AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.296
Data decisione, Autorità: 03.02.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00296
Lugano 3 febbraio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 ottobre 1997 di
rappr. da: __________
contro
la risoluzione 30 settembre 1997 (n. 4934) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 maggio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rilascio del permesso di domicilio per stabilirsi a __________ (cambiamento di Cantone);
viste le risposte:
21 ottobre 1997 del Consiglio di Stato,
3 novembre 1997 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino italiano, è al beneficio a partire dalla sua nascita di un permesso di domicilio rilasciatogli dal Canton Zurigo con prossimo termine di controllo fissato al 7 luglio 1999.
Il 23 giugno 1994 è stato collocato da un ente statale zurighese presso la fondazione "__________" ad __________, per sottoporsi a un programma terapeutico a seguito di problemi dovuti a tossicodipendenza.
Attualmente è attivo quale apprendista falegname presso la ditta __________ a __________.
E' al beneficio di prestazioni erogate dall'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale dal 1° gennaio 1997.
B. Il 28 marzo 1997, l'interessato ha chiesto alla Sezione degli stranieri il permesso di trasferire il suo domicilio in Ticino.
La domanda è stata respinta con decisione 12 maggio 1997, in quanto l'istante ha avuto problemi con le autorità di polizia e giudiziarie ed è a carico della pubblica assistenza senza prospettiva di rendersi finanziariamente autosufficiente.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendone il gravame il 30 settembre 1997.
Condividendo l'assunto dell'autorità dipartimentale, l'Esecutivo cantonale ha considerato ossequiati in specie i presupposti per l'espulsione dal territorio cantonale (art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d).
All'interessato è stato impartito di lasciare il territorio cantonale entro il 31 dicembre 1997.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento della decisione impugnata e postulando il rilascio di un permesso di domicilio.
In estrema sintesi, contesta le decisioni delle autorità inferiori ritenendole sproporzionate e non giustificate da alcun interesse pubblico preponderante.
E. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 1 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) prevede che i cittadini italiani siano trattati nel medesimo modo degli svizzeri in ogni Cantone della Confederazione. Precisa inoltre che "i cittadini dei due Stati, non meno che le loro famiglie, quando si uniformino alle leggi del paese, potranno liberamente entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi in qualsivoglia parte del territorio, senza che dei passaporti e dei permessi di dimora e per l'esercizio di loro professione siano sottoposti a tassa alcuna, onere o condizione fuor di quelle cui sottostanno i nazionali" (art. 1).
A tal proposito va rilevato che i trattati ancora in vigore conclusi anteriormente alla prima guerra mondiale sono interpretati, per consenso tacito e reciproco di entrambi gli Stati contraenti, come applicabili unicamente a cittadini in possesso di un permesso di domicilio (cfr. DTF 119 IV 65 consid. 1a pag. 67, 106 Ib 125 consid. 2b pag. 127).
Nella fattispecie, __________ è titolare di un permesso di domicilio rilasciatogli dal Canton Zurigo. Conformemente all'art. 1 del Trattato citato, egli ha pertanto un diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio del Cantone Ticino.
1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS, il permesso di domicilio si estingue in seguito ad espulsione o a rimpatrio. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, per l'adempimento di tale premessa, non è necessario che i provvedimenti citati siano effettivamente pronunciati: è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni indispensabili alla loro emanazione, le quali sono fissate agli art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 LDDS (cfr. DTF 105 Ib 234 pag. 236).
Conformemente a tali norme, l'espulsione può essere pronunciata quando lo straniero è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS) e quando egli stesso o una persona a cui deve provvedere cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS); la misura dev'essere adeguata all'insieme delle circostanze (art. 11 cpv. 3 LDDS). Di particolare rilevanza, da quest’ultimo profilo, sono la colpa dell'interessato, la durata del suo soggiorno in Svizzera e il pregiudizio che egli o la sua famiglia subirebbero con l'espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Se l'espulsione si rileva legalmente giustificata ma inopportuna, le autorità cantonali si limiteranno a minacciarla (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS). Va poi osservato che esiste un motivo di espulsione ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS solo se le circostanze giustificano l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non semplicemente da un singolo Cantone: è di conseguenza irrilevante sapere se egli può tornare nel Cantone da cui proviene (DTF 105 Ib 236; RDAT 1993 II n. 54). Nel valutare l'adeguatezza dell'espulsione, l'autorità deve quindi paragonare la situazione dell'interessato nel Cantone in cui questi intende trasferirsi con quella che sussisterebbe nell'eventualità di un suo allontanamento dalla Svizzera.
2.3. In linea di principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib 4 consid. 3b). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata solo nel caso che intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell’autorità di polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l’insorgente si sia comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice impugnazione del provvedimento di espulsione.
Da allora, il ricorrente non ha più avuto a che fare con la giustizia penale. Trasferitosi in Ticino per sottoporsi a una terapia disintossicante presso la fondazione "__________", lavora attualmente quale apprendista falegname a __________ e sembra essersi allontanato dal mondo della droga. Nemmeno il fatto di essersi annunciato all'Ufficio regionale degli stranieri solo alla fine di marzo 1997 dopo quattro richiami rimasti infruttuosi non significa ancora, benché tale comportamento non sia dei più esemplari, che egli non voglia o non sia capace di adattarsi all'ordinamento vigente in Svizzera.
Ne consegue che in specie non si rilevano i presupposti per pronunciare un'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a, b LDDS).
Rimane ora da accertare se i requisiti previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS per pronunciare analoga misura siano adempiuti.
Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). Secondo le circostanze, saranno parimenti evitati rigori inutili; in questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 secondo e terzo periodo LDDS). Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino, il rimpatrio può essere comparato nel suo risultato ad un'espulsione senza interdizione di entrata in Svizzera.
In concreto, il Comune di __________ ha garantito le spese di collocamento di __________ presso la fondazione "" assicurando, al termine della terapia, il pagamento del deposito di affitto e del primo mese di pigione (v. lettera 4 ottobre 1996 della fondazione "" alla Sezione stranieri). A partire dal 1° gennaio 1997, il ricorrente è al beneficio di prestazioni assistenziali erogate dal Cantone Ticino per fr. 1365.– mensili oltre al pagamento dei premi cassa malati. Con decisione 23 luglio 1997, gli è pure stata accordata una prestazione integrativa al salario di apprendista di fr. 865.– mensili per il periodo 1° luglio 1997 - 30 settembre 1997 per pagamento della pigione e di fr. 500.– per sostentamento, luce, telefono e indumenti. L'importo complessivo degli anticipi ammonta a fr. 8460.– al 2 maggio 1997 (v. lettera di stessa data dell'Ufficio dell'assistenza sociale alla Sezione degli stranieri). Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stabilito - fatto non contestato dall'insorgente - che gli anticipi in totale sono, al 30 settembre 1997, di fr. 12 285.–.
Egli svolge attualmente l'apprendistato per la professione di falegname (costruzioni e finestre), che terminerà solo con l'anno scolastico 1998/99 (v. lettera 13 novembre 1996 "" all'Ufficio regionale degli stranieri). Dal contratto di tirocinio del 26 marzo 1996 si constata che il salario lordo è di fr. 654.– mensili (2° anno di apprendistato) e che crescerà rispettivamente a fr. 966.–, al 3° anno, e a fr. 1574.–/2090.– al 4° anno. Se si tiene conto di un minimo vitale di fr. 1025.– (cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF), della pigione mensile di fr. 755.– oltre le spese accessorie di fr. 80.–, nonché delle spese assicurative e fiscali, il suo reddito da apprendista è indubbiamente insufficiente per permettergli di far fronte alla sua situazione di indigenza e rimborsare nel contempo tali anticipi, tanto che dovrà continuare a ricorrere a queste prestazioni anche nel futuro, sicuramente almeno fino al termine del proprio apprendistato. Ciò è d'altronde dato per scontato pure dalla fondazione "" (v. lettera 4 ottobre 1996 alla Sezione degli stranieri). Il ricorrente stesso non nega la sua situazione attuale di difficoltà finanziaria, limitandosi a precisare che gli importi finora percepiti dall'assistenza sociale diminuiranno il prossimo anno con l'aumento dello stipendio tanto da essere disposto a continuare a vivere con il minimo indispensabile. Ma egli non afferma che le prestazioni cesseranno definitivamente e, malgrado la sua buona volontà, non indica come far fronte ai relativi rimborsi. Da ciò ne consegue che la prognosi per uscire dall'indigenza è attualmente negativa, nel senso che l'Ufficio dell'assistenza sociale si vedrà costretto a continuare ad erogare le prestazioni ancora per i successivi mesi aumentando il debito, non indifferente, già contratto dall'assistito. In simili circostanze, ben si può concludere che i requisiti previsti all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS sono adempiuti.
6.1. __________ è nato in Svizzera a __________, dove è rimasto sino all'età di 6 anni, per in seguito trasferirsi in Italia a __________ nel 1979 per circa 10 anni frequentandovi 7 anni di scuola elementare e circa 3 anni di scuola media (v. curriculum vitae 15 febbraio 1997). Dopo essere giunto nuovamente in Svizzera nel 1989 durante le vacanze estive lavorando presso una ditta di __________, è rientrato nuovamente in Italia per intraprendere gli studi di ragioneria. Ha alternato lo studio in Italia lavorando, sempre durante le ferie estive, presso una ditta zurighese. A metà del 1992, egli è nuovamente rientrato in modo permanente in Svizzera iscrivendosi al liceo linguistico a __________ e continuando in seguito a lavorare durante le vacanze scolastiche. Consumatore di stupefacenti, nel 1993 è stato oggetto di una condanna penale da parte del Bezirksgericht di __________ il 1° marzo 1994 per furto avvenuto il 15 settembre 1993. Il 24 giugno 1994, su indicazione del consultorio del Distretto di , è giunto nel Canton Ticino per sottoporsi a una terapia disintossicante presso la fondazione "" di __________. Svolge l'apprendistato di falegname a __________, iniziato il 1° marzo 1996 dopo cambiamento del posto di lavoro proveniente da una ditta di __________.
Da notare che il Municipio di __________ ha preavvisato negativamente la domanda di rilascio del permesso di domicilio.
6.2. Ora, tutto ben ponderato, l'interesse pubblico per un suo allontanamento a causa della sua situazione di indigenza e fintanto che essa dura tanto da dover restare a carico della pubblica assistenza, prevale. Non si può affermare che i legami con la Svizzera - benché i genitori vivano a __________ -, e segnatamente con il Cantone Ticino dove è giunto su indicazione di un ente statale zurighese, siano più intensi di quelli con l'Italia, suo Paese d'origine dove ha passato in totale circa 12 anni potendovi stringere vari legami sociali. D'altronde, egli non ha apportato alcun elemento oggettivo e concreto che permetta di rendere verosimile la sua impossibilità di far ritorno e di reinserirsi in Italia, almeno nella fascia di confine dove il tenore di vita come pure le abitudini, la mentalità e le condizioni economiche sono assai simili a quelli ticinesi e dove potrà trovare un lavoro confacente alle sue aspettative, crearsi una nuova cerchia di relazioni sociali come le ha strette con facilità nel Ticino, nonché proseguire il trattamento terapeutico in corso dal momento che non ne dimostra colà l'impossibilità della cura. Egli si limita difatti ad asserire in modo generico senza dimostrarlo concretamente che in Italia non avrebbe nessuna possibilità di frequentare un tirocinio come lo sta frequentando attualmente, e che un suo rientro nella Svizzera interna gli comporterebbe molte difficoltà per trovare un nuovo posto come apprendista anche a causa dei problemi linguistici. Va ricordato a tale proposito che la decisione circa la concessione di un permesso di domicilio non può essere pregiudicata dalla conclusione di un contratto di lavoro (art. 8 cpv. 1 e 2 ODDS).
Tutto ben ponderato, benché opinabile, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura intrapresa. Fintanto che egli sarà a carico dell'assistenza e non avrà provveduto ai relativi rimborsi, e ritenuto che in caso di espulsione o rimpatrio il ricorrente non verrebbe a trovarsi in una situazione sostanzialmente diversa da quella in cui si trova attualmente in Ticino, l'autorità ha adottato una decisione tutto sommato ancora sostenibile.
Data la precaria situazione finanziaria del ricorrente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 9, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 43, 46 e 28 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano tasse né spese.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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