AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.304
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00304
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa
statuendo sul ricorso 22 ottobre 1997 di
contro
la decisione 15 ottobre 1997 (n. 5296) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 agosto 1997 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 23 ottobre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 aprile 1997, verso le ore 12.40, __________ alla guida dell'autovettura "VW" targata __________, percorreva in territorio di __________ via __________, in direzione dell'entrata autostradale verso il San Gottardo.
Poco prima di raggiungere lo stabile all'altezza del numero civico 4, mentre si apprestava ad affrontare la curva alla sua destra, si chinava per raccogliere un classificatore cadutogli dal sedile anteriore alla sua destra.
Perdeva quindi il controllo del veicolo andando a collidere con la vettura condotta da __________ che procedeva in senso opposto sulla corsia che conduce verso __________. L'incidente si risolveva con danni materiali alle due autovetture e con il ferimento al ginocchio destro e alla spalla sinistra della conducente __________.
B. A seguito dei fatti appena descritti, con risoluzione 18 luglio 1997, il Dipartimento delle istituzioni Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.-- oltre a tasse e spese. Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
La Sezione della circolazione, con risoluzione 7 agosto 1997, ha inoltre deciso di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese in considerazione della gravità dell'infrazione commessa.
C. Con ricorso 19 agosto 1997, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della decisione di revoca della licenza di condurre.
In quella sede egli ha evidenziato in buona sostanza che il provvedimento sarebbe stato eccessivo nel suo caso, non essendo l'infrazione commessa particolarmente grave e non avendo la Sezione della circolazione tenuto in debito conto tutti gli elementi a sua discolpa.
D. Il Consiglio di Stato non ha però seguito le tesi del ricorrente e ha respinto il gravame con giudizio 15 ottobre 1997, pronunciandosi sulla base dell'evidenza dei fatti.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
Contesta di avere invaso la corsia di contromano, mentre avrebbe oltrepassato solo lievemente la linea di sicurezza, tanto che le vetture si sarebbero toccate solo di striscio.
Sottolinea che le istanze precedenti non avrebbero considerato che in un caso di lieve entità, come sarebbe il suo, la legge prevede soltanto la pronuncia di un ammonimento, l'avere distolto l'attenzione dal volante per pochissimi istanti, non potendosi giudicare come colpa grave.
Fa notare di non avere assolutamente violato i limiti di velocità, come invece indicato nella decisione della Sezione della Circolazione in cui si richiama l'applicazione degli art. 32 LCStr, 4 cpv. 1 e 4a ONC.
F. Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
L'alta Corte ha altresì sentenziato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a). Quindi l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche qualora lo stesso sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria.
L'interessato, secondo il principio della buona fede, è perciò tenuto a proporre tutti i mezzi di prova che crede idonei alla sua discolpa già in sede penale nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto previsti in tale procedura contro il giudizio emanato.
Nel caso in esame il ricorrente ha di fatto accettato la decisione di multa 19 luglio 1997, non avendola impugnata presso le istanze giudiziarie superiori. In tal modo, in considerazione della giurisprudenza del Tribunale Federale, egli ha riconosciuto come esatto il contenuto della risoluzione, motivo per cui, di principio, egli non può più mettere in discussione fatti già definitivamente accertati in quella sede.
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
La licenza di condurre va obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv.2 OAC).
La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
Se in una precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una siffatta situazione di pericolo, deve essere valutato non tanto con riferimento alle norme della circolazione stradale violate, quanto piuttosto avendo riguardo alle circostanze di fatto che caratterizzano quel singolo caso concreto (DTF 118 IV 285 e segg.).
Già si è detto che per costante giurisprudenza, gli accertamenti della sede penale, se rimasti incontestati, fanno stato anche per la decisione amministrativa. __________ non può più qui entrare nel merito delle violazioni oppostegli in quella sede, e più precisamente degli art. 27 cpv. 1 , 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2 LCStr, 3 cpv.1, 7 cpv. 1 ONC, 73 cpv. 6 lett. a OSS.
Egli ha peraltro ammesso i fatti in modo incontrovertibile durante il suo interrogatorio davanti alla Polizia Cantonale esprimendosi così:
"Poco prima dello stabile no. 4 di via __________, dove vi è la curva che piega a destra, mi abbassavo per raccogliere e risistemare il classificatore sul sedile.
Per qualche istante non rivolgevo più la dovuta attenzione alla strada e mi spostavo sulla sinistra, oltre la linea di sicurezza.
Purtroppo quando rivolgevo nuovamente lo sguardo davanti a me, essendo già parzialmente sulla corsia di senso contrario, non potevo fare più nulla per evitare lo scontro con una vettura che circolava in direzione opposta".
Il fatto di distogliere l'attenzione dalla guida per attendere ad altre azioni all'interno dell'abitacolo dell'autovettura è contrario al dovere di prudenza imposto ai conducenti (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il ricorrente ha addirittura ammesso di "essersi abbassato per raccogliere un classificatore". In tal modo e senza un'impellente necessità di doversi abbassare, egli ha distolto lo sguardo dal campo stradale e spostato il baricentro del proprio corpo dalla posizione corretta di guida. Ciò è indubbiamente grave, e ancora di più lo è in fase di curva con visibilità limitata, su una strada relativamente stretta, come è via __________ a __________, ben nota a questo Tribunale.
Il conducente durante la guida deve infatti costantemente potere vedere cosa succede sulla strada e dominare la sua posizione di guida, caso contrario egli può perdere la padronanza del veicolo e creare pericolo oltre che per sè anche per gli altri utenti della strada.
Ciò è di fatto successo nel caso concreto, visto che l'autovettura alla cui guida era il ricorrente è andata a collidere con quella discendente sulla corsia opposta.
Non solo quindi la situazione di pericolo è stata creata in astratto, ma si è avverata in concreto, ciò che ha prodotto un incidente con il ferimento, per quanto leggero, di una persona.
In siffatte circostanze, dove la sua disattenzione avrebbe potuto comportare conseguenze anche più gravi, __________ non può pretendere che il suo caso venga considerato come di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.
La licenza di condurre gli deve essere revocata a scopo di ammonimento in quanto egli ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr).
6 Infine bisogna concordare con il ricorrente che in sede di accertamenti di polizia non è emersa alcuna violazione da parte sua delle norme che limitano la velocità.
Ciò posto, il provvedimento amministrativo si giustifica comunque, indipendentemente da questa ulteriore violazione, che semmai avrebbe potuto comportare una durata più lunga della revoca, che nel caso del ricorrente è stata limitata al minimo previsto dalla legge (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
Difatti la Sezione della circolazione nelle sue osservazioni 3 settembre 1997 al ricorso 19 agosto 1997 al Consiglio di Stato, ha indicato che "nella commisurazione della sanzione amministrativa decretata, non si è in alcun modo tenuta in considerazione la violazione dei succitati disposti (leggasi art. 32 LCStr e 4, 4a ONC), erroneamente indicati poiché inseriti nel testo base utilizzato nei considerandi".
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17, 31, 32 90 cfr. 1 LCStr, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a ONC, 33 cpv. 2 OAC,10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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