AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.303
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00303
Lugano 6 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 ottobre 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 8 ottobre 1997, no. 5148, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 31 luglio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una tettoia per due auto sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
5 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
7 novembre 1997 di __________ e __________;
2 dicembre 1997 del municipio di __________,
assunte le prove;
preso atto delle conclusioni:
22 maggio 1998 di __________ e __________;
16 giugno 1998 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 giugno 1997 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul fondo di proprietà dei figli minorenni __________ e __________ (part. n. __________ RFD) una tettoia di m 5 x 5, confinante verso N con il fondo del ricorrente __________ (part. n. __________ RFD), verso S con due box prefabbricati e verso E con la part. no. __________ RFD, sulla quale sorge la sua casa d'abitazione.
Alla domanda si è opposto il vicino qui ricorrente, sollevando obiezioni che ha poi ripreso e sviluppato in corso di causa.
B. Con decisione 31 luglio 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione inoltrata da __________.
C. Con giudizio 8 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che:
il fatto che la domanda di costruzione fosse firmata dal padre dei proprietari del fondo dedotto in edificazione non ostasse al rilascio della licenza;
che la costruzione, posta al servizio della casa d'abitazione del resistente, fosse di natura accessoria, potesse sorgere a confine e non eccedesse i bisogni attuali e prevedibili dell'edificio principale;
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.
In sostanza, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza.
La casa d'abitazione del resistente, allega, disporrebbe già di quattro autorimesse. Oltre ai due box prefabbricati, posati sulla part. no. __________ RFD, potrebbe in effetti far capo all'autorimessa doppia, costruita nel 1968 sul lato N e trasformata abusivamente in cantina per la vinificazione.
Dato che la costruzione comporta un trasferimento di quantità edificatorie dalla part. no. __________ alla part. no. __________ RFD, del tutto fondate sarebbero inoltre le obiezioni sollevate in prima istanza con riferimento al diritto del resistente di rappresentare i figli in sede di domanda di costruzione.
La controversa tettoia, prosegue, disattenderebbe anche l'art. 7 cifra 9 NAPR, poiché, unita ai due box esistenti, supera la lunghezza massima (7 m) ammessa dalle NAPR per le costruzioni accessorie a confine. Essendo aperta sui quattro lati, verso N risulterebbe inoltre violata la distanza minima di m 1.50 dal confine prescritta dalle NAPR.
Le costruzioni accessorie esistenti sul fondo, conclude, supererebbero comunque ampiamente i bisogni oggettivi dell'abitazione del ricorrente. Anche per questo motivo non potrebbero pertanto essere autorizzate.
E. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è giunto __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi nei considerandi di diritto.
F. Delle risultanze dell'istruttoria esperita e delle succinte conclusioni presentate dalle parti si dirà qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, l'istante deve dimostrare di aver diritto di disporre del fondo a fini edificatori.
Scopo precipuo della norma è quello di evitare all'amministrazione di esaminare invano domande di costruzione insuscettibili di tradursi in opere concrete perché l'istante non può disporre del fondo.
2.2. In concreto, il ricorrente contesta il diritto del resistente di disporre liberamente del fondo dei figli per edificavi un manufatto destinato a servire la sua casa d'abitazione.
L'obiezione non è priva di fondamento. Il diritto di rappresentanza dei genitori nei confronti dei figli minorenni sussiste infatti soltanto nella misura in cui l'interesse dei primi non collida con quello dei figli (art. 306 cpv. 2 e 392 cifra 2 CCS). Condizione, questa, che in concreto può anche apparire insoddisfatta.
Ai fini del giudizio la questione può comunque rimanere indecisa, poiché dal profilo della validità della licenza la rinuncia del municipio ad esigere una curatela di rappresentanza è del tutto irrilevante.
Considerate le finalità perseguite dall'art. 8 cpv. 2 RLE, l'eventuale irritualità non incide minimamente nè sull'accertamento espresso dal municipio attraverso la licenza in merito alla conformità dell'opera con il diritto edilizio materialmente applicabile, nè sui diritti del ricorrente.
non siano destinate all'abitazione o al lavoro (...)
non siano più alte di m 3 e non superino la lunghezza di m 7 per ogni facciata o confine.
L'indice di occupazione massimo è del 10 %.
Il criterio distintivo fondamentale delle costruzioni accessorie è quello funzionale. Per essere considerata accessoria la costruzione deve porsi in un rapporto di subordinazione funzionale con l'attività esercitata in una costruzione principale. Il suo scopo dev'essere di semplice servizio, complementare per rapporto alla destinazione della costruzione da cui dipende.
Anche in assenza di una norma specifica, le costruzioni accessorie devono quindi risultare adeguatamente commisurate alle necessità oggettive della costruzione che servono (RDAT 1994 II N. 51; Scolari, Commentario, ad art. 11 LE, N 849). Il fatto che sorgano su un fondo diverso da quello su cui sorge l’edificio principale non è di decisivo rilievo. Determinante ai fini della loro qualifica è il rapporto di subordinazione, che dev’essere suffragato da concreti riscontri fattuali.
3.2. Dal profilo della destinazione, la costruzione in esame può essere considerata accessoria. Essa è infatti posta al servizio della casa d'abitazione del resistente alla quale funge da autorimessa. L’opera versa quindi chiaramente in un rapporto di subordinazione con un edificio principale. Il fatto che sorga sul fondo contiguo, di proprietà dei figli, non porta a diversa conclusione.
Il ruolo dell'opera in contestazione rimane subalterno anche se si tiene conto dell'autorimessa doppia che sorge sul lato N del fondo del resistente e dei due box prefabbricati ai quali verrebbe ad affiancarsi. L'istruttoria esperita ha in effetti permesso di accertare che l'edificio principale, suddiviso in due appartamenti, è privo di cantine e di solai. Ha inoltre permesso di stabilire che i box prefabbricati non sono stati autorizzati come autorimesse, ma come deposito per il vino. Se si prescinde dalla trasformazione abusiva dell'autorimessa doppia che sorge sul lato N del fondo del resistente, la casa d'abitazione di quest'ultimo con la controversa tettoia verrebbe quindi a disporre di 4 posti coperti per auto. Considerate le dimensioni e la SUL dell'edificio principale (217,59 mq), la dotazione di autorimesse appare certamente generosa. Essa non è tuttavia ancora tale da risultare sproporzionata per rapporto alle esigenze oggettive di due appartamenti e da giustificare pertanto il disconoscimento della natura accessoria dell’opera in contestazione. L’art. 9 lett. a NAPR esige invero un posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione.
Tanto meno si può accreditare la tesi del ricorrente ove si consideri che l'indice di occupazione delle costruzioni accessorie esistenti sui due fondi si aggira attorno al 7 %1) , ovvero ben al di sotto del limite massimo del 10 % ammesso dall’art. 7 cifra 9 NAPR.
Ne discende che la decisione impugnata resiste alle critiche sollevate dall'insorgente con riferimento alla natura accessoria della tettoia.
3.3. Le costruzioni accessorie, per essere considerate tali, non devono soltanto soddisfare determinate condizioni di natura funzionale, ma devono anche rispettare determinati parametri oggettivi.
Secondo l'insorgente, la tettoia non sarebbe accessoria, perché la lunghezza della sua facciata rivolta verso il confine con la part. no. __________ RFD (m 5), sommata a quella dei due box contigui (m 5.20), supererebbe il limite di 7 m prescritto dall'art. 7 cifra 9 NAPR. Il municipio ha invece ritenuto che il limite potesse essere superato mediante accordo tra confinanti.
La tesi dell'autorità comunale merita di essere accreditata. Il limite in questione si applica infatti soltanto alle facciate a confine. Le altre facciate possono superarlo senza pregiudicare il riconoscimento della qualifica di costruzione accessoria.
A differenza di quello relativo all'altezza massima, il limite di lunghezza delle facciate a confine non è quindi un limite assoluto ed invalicabile, ma un limite volto semplicemente a contenere gli ingombri delle costruzioni accessorie poste a confine. Analogamente alle distanze da confine, anche questo limite è soggetto alla libera disposizione delle parti, che possono rinunciare a prevalersene, così come possono accordarsi fra loro per modificare l'andamento del confine fra due fondi.
Anche questa censura va pertanto disattesa, siccome infondata.
part. __________ RFD: sup. edificabile: 695 mq; sup. edificata: box 26 mq + tettoia 25 mq = 51 mq; i.o. = 7.33%
part. __________ RFD: sup. edificabile: 837 mq; sup. edificata: sub. B 44 mq + sub C 11 mq = 55 mq; i.o. = 6.57%
Inaccoglibile, siccome del tutto priva di fondamento è infine anche la censura riferita alle distanze tra la tettoia ed il fondo del ricorrente. Essendo chiusa verso N, la tettoia può sorgere a confine con il fondo dell'insorgente (cfr. art. 8 cifra 2.6 NAPR).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8 RLE; 7, 8 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.-- alla controparte a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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