AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.298
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00298
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 ottobre 1997 di
__________,
contro
la risoluzione 8 ottobre 1997 (n. 5140) del Consiglio di Stato che annulla la condizione di cui al punto 5 della decisione 15 luglio 1997 del Municipio di __________ in materia di licenza edilizia (verifica dei termini tra i fondi n. __________ e __________ RFP tramite un geometra catastale prima dell'inizio dei lavori con spese a carico dei confinanti);
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 27 gennaio 1993 fu concesso a __________ un permesso di costruzione per un muro di sostegno e divisione in pietrame tra il suo fondo n. __________ e il n. __________ RFP di __________ con a suo carico le relative spese per il controllo dei termini, con bollinatura o picchettatura, da eseguirsi da un geometra revisore e seguito da un sopralluogo in contraddittorio con il confinante ed il tecnico comunale;
che al municipio di __________, __________ ha inoltrato il 22 maggio 1997 una notifica relativa alla sistemazione con ampliamento del deposito pollaio situato sulla propria part. n. __________;
che a tale intervento si è opposto __________ sostenendo che l'ampliamento postulato superava quanto ammesso per gli edifici accessori tanto da invadere la sua proprietà al n. __________;
che il municipio ha parzialmente accolto il 15 luglio 1997 l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia, le misure non dovendo però superare i m. 6.00 previsti per le costruzioni accessorie;
che ha invece considerato lo sconfinamento questione di natura civile da risolvere direttamente dagli interessati e imposto la verifica della terminazione tramite un geometra revisore prima dell'inizio dei lavori con spese a carico dei confinanti (condizione n. 5);
che con ricorso 28 luglio 1997 __________ ha impugnato la decisione municipale davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della condizione concernente la ripartizione sulle spese del geometra, le stesse dovendo andare a carico dell'istante come avvenuto nei suoi confronti il 27 gennaio 1993;
che con decisione 8 ottobre 1997, il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione municipale relativa alla condizione censurata, la controversia essendo di chiara natura civilistica e andava pertanto proposta al giudice ordinario;
che contro tale giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo sostenendo che la censura era limitata alla questione a sapere chi fosse tenuto al pagamento delle spese, invocando pure la parità di trattamento con quanto impostogli il 27 gennaio 1993;
che il ricorso non è stato intimato alle controparti;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può respingere immediatamente le impugnative inammissibili o manifestamente infondate;
che in concreto l'Esecutivo cantonale ha accertato, per il diritto pubblico ai fini edificatori (art. 2 cpv. 1 LE), la disponibilità di __________ del fondo dedotto in edificazione;
che l'insorgente non pretende che il controllo delle terminazioni disposto dal municipio sia superato dalla situazione catastale da tempo vigente;
che la licenza edilizia non pregiudicando i diritti dei terzi (art. 2 cpv. 3 LE), il Governo ha giustamente indicato la competenza del giudice ordinario per le contestazioni vertenti sulla verifica dei confini delle due proprietà (RDAT 1984 n. 57);
che l'autorità cantonale ha altresì correttamente proceduto ad annullare la condizione relativa all'obbligo del controllo da parte del geometra catastale dei confini prima dell'inizio dei lavori come pure, vista la stretta connessione, il conseguente problema della ripartizione delle spese;
che l'esito negativo del gravame è ulteriormente suffragato dall'incompetenza di questo Tribunale (art. 60 PAmm) a statuire su ricorsi aventi per oggetto provvedimenti adottati dal geometra revisore nell'ambito della tenuta a giorno della misurazione catastale (sulle spese: cfr. TRAM, sentenza dell'8 aprile 1997 in re R. consid. 3).
che così stando le cose il ricorso va quindi respinto in limine siccome, nella misura in cui esso è ricevibile, risulta manifestamente infondato;
che, visto quanto precede, il gravame non necessita ulteriore disamina;
che, viste le circostanze del caso, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di giustizia;
visti gli art. 2 LE; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto siccome manifestamente infondato.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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