valutazioni negative espresse nei loro rapporti sulla qualità dell'insegnamento impartito dal ricorrente.
G. Con le conclusioni il ricorrente ha ripreso e sviluppato le contestazioni sollevate in precedenza con riferimento alla validità della procedura di disdetta, avviata durante il periodo di protezione previsto dall'art. 336 c CO.
Nel merito, l'insorgente nega nuovamente che le valutazioni formulate dai due testi possano fondare un motivo di disdetta a' sensi dell'art. 60 cpv. 3 LOrd.
Il Consiglio di Stato ha rinunciato a presentare conclusioni.
Considerato, in diritto
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente.
Per i dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età il temine di preavviso è di 6 mesi.
Sono considerati giustificati motivi:
a) la soppressione del posto o della funzione (...);
b) l'assenza per malattia od infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalen- te rilevanza per la loro frequenza;
c) qualsiasi circostanza soggettiva od oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
La nuova LOrd ha soppresso l'istituto del periodo quadriennale o sessennale di nomina e quello ad esso correlato della mancata conferma per "motivi gravi" o semplicemente "giustificati". Al suo posto ha introdotto la nomina a tempo indeterminato con facoltà per il datore di lavoro di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo, "prevalendosi di giustificati motivi".
Dal profilo dei motivi suscettibili di legittimare una rescissione del rapporto d’impiego, la nuova LOrd non ha sostanzialmente modificato il previgente ordinamento. Al pari della mancata conferma, la disdetta è quindi giustificata quando circostanze oggettive o soggettive escludono che si possa in buona fede pretendere dall'autorità di continuare il rapporto di lavoro (cfr. messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la nuova LOrd del 12 agosto 1994, in VGC, 1994 sess. ord. aut., vol. IV, pag. 3236). Questo principio è stato espressamente codificato dall'art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd, con l'ulteriore condizione che risulti impossibile trasferire il dipendente ad altra funzione disponibile nell'ambito dei posti vacanti.
Questa norma si inserisce nel quadro delle disposizioni volte a proteggere il lavoratore da disdette pronunciate in tempo inopportuno.
Le disdette date durante i periodi summenzionati sono nulle (art. 336 c CO).
La LOrd non prevede disposizioni analoghe. A giusta ragione, poiché la protezione del lavoratore da disdette pronunciate per motivi di salute discende già indirettamente dall'art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd che considera motivo di licenziamento le assenze ininterrotte di durata superiore a 18 mesi, sottointendendo con ciò - e contrario - che le assenze di durata inferiore non sono di principio atte a giustificare una rescissione del rapporto d'impiego.
A torto pretende l'insorgente di potersi richiamare all'art. 336 c CO prevalendosi dell'art. 87 LOrd. Questa disposizione dichiara applicabili le disposizioni del CO a titolo di diritto pubblico suppletorio soltanto nei casi in cui la LOrd è silente, ovvero soltanto nei casi in cui ci si trova in presenza di una vera e propria lacuna della legge. Evenienza, questa, che non si verifica nel caso in esame, ove il silenzio della legge è qualificato, ovvero voluto dal legislatore, che ha accordato ai dipendenti impediti al lavoro una protezione da licenziamenti addirittura più estesa di quella prevista dall'art. 336 c CO (in quanto più lunga ed indipendente dall'anzianità di servizio).
Già per questi motivi vanno quindi respinte siccome palesemente infondate le eccezioni che l'insorgente deduce all'art. 336 c CO per contestare la validità della disdetta.
Abbondanzialmente, si può comunque ancora rilevare che la disdetta è stata in ogni caso pronunciata dopo la scadenza del periodo semestrale di protezione di cui all'art. 336 c cpv. 1 lett. b CO e che nulla vieta all'autorità di prospettare la disdetta prima della scadenza di tale periodo.
Orbene questo Tribunale, valutate attentamente le risultanze dell'istruttoria esperita, ritiene che la decisione governativa impugnata non proceda da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 60 cpv. 3 lett. c LOrd riserva all'autorità di nomina.
La valutazione dell'esperto, confortata da quella del direttore, non presta il fianco a critiche sostanziali. Essa discende da visite ripetute ed approfondite. E' estremamente circostanziata e pone chiaramente in risalto i limiti delle capacità didattiche dell'insorgente. Non sussistono quindi validi motivi per scostarsene.
Vero è che dopo 25 anni di insegnamento può apparire sorprendente che le prestazioni lavorative fornite dall'insorgente non risultino più accettabili: non bisogna tuttavia dimenticare che prima d'ora l'insegnamento impartito dal prof. __________ non ha mai formato oggetto di approfondite verifiche. Né si può omettere di considerare che la materia insegnata ha subito un'enorme evoluzione; evoluzione che il ricorrente non ha saputo o voluto fronteggiare con adeguati aggiornamenti.
Immune da violazioni del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere, la disdetta va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 60. 67 LOrd; 336 c CO; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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