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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.305
Data decisione, Autorità: 15.04.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00305
Lugano 15 aprile 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 ottobre 1997 di
contro
la risoluzione 8 ottobre 1997 (n. 5158) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall'insorgente contro l'avviso di pubblicazione di una domanda di costruzione pubblicato dal municipio di __________;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 luglio 1997 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un deposito e ripostiglio su un fondo situato fuori dela zona edificabile (part. n. __________ RFP);
che il 29 seguente il municipio ha pubblicato la domanda con effetto sino al 12 agosto 1997; indicando quali orari per la consultazione degli atti presso la cancelleria comunale i giorni di martedì dalle 08.30 alle 11.30 e giovedì dalle 14.00 alle 17.00;
che il 31 luglio 1997 la cancelleria comunale ha chiuso per ferie, esponendo agli albi un avviso di chiusura dal 1° agosto al 17 agosto 1997, ma con apertura straordinaria il 6 agosto dalle 14.00 alle 17.00 per permettere agli interessati la consultazione delle domande di costruzione; per eventuali urgenze gli interessati erano invitati a rivolgersi al sindaco;
che contro l'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, dolendosi della chiusura della cancelleria comunale durante tale periodo a causa delle ferie della segretaria e per aver saputo del giorno straordinario di apertura quando era ormai trascorso;
che, vedendosi nell'impossibilità di consultare gli atti, __________ ha postulato l'annullamento della procedura di pubblicazione e la sua ripetizione;
che con decisione 8 ottobre 1997, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, l'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione non essendo considerato quale decisione;
che l’impugnativa è stata dichiarata improponibile anche nella misura in cui poteva essere configurata alla stregua di un’istanza di intervento al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni;
che contro tale giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la ripetizione della procedura di pubblicazione;
che il ricorso non è stato intimato alle controparti;
Considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;
che nella misura in cui censura il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l’atto di pubblicazione della domanda di costruzione l’impugnativa va respinta in limine siccome palesemente infondata;
che, come rettamente rileva il Consiglio di Stato con considerazioni che questo tribunale fa proprie, la pubblicazione della domanda di costruzione configura un semplice atto ordinatorio della procedura di rilascio della licenza edilizia, non impugnabile autonomamente;
che l’insorgente potrà semmai riproporre le censure che solleva in questa sede, impugnando la licenza edilizia che il municipio dovesse eventualmente rilasciare;
che il ricorso va disatteso anche nella misura in cui ha per oggetto la decisione con cui il Consiglio di Stato si è rifiutato di intervenire quale autorità di vigilanza sui comuni;
che l’art. 207 cpv. 2 LOC riconosce in effetti la qualità per impugnare le decisioni rese dal Consiglio di Stato in tale veste soltanto a chi da esse è leso nei suoi legittimi interessi;
che siffatta eventualità non si verifica sintanto che il Consiglio di Stato non interviene effettivamente a modificare una determinata situazione giuridica;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti l'art. 1, 21 LE; 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto..
La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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