AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.302
Data decisione, Autorità: 28.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00302
Lugano 28 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 ottobre 1997 di
e __________ patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 30 settembre 1997, no. 4939, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 8 luglio 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la licenza in sanatoria per la posa di una rete metallica a copertura di un pollaio (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
27 ottobre 1997 del Dipartimento delle opere sociali, ufficio sanità;
29 ottobre 1997 del municipio di __________;
3 novembre 1997 di __________;
5 novembre 1997 del Consiglio di Stato;
esperito un sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono proprietari di una casa d'abitazione (part. no. __________ RFD), situata a __________ in località __________, nella zona residenziale semintensiva del PR (zona R5), su un terreno in leggero declivio.
Il resistente __________ è invece proprietario degli stabili sottostanti (part. no. __________ RFD), costituiti da una casa d'abitazione (sub. A), da un rustico (sub. B), da una stalla (sub. E) e da un pollaio (sub. C). Quest'ultimo è costituito da uno sgabuzzino di ca m 2 x 2 adibito alla stabulazione dei volatiti e da un angusto cortiletto (ca m 2 x 6), incastonati tra la stalla (sub. E), il rustico (sub B) ed il muro alto oltre due metri, che sorregge il giardino dei ricorrenti.
A partire dall’inizio degli anni ‘80 il pollaio è rimasto inutilizzato. Nel 1996 i nuovi locatari del fondo del resistente l’hanno ripristinato collocandovi alcuni volatili. Allo scopo di impedirne l’evasione hanno coperto il cortiletto in questione con una rete metallica sorretta da tubolari.
B. In seguito alle lamentele dei ricorrenti, il resistente ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la rete che aveva posato sul cortiletto antistante il pollaio.
C. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, l'8 luglio 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.
D. Con giudizio 30 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto a sua volta il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti, confermando la licenza alla condizione che nel pollaio non venissero ospitati più di dieci volatili.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il pollaio non si ponesse in contrasto con la funzione residenziale della zona di utilizzazione e che la posa della rete metallica potesse essere considerata alla stregua di un semplice intervento di riparazione, rientrante nei limiti ammessi dalla tutela delle situazioni acquisite.
E. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza
Secondo i ricorrenti, il sedime antistante il manufatto ove vengono stabulati gli animali non sarebbe mai stato adibito a pollaio. Lo proverebbe l’intavolazione a RF dei subalterni che compongono il fondo del resistente.
Non trattandosi di un intervento di ripristino di una situazione preesistente, il pollaio potrebbe essere autorizzato soltanto se fosse rispettata la distanza minima di 4 m dalla loro casa d'abitazione. Condizione, questa, che in concreto non si verificherebbe.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il resistente __________, che contesta partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Il municipio di __________ si rimette invece al giudizio di questo Tribunale.
G. In sede di sopralluogo è stato accertato che il pollaio esiste da una sessantina d’anni, che è rimasto inutilizzato tra il tra il 1980 ed il 1995/96 e che cortiletto antistante lo sgabuzzino destinato alla stabulazione dei volatili (sub C) è sempre stato utilizzato come sfogo per lasciar razzolare le galline.
Va inoltre rilevato che nelle more del procedimento il ricorrente __________ è morto. Unica erede è la moglie __________.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. Pacifica è invero la legittimazione attiva della ricorrente rimasta in causa.
La conformità di zona del pollaio non è oggetto di particolari contestazioni. Né questo aspetto della vertenza potrebbe essere contestato con successo. Un pollaio domestico di ridotte dimensioni non può in effetti essere considerato contrario alla funzione residenziale della zona in cui è ubicato.
A tal riguardo, questo tribunale si limita a far proprie le pertinenti ed esaurienti considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
3.1. In sede di sopralluogo è stato accertato che il cortiletto in questione è sempre stato utilizzato come area di sfogo del pollaio vero e proprio. Il temporaneo disuso non ha modificato questa destinazione. Nulla permette invero di ritenere che il resistente l’avesse definitivamente abbandonata (cfr. STA 6.3.98 in re comune di __________). Il ripristino dell’utilizzazione originaria beneficia quindi della tutela delle situazioni acquisite sgorgante dall’art. 22 ter Cost.
Irrilevante, al riguardo, è la circostanza che il cortiletto in esame disti poco più di 2 m dall’edificio dei ricorrenti e disattenda pertanto la distanza minima di 4 m prescritta dall’art. 9.3.1. NAPR.
Le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore possono essere mantenute e riparate (art. 39 RLE).
3.2. Richiamandosi alla succitata norma di regolamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la posa della rete metallica fosse da configurare come un intervento di trasformazione non sostanziale e potesse di conseguenza essere autorizzata.
La tesi non può essere senz'altro condivisa.
Vero è che l'art. 39 RLE tutela le situazioni acquisite permettendo al proprietario di mantenere e riparare le costruzioni che sono venute a trovarsi in contrasto con il diritto posteriore. Vero è pure che questa norma ammette anche trasformazioni più importanti se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
Le facilitazioni sgorganti dalla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, non permettono tuttavia in nessun caso di consolidare o di aggravare i momenti di contrasto riscontrabili tra la costruzione preesistente ed il nuovo diritto (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 70 LALPT, N. 517 e riferimenti).
Orbene, nel caso in esame, il pollaio del resistente non rispetta compiutamente la distanza di 4 m prescritta dall'art. 9.3.1. NAPR verso la casa dei ricorrenti. L'angolo E del cortiletto in cui razzolano le galline si situa infatti a circa m 2.50 dall'angolo W dell'abitazione dei ricorrenti. L'uso dell'area che non rispetta il distacco minimo prescritto dalla norma in questione può di principio essere mantenuto. I polli possono senz'altro continuare a razzolare sin nell'angolo E del cortiletto. All'interno di quest'area non possono tuttavia essere autorizzati interventi che creano nuovi ingombri, ovvero che consolidano e perpetuano il contrasto con la distanza minima di 4 m fissata dall'art. 9.1.3. NAPR.
Trattandosi di un contrasto che pregiudica l’interesse dei vicini, la posa della rete può quindi essere autorizzata soltanto nella misura in cui non interessa quest'area.
Prevalendosi di questa minima disattenzione i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'intera licenza e del giudizio governativo che la conferma.
A torto, perché il principio di proporzionalità vieta di negare il permesso di costruzione per un'opera non conforme al diritto applicabile quando, come in concreto, il difetto può essere facilmente corretto, subordinando la licenza ad opportune condizioni.
Prive di fondamento sono le censure che i ricorrenti sollevano con riferimento alla legge federale sulla protezione degli animali. Potendo razzolare nel cortiletto, le galline non sono costrette a vivere all’interno dello sgabuzzino in condizioni vietate dalla legge in questione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza nel senso di autorizzare la posa delle rete soltanto sino a 4 m dall'angolo W della casa dei ricorrenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 9.1.3 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 30 settembre 1997, no. 4938, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 8 luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ al resistente è confermata alla condizione:
che il numero degli animali detenuti nel pollaio non superi le 10 unità;
che la rete di copertura del cortile del pollaio rispetti la distanza di 4 m dall'angolo W della casa dei ricorrenti.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente __________ nella misura di fr. 200.- e del resistente per il resto.
La ricorrente __________ rifonderà fr. 300.-- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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